Contabilità

Alt al rendiconto semplificato per le holding

Il trattamento fiscale potrebbe non essere allineato al tipo di impresa

di Giorgio Gavelli

Il nuovo quinto comma dell’articolo 2435-ter del Codice civile inibisce la redazione del bilancio nella modalità semplificata riservata alle micro-imprese a due tipologie di società: gli «enti di investimento» e le «imprese di partecipazione finanziaria». Né la norma, né il documento Oic che ne recepisce le modifiche nell’ambito dei principi contabili, contengono tuttavia una definizione di tali soggetti. Poiché le holding sono molto diffuse (e spesso non superano i parametri per i bilanci “micro”), il tema è delicato.

Il riferimento normativo da considerare resta l’articolo 2 della direttiva 2013/34/Ue, secondo la quale per imprese di partecipazione finanziaria si intendono «le imprese il cui unico oggetto è l’acquisizione di partecipazioni in altre imprese, nonché la gestione e la valorizzazione di tali partecipazioni, senza coinvolgimenti diretti o indiretti nella gestione di tali imprese, senza pregiudizio per i diritti che l’impresa di partecipazione finanziaria possiede in qualità di azionista».

Sarebbe opportuno che questa definizione fosse declinata meglio, perché si creano dubbi sulle varie tipologie di holding (statiche o meno, con o senza prestazione di servizi alle partecipate, e così via).

Non sono da trascurare, poi, gli effetti fiscali: le microimprese non “conoscono” il principio di derivazione rafforzata in base all’articolo 83, comma 1, del Tuir, secondo l’agenzia delle Entrate (risposta a Telefisco 2018) indipendentemente dalla tipologia di bilancio redatto, ma solo facendo riferimento ai parametri dimensionali. Il che, in non pochi casi, costringerebbe queste imprese a una complessa gestione da “doppio binario”, difficile da attuare e da controllare.

È necessario intervenire, possibilmente collegando le conseguenze fiscali al tipo di bilancio adottato, se del caso (a titolo di cautela erariale) impedendo i passaggi dall’una all’altra forma, non giustificati da valide motivazioni extrafiscali.

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