Imposte

Infissi e 110%, la Cilas consente di distinguere le nuove aperture

Dopo l’interpello 524 il nuovo modello permetterà di differenziare le aperture che aumentano di superficie

di Francesco Manfredi

In caso di modifica delle aperture con aumento di superficie è possibile presentare una Scia per interventi di ristrutturazione edilizia, dove indicare le nuove aperture eccedenti i limiti, da integrare con la Cilas contenente esclusivamente gli interventi in superbonus e quindi le sole sostituzioni di infissi entro i limiti.

L’agenzia delle Entrate con la risposta n. 524 del 30 luglio 2021 ha destato non poche preoccupazioni in quanti hanno avviato interventi misti di ristrutturazione edilizia, in contemporanea con interventi di efficientamento energetico qualificati per l’accesso al superbonus.

L’intervento, infatti, amplia le casistiche ammesse al bonus 110% rispetto alle precedenti interpretazioni ufficiali fornite da Enea (attraverso l’assistente virtuale “Virgilio” e alla Camera, nel corso dell’audizione del 28/4/2021 in commissione Attività produttive), ammettendo, oltre alle sostituzioni, anche le modifiche o spostamenti delle aperture degli infissi, ponendo però il limite delle superfici vetrate totali precedenti l’intervento.

Se da un lato questa posizione sembra andare nel verso di consentire un più ampio spettro di soluzioni ai committenti, dall’altro impone una riflessione a chi ha impostato i progetti edilizi prevedendo modifiche agli infissi con aumento di superficie, escludendo tali parti dall’accesso alle agevolazioni fiscali.

La Cila superbonus, oltre a prevedere i cosiddetti interventi misti quali ristrutturazione/manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico, pare dare soluzione anche a questo problema. Infatti, in caso di modifica delle aperture con aumento di superficie è possibile presentare una Scia per interventi di ristrutturazione edilizia, ove indicare le nuove aperture eccedenti i limiti, da integrare con la Cilas contenente esclusivamente gli interventi in superbonus e quindi le sole sostituzioni di infissi entro i limiti.

In questo modo risulta agevole definire, ai fini delle asseverazioni 110%, uno stato di fatto, seppur a progetto, con le nuove aperture previste, ed uno stato finale dei lavori con le sole sostituzioni di infissi, rispettando il dettato normativo nonché le indicazioni fornite dall’Agenzia nel recente interpello.

D’altra parte, sarebbe stato impensabile prevedere la possibilità di fare modifiche alle aperture senza limitazioni di sorta, garantendo l’accesso alle agevolazioni, mentre in questo modo viene consentito l’accesso al bonus in caso di sostituzione con possibilità di modifiche o spostamenti, entro il limite della superficie totale preesistente mentre viene escluso l’accesso al bonus agli ampliamenti oltre il limite senza però determinare la perdita del beneficio fiscale complessivo sugli infissi, in sola sostituzione.

Nel caso di demolizione e ricostruzione questi limiti non sono previsti, potendo modificare completamente le aperture, nelle geometrie e nelle dimensioni, a conferma del fatto, che nei casi di ristrutturazione non può essere precluso a priori qualsiasi ampliamento, sempre fermo il requisito del doppio salto di classe energetica.

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