Controlli e liti

Avviso di accertamento valido anche con delega in bianco al funzionario

Per la Cgt Marche la delega rilasciata per la sottoscrizione di un avviso è valida anche senza il nome del delegato e può essere esibita anche in grado di appello

di Davide Settembre

La delega rilasciata per la sottoscrizione di un avviso di accertamento è valida anche senza il nome del delegato e può essere esibita anche in grado di appello. Lo ha stabilito, sulla scorta della recente giurisprudenza della Cassazione, la Cgt di secondo grado delle Marche (sentenza 127/2023), sul caso di un'associazione che impugnava un avviso che accertava la decadenza di alcune agevolazioni fiscali.

La ricorrente eccepiva, in via pregiudiziale, la nullità dell'avviso in quanto sottoscritto da soggetto privo di qualifica dirigenziale. I giudici di primo grado accoglievano il ricorso con sentenza impugnata dall'ufficio. Si costituiva in appello l'associazione, rilevando come la delega prodotta in primo grado difettasse dei requisiti richiesti dalla sentenza 22803/2015 della Cassazione (tra cui l'indicazione del nome del funzionario e il motivo del conferimento) e che tali considerazioni erano estensibili alla delega prodotta, peraltro inammissibilmente, in appello, che rappresentava un mero aggiornamento della prima.

La Cgt di secondo grado ha accolto l'appello. I giudici hanno in primis ritenuto irrilevante il fatto che il sottoscrittore dell'atto non fosse un dirigente: come affermato dalla Cassazione, l'avviso di accertamento è nullo solo se non reca la sottoscrizione del capo ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva (i funzionari della terza area) da lui delegato (sentenza n. 22880/2015). Al riguardo, la Cassazione ha peraltro precisato che, ove venga contestata la legittimazione del funzionario che ha sottoscritto l'avviso, l'ufficio può fornire prova contraria esibendo la delega anche in appello: la presenza o meno della sottoscrizione dell'avviso non attiene alla legittimazione processuale (tra le altre, si veda la sentenza 19190/2019).

Infine, la Cgt di secondo grado ha sostenuto che, nella giurisprudenza di legittimità più recente, non è neppure necessaria, in caso di delega di firma, l'indicazione del nominativo del soggetto delegato e che la medesima può essere prodotta per la prima volta in grado di appello. Infatti, la delega alla sottoscrizione dell’avviso di accertamento non è una delega di funzioni, ma una semplice delega di firma e, quindi, essa è valida anche se non è né presente l’indicazione nominativa del delegato né la durata della delega: in sostanza, anche “in bianco” è da considerare legittima (sentenze 2197/2021 e 17416/2021).

In tema di “deleghe in bianco”, la Cassazione ha manifestato un orientamento ondivago, sostenendo prima che per una legittima attribuzione della delega fosse decisiva, tra l'altro, l'indicazione del nominativo del responsabile (sentenza n. 22803/2015) ma cambiando successivamente rotta (sentenze 8814/2019 e 11013/2019).

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©