Imposte

Autotrasporto, i ristori del Morandi restano tassati

L’esclusione da Irpef/Ires passa dall’introduzione di una norma ad hoc

di Alessandra Caputo

Il ministero dell’Economia conferma in risposta a un question time in commissione Finanze alla Camera che i ristori destinati agli autotrasportatori a seguito del crollo del ponte Morandi di Genova sono da assoggettare a tassazione ai fini dell’Irpef e dell’Ires.

Il Dl 109/2018 (decreto Genova) aveva previsto l’erogazione di un contributo a favore delle imprese iscritte all’albo dell’autotrasporto esercenti attività per conto di terzi, al fine di ristorare i maggiori costi dovuti all’obbligo di percorrenza di tratti stradali aggiuntivi, a causa dell’impossibilità di attraversamento del Ponte Morandi.

Con la risposta a interpello 98/2021 (si veda «Il Sole-24 Ore» del 12 febbraio 2021), l’agenzia delle Entrate aveva chiarito che tali contributi, in assenza di una espressa esclusione normativa, sono da considerarsi rilevanti ai fini fiscali. Con la risposta al question time 5-07469, l’Economia ha confermato la rilevanza ai fini della determinazione della base imponibile, precisando che una diversa interpretazione sarebbe possibile solo con l’introduzione di una apposita disposizione normativa.

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