Imposte

Dalla consegna al collaudo: test sui tempi per i bonus 4.0

Le risposte a interpello delle Entrate tracciano la rotta sul momento dell’investimento. Nella vendita-appalto rilevante il momento del pagamento del saldo se questo è effettuatoprima del collaudo

di Luca Gaiani

Il collaudo non sempre è determinante per individuare il momento di effettuazione degli investimenti agevolati. Lo afferma la risposta 107/2022 che giunge a conclusioni opposte rispetto alla precedente 895/2021 circa la rilevanza, a questi fini, delle prestazioni rese successivamente alla consegna. Se non si tratta di elementi essenziali del rapporto, l’investimento si considera realizzato già alla data in cui il bene viene consegnato. Per evitare errori su quale agevolazione sia applicabile è opportuno analizzare con cura i testi contrattuali e, se del caso, integrarli con pattuizioni esplicite circa il passaggio della proprietà dei macchinari.

Effettuazione investimento

Gli incentivi agli investimenti 4.0 che si sono succeduti negli ultimi anni hanno previsto modalità di fruizione (maggiorazione degli ammortamenti e poi crediti di imposta) e misure dell’agevolazione (percentuali rapportate al costo del bene) differenti a seconda della data in cui gli investimenti venivano effettuati. Ciò rende estremamente importante individuare questa data con assoluta precisione.

Per tutti i provvedimenti agevolativi per gli investimenti, l’effettuazione si determina utilizzando i criteri previsti dall’articolo 109 del Tuir: consegna o spedizione in presenza di un contratto di compravendita (o di locazione finanziaria); ultimazione per gli investimenti in appalto. Gli investimenti in beni complessi (cioè la maggior parte di quelli con caratteristiche 4.0) sono spesso supportati da accordi nei quali il venditore assume obbligazioni ulteriori e successive rispetto alla consegna o spedizione (ad esempio, montaggio, installazione, messa in opera, personalizzazioni, addestramento del personale ecc.), oltre alla garanzia del buon funzionamento.

Vendita-appalto

Per stabilire quando l’investimento è stato effettuato, è necessario in questi casi comprendere se le prestazioni sono elementi essenziali della cessione oppure se si è in presenza di servizi accessori alla fornitura del bene.

Nel primo caso (vendita-appalto), il venditore assume una obbligazione complessa e unitaria (consegna più servizi) e il perfezionamento della cessione con il passaggio della proprietà si verifica soltanto quando (dopo la consegna) sono ultimate prestazioni di installazione e messa in funzione, con il relativo collaudo. Questo è il caso trattato dalle risposte 723 e 895 del 2021 nelle quali la consegna del bene cade in un determinato esercizio, ma l’investimento viene ricondotto all’esercizio successivo in concomitanza con l’accettazione del committente mediante sottoscrizione del certificato di collaudo.

Nella seconda ipotesi (vendita con posa in opera), la verifica del buon funzionamento è normalmente effettuata già presso lo stabilimento del fornitore e il momento rilevante per il sostenimento del costo è la data di consegna o spedizione. La risposta 107/2022 tratta di una situazione che sta a metà strada tra quelle indicate, che conferma la necessità di analizzare bene i singoli contratti introducendo clausole chiare su questi aspetti. Il contratto prevede l’obbligo del fornitore di svolgere rilevanti prestazioni post consegna, tra cui le prove di funzionamento, ma queste non vengono ritenute elementi essenziali della compravendita in quanto una particolare clausola stabilisce espressamente che il passaggio della proprietà e dei correlati rischi avviene già al momento della consegna.

Pagamento a saldo

La risoluzione 723/2021 (vendita-appalto) affermava inoltre che qualora anteriormente alla firma del certificato di collaudo, vi sia il pagamento del saldo prezzo, si intenderà realizzata «la ragionevole certezza di un esito positivo del collaudo finale dei macchinari» e, conseguentemente, l’effettuazione coinciderà con la data di tale pagamento. Pur essendo questa tesi assai poco convincente, è comunque consigliabile, onde scongiurare dubbi sulla data rilevante, che i contratti di questo tipo stabiliscano la sospensione degli effetti traslativi fino alla firma del certificato di accettazione, anche in presenza di pagamento del prezzo in data antecedente.

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