Controlli e liti

Beneficio d’inventario sull’eredità: annullato l’avviso emesso dal Fisco

Per la Ctp Pescara gli eredi rispondono solo a liquidazione definita nei limiti del attivo residuo

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di Alessia Urbani Neri

La Ctp di Pescara con sentenza n. 218/2/2022 (presidente Perla, relatore Papa) ha annullato l’avviso con cui l’ufficio recuperava l’imposta di successione sui beni del de cuius nei confronti degli eredi che avevano accettato con beneficio d’inventario, ma avevano omesso di presentare la dichiarazione di successione, essendo la procedura di liquidazione ancora non definita e dovendo gli stessi rispondere solo nei limiti dell’eventuale attivo residuo.

In mancanza della dichiarazione, l’ufficio contestava agli eredi l’imposta di successione sulla base della rideterminazione del valore degli immobili costituente l’asse ereditario. I contribuenti sostenevano invece che sino alla definizione della procedura di liquidazione dell’eredità, pendente avanti al Tribunale di Pescara, non potevano essere investiti di alcun atto impositivo.

Il collegio, seguendo il ragionamento, ha affermato che l’ufficio, vista l’accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario, avrebbe dovuto verificare che vi fosse un attivo ereditario e graduare l’imposta sull’attivo ereditario residuo.

L’istituto dell’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario comporta la separazione del patrimonio del de cuius da quello dell’erede, impedendone la fusione. Pertanto, i creditori del de cuius non possono aggredire i beni personali dell’erede, ma solo soddisfarsi sul patrimonio ereditario acquisito a seguito di accettazione beneficiata. Ciò non significa che viene meno la responsabilità patrimoniale dell’erede per i debiti, anche tributari, ricevuti in eredità, ma fa solo sorgere il diritto di questo a non rispondere ultra vires hereditatis, cioè al di là dei beni devolutigli.

La Ctp ha quindi annullato l’avviso, dovendo l’ufficio accertare prima l’esistenza e l’ammontare dell’attivo ereditario residuo.

Va segnalato, tuttavia, che durante il periodo di liquidazione dell’eredità, infatti, i termini per l’esercizio del potere impositivo non rimangono sospesi. La giurisprudenza di legittimità ha recentemente affermato che «la limitazione della responsabilità dell’erede per i debiti ereditari, derivante dall’accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario, è sì opponibile a qualsiasi creditore, ivi compreso l’Erario, che, di conseguenza, non può esigere il pagamento dell’imposta dovuta dal de cuius sino a quando non venga chiusa la procedura di liquidazione dell’eredità e sempre che sussista un residuo attivo in favore dell’erede (ordinanza 22571/21)». Ciò tuttavia non impedisce «all’Erario di procedere alla notifica dell’avviso di liquidazione nei confronti dell’erede».

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