Imposte

Bonus edilizi, prezzari Mite in Gazzetta: nuovi tetti dal 15 aprile

Entra in vigore tra 30 giorni il decreto con i massimali per 110% e incentivi minori. Per ricadere nel regime precedente entro il 14 aprile andrà presentata una Cilas

di Giuseppe Latour

Il decreto prezzari del ministero della Transizione ecologica, firmato da Roberto Cingolani, approda in Gazzetta ufficiale. Confermando, nel merito, tutte le novità che erano state anticipate nelle scorse settimane. Saranno 34 i massimali unitari che faranno da riferimento al superbonus e ai bonus minori, quando sia prevista un’asseverazione di congruità dei prezzi.

C’è un incremento lineare, rispetto ai valori della vecchia tabella, pari al 20% per tutti i casi, con la sola eccezione dei cappotti termici nelle zone più fredde, per i quali è prevista una crescita del 30% rispetto agli importi del 2020. E viene confermato (passaggio contestatissimo) che «i costi esposti in tabella si considerano al netto di Iva, prestazioni professionali, opere relative alla installazione e manodopera per la messa in opera dei beni». Questi elementi, quindi, restano fuori dai massimali.

I NUOVI PREZZI A CONFRONTO CON LE VOCI DEL 2020

Soprattutto, però, il decreto definisce ora in maniera esatta i contorni della fase transitoria: per congelare la propria situazione e utilizzare i vecchi riferimenti di prezzo, bisognerà depositare un titolo edilizio entro il prossimo 14 aprile. Il giorno dopo (il 15 aprile, a 30 giorni dalla pubblicazione) il provvedimento entra in vigore e si applica a tutti gli interventi.

Anche se va detto che il decreto utilizza una formulazione che si presta a qualche dubbio, perché dice che le nuove tabelle si applicano «agli interventi per i quali la richiesta del titolo edilizio, ove necessario, sia stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto». Questo successivamente potrebbe essere interpretato come il 15 aprile (entrata in vigore) o come il 16 prile (giorno successivo). Per cautelarsi, in attesa che arrivi qualche spiegazione ufficiale, sarà meglio chiudere tutto entro il 14 aprile.

Tra un mese, quindi, il decreto diventerà il riferimento per tutte le asseverazioni di lavori di efficientamento energetico: cappotti termici, infissi, persiane, tapparelle, schermature solari, pompe di calore, generatori a biomasse, sistemi di building automation.

Solo per gli interventi non ricompresi nelle sue tabelle sarà possibile utilizzare gli altri prezzari, come il Dei o gli elenchi regionali. Quindi, una volta entrato in vigore (30 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta), non ci saranno alternative al decreto del Mite. Se, in linea generale, i livelli di prezzo inseriti nelle nuove tabelle non dovrebbero portare problemi particolari, non si può escludere che su qualche singola lavorazione ci siano delle difficoltà. Per evitare disallineamenti tra i computi metrici e le successive asseverazioni, allora, è bene decidere adesso se non sia opportuno congelare tutto con la presentazione di una Cilas. In quel caso, si potrà ricadere nella vecchia disciplina, ignorando le nuove tabelle. Anche se non si può escludere che, all'opposto, possa convenire addirittura fare il contrario, cioè usare i nuovi parametri: in qualche caso potrebbero essere più convenienti. Sarà utile, insomma, fare bene i calcoli. Da ricordare, comunque, che questo decreto troverà applicazione per le asseverazioni legate al superbonus e per quelle dei bonus minori, quando una verifica di congruità sia prevista dalla legge. Sono esclusi, in questo modo, tutti i piccoli interventi e quelli in edilizia libera: a loro non si applicano le verifiche di congruità in caso di cessione o sconto in fattura. Andando alla versione finale della tabella, dalla sua analisi si vede che i valori dell'allegato I del Mise, datati 2020, sono stati incrementati in maniera lineare del 20%, con la sola eccezione dei cappotti nelle zone più fredde, cresciuti del 30 per cento. Sono stati tagliati dagli elenchi gli interventi di installazione di impianti fotovoltaici, di sistemi di accumulo dell'energia elettrica e di colonnine di ricarica di veicoli elettrici. In tutti questi casi si farà riferimento ai limiti di spesa fissati dal decreto Rilancio. Trova conferma, infine, l'elemento più atteso dalle imprese: Iva, prestazioni professionali, installazione e manodopera sono fuori da questi parametri (si veda anche l'altro articolo nella pagina). Così, le reazioni arrivate ieri dalle imprese erano tutte improntate alla massima soddisfazione. Claudio Feltrin, presidente di FederlegnoArredo dice: «Diamo atto al Governo e al ministro Cingolani di aver ascoltato le nostre ragioni. Come FederlegnoArredo abbiamo fin da subito evidenziato che i massimali non potevano essere onnicomprensivi di Iva, oneri professionali e costi di posa in opera, che cambiano in funzione di tantissime variabili e che avrebbero, di fatto, portato le aziende a lavorare in perdita». Le revisioni La questione dei costi interessa più da vicino chi è ancora in mezzo al guado: si tratta delle migliaia di condomìni che sono ancora lontani dal presentare una Cilas e non riusciranno a farlo nei prossimi trenta giorni. L'amministratore dovrà convocare imprese e professionisti tecnici per far quadrare i conti dei capitolati già approvati e, come spesso capiterà, rifarli e convocare nuovamente l'assemblea per approvarli nuovamente. E anche nei rapporti con le banche si tratterà di ritarare importi e tempi, soprattutto in considerazione delle modifiche in corso al Dl Sostegni Ter.

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