Contabilità

Non ammortizzabile l’acquisto dei terreni per l’autolavaggio

di Giorgio Gavelli

I costi d’acquisizione dei terreni destinati allo svolgimento dell’attività di autolavaggio non sono ammortizzabili, in quanto essi, pur avendo una funzione strumentale all’attività d’impresa, hanno una vita utile illimitata, non essendo soggetti a logorio fisico ed economico. Affermando questo principio, la Cassazione (ordinanza 22932/18, depositata il 26 settembre) si pone in continuità con la linea dettata dalle Sezioni Unite (sentenza 10225/17), la quale, tuttavia, aveva esaminato un’ipotesi in cui l’applicazione del medesimo principio portava a una soluzione differente.

L’articolo 36, comma 7 del Dl 223/2006 prevede che, ai fini dell'ammortamento, il costo complessivo dei fabbricati strumentali è assunto al netto del costo delle aree occupate dalla costruzione e pertinenziali, quantificato in modo forfettario in tutti i casi in cui il terreno non sia stato acquistato autonomamente prima della costruzione. Inoltre, la Corte ha spesso negato in passato l’ammortamento delle aree strumentali (pronunce 9068/15, 13475/14, 12924/13), traendo il proprio convincimento, tra l’altro, dall’assenza, nel Dm 31 dicembre 1998, di aliquote riferite a questi terreni (ad esempio, quelli sottostanti alle stazioni di servizio), contrariamente a quanto avviene per quelli su cui insistono le linee ferroviarie, i moli e le autostrade. Tuttavia, non sono mancate sentenze meno rigide (Cassazione n. 1703/16), basate sul principio che determinate aree hanno un’utilizzazione limitata nel tempo. Le Sezioni Unite (si veda «Il Sole 24 Ore» del 24 luglio 2017) hanno precisato che, ai fini dell’ammortamento, rileva la durata della «vita utile» del bene strumentale (come si evince dall’articolo 2426 del Codice civile), non la sua materiale persistenza al termine dell’impiego produttivo. Per alcune aree, il deperimento fisico e il decremento di valore al momento della dismissione è tale da renderne limitato nel tempo l’utilizzo e diseconomico il riutilizzo, considerati i costi di bonifica e la modificazione fisica del bene.

A questi principi si allinea l’ordinanza 22932/18, che – accogliendo il ricorso delle Entrate - ha considerato legittimo il recupero a tassazione delle quote di ammortamento di un terreno destinato ad autolavaggio, anche se iniziato prima del 4 luglio 2006 (decorrenza del Dl 223/06), in quanto cespite a vita utile illimitata.

In base al principio contabile Oic 16 (par. 60) «i terreni non sono oggetto di ammortamento, salvo che nei casi in cui essi abbiano un’utilità destinata ad esaurirsi nel tempo come nel caso delle cave e dei siti utilizzati per le discariche». Nelle ultime versioni (2014 e 2016) è stato eliminato il riferimento che permetteva di non scorporare l’area dal fabbricato nel caso in cui il valore della prima tendesse a coincidere con il valore del fondo di ripristino/bonifica del sito, nel presupposto che la rilevazione distinta del terreno e del relativo fondo accantonamento fornisca una migliore rappresentazione contabile.

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