Imposte

Sanificazione estiva, tax credit del 30% esteso ai tamponi per gli addetti

La comunicazione delle spese dovrà essere inviata dal 4 ottobre al 4 novembre 2021. Limite di 60mila euro

di Gianluca Dan

Le Faq emanate dalle Entrate il 28 luglio scorso sugli aiuti di Stato offrono lo spunto per ricordare le particolarità del credito d’imposta per le spese di sanificazione estiva. In particolare una risposta dell’Agenzia evidenzia che il credito d’imposta per le spese di sanificazione (articolo 125 del Dl 34 del 2020) non è stato qualificato come aiuto di Stato dalla norma istitutiva, non ravvisandosene gli estremi, e, pertanto, non deve essere indicato nel prospetto degli aiuti di Stato presente nel quadro RS (rigo Rs401).

L’esclusione dagli aiuti di Stato
La differenza sostanziale, rispetto ad esempio al credito d’imposta adeguamento posti di lavoro, era già stata messa in evidenza dall’agenzia delle Entrate con la circolare 20/E/2020: mentre il comma 5 dell’articolo 120, relativo al credito d’imposta adeguamento ambienti di lavoro, dispone espressamente che il credito è fruibile nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C (2020) 1863 Final, e successive modifiche, il credito di cui all’articolo 125 del decreto Rilancio, in assenza di elementi di selettività della misura non rientra tra gli aiuti di Stato.

Il chiarimento delle Faq rimarca quanto era già stato indicato e conferma che la gestione in dichiarazione dei redditi del tax credit sanificazione è più semplice di altri crediti o contributi.

Le regole: tax credit del 30%
L’impianto normativo è stato riproposto dall’articolo 32 del Dl 73/2021, decreto Sostegni-bis, per la sanificazione estiva. Per favorire l’adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del Covid-19, viene concesso un credito d’imposta del 30% delle spese agevolabili (contro il precedente 60% dell’articolo 125 Dl 34/2020) sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti, degli strumenti utilizzati nell’ambito dell’attività, per l’acquisto di Dpi e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti comprese le spese per la somministrazione di tamponi per Covid-19 .

Il credito d’imposta massimo è di 60mila euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2021. Il limite massimo di 60mila euro è riferito, come nella precedente edizione, all’importo del tax credit e non a quello delle spese ammissibili che quindi potrebbero al limite arrivare a 200mila euro.

Comunicazioni dal 4 ottobre
La comunicazione delle spese estive di sanificazione dovrà essere inviata dal 4 ottobre al 4 novembre 2021 mediante l’apposito modello approvato dal provvedimento 191910/2021 del direttore dell’agenzia delle Entrate del 15 luglio.

La comunicazione, da inviare esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente o tramite intermediario, mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’agenzia delle Entrate o gli appositi canali telematici dell’Agenzia, dovrà riportare le spese agevolabili sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021.

L’ammontare effettivo del credito d’imposta, determinato in base alle richieste rendicontate, sarà comunicato da un provvedimento da emanare entro il 12 novembre 2021. Il meccanismo previsto per la comunicazione delle spese estive a consuntivo evita di dover stimare le spese da sostenere come avvenuto lo scorso anno.

L’ammontare del credito d’imposta spettante verrà inoltre riportato nella sezione «Agevolazioni» del cassetto fiscale di ciascun contribuente che presenterà l’apposita comunicazione entro il 4 novembre.

Tra le novità del tax credit oltre alla riduzione dell’importo al 30% e alla limitazione ai tre mesi estivi si segnala la possibilità di considerare tra le spese computabili anche la somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell’ambito delle attività lavorative e istituzionali agevolate. Nel vigore del tax credit del 2020 l’agenzia delle Entrate aveva espresso parere negativo in merito alla possibilità di includere tra le spese agevolabili i test sierologici sul personale dipendente (risposta interpello n. 510/2020).

Beneficiari sono le imprese, i lavoratori autonomi, gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti oltre alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale munite di codice identificativo.

In mancanza del codice identificativo si potrà identificare la struttura mediante autocertificazione in merito allo svolgimento di attività ricettiva di bed and breakfast.

L’utilizzo dell’agevolazione
Il tax credit sarà utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa o in compensazione in F24 a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento che ne determina l’ammontare effettivo. Non potrà però essere ceduto come quello del 2020.

Non concorre alla formazione del reddito e dell’Irap e non si applicano i limiti del quadro Ru (250mila euro) e quello per la compensazione orizzontale (limite elevato a 2 milioni dal Dl Sostegni bis).

Se le istruzioni della prossima dichiarazione dei redditi non subiranno modifiche rispetto a quelle dell’esercizio 2020 dovrà essere indicato nel quadro RU con codice H9, sterilizzato dal punto di vista fiscale nel quadro RF al rigo RF55 con codice 99 per le imprese in contabilità ordinaria e nei rispettivi quadri dell’Irap sempre con il codice residuale 99.

I soggetti in contabilità semplificata, i minimi e i lavoratori autonomi non dovranno indicare il bonus nei rispettivi quadri così come tutti i contribuenti non lo dovranno indicare nel quadro degli aiuti di Stato.

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