Imposte

Somme restituite al lordo o al netto in base alla data di definizione del rapporto

Modalità da utilizzare legata all’entrata in vigore del decreto legge 34/2020

di Barbara Massara

La restituzione di una somma indebitamente percepita, e tassata in anni precedenti, deve avvenire al lordo o al netto delle ritenute fiscali in ragione della data di definizione del rapporto da cui ha avuto origine. Se il provvedimento fonte della restituzione è stato definitamente emesso prima del 19 maggio 2020, data di entrata in vigore del Dl 34/20, la restituzione avviene al lordo delle ritenute con recupero delle stesse attraverso il meccanismo dell’onere deducibile (articolo 10, comma 1, lettera d-bis del Tuir), se emesso successivamente, invece, la restituzione è netta, secondo l’articolo 10, comma 2 -bis del Tuir.

Sono queste le indicazioni fornite dall’agenzia delle Entrate con la risposta 470/2022 all’interpello presentato da un ente di previdenza obbligatoria in merito ad alcuni casi di richiesta di restituzione agli eredi di prestazioni pensionistiche indebitamente corrisposte le cui ritenute fiscali sono state applicate in anni precedenti. Il dubbio sollevato dalla Cassa riguarda quale dei due criteri previsti dall’articolo 10 del Tuir applicare e cioè la restituzione al lordo o al netto delle ritenute, posto che entrambi coesistono dal 19 maggio 2020.

Tale coesistenza era stata altresì confermata dall’Agenzia nella circolare 8/2021, dove però la restituzione al lordo era espressamente consentita anche per le somme assoggettate a ritenuta.

Nell’interpello pubblicato, invece, l’amministrazione risponde in maniera più rigida, applicando il criterio lordo o netto in funzione della data di definitività del rapporto che ha originato la restituzione.

Qualora la fonte della restituzione della somma sia una sentenza passata in giudicato, solo se quest’ultima risulti antecedente al 19 maggio 2020, e salvo diverso accordo tra le parti, si dovrà applicare il più datato regime dell’onere deducibile, mentre negli altri casi la restituzione dovrà avvenire al netto delle ritenute.

Qualora fonte sia un provvedimento amministrativo della Cassa, la restituzione deve avvenire con relativo recupero del credito solo dopo che l’atto assuma valenza di titolo esecutivo.

In caso di restituzione di ratei di pensioni corrisposti dopo il decesso (avvenuto ante 19 maggio 2020) e fino alla data in cui la Cassa ne è venuta a conoscenza, ciò che rileva è la data della richiesta, che, qualora non antecedente al 19 maggio 2020, consente di richiedere le somme nette. Laddove, invece, la restituzione sia già iniziata al lordo, o sia in corso un piano di rateizzazione al lordo, si dovrà proseguire con questa modalità, a prescindere dal momento della richiesta ufficiale.

Un ulteriore quesito posto dalla Cassa riguarda il momento in cui il sostituto ha diritto ad avvalersi del credito, cioè quello in cui non può più essere eccepita la legittimità della pretesa alla restituzione, coincidente con la data della sentenza passata in giudicato o con quella di definizione dell’accordo tra le parti.

L’Agenzia fornisce una risposta interessante, ammettendo che, nelle more della definitività della pretesa, qualora il sostituito abbia già provveduto alla restituzione (anche parziale) degli importi al netto delle ritenute, il sostituto possa in quello stesso periodo d’imposta far valere il proprio credito, pari al 30% delle somme nette effettivamente ricevute.

Infine l’amministrazione ribadisce il principio già sancito nella circolare 8/2021, secondo cui il sistema della restituzione al netto delle ritenute è applicabile per qualsiasi tipologia di reddito assoggettato a ritenuta, non solo a titolo d’acconto ma anche a titolo d’imposta.

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