I temi di NT+Modulo 24

Iva al 5% sul gas versata direttamente dai committenti in split payment

Per le forniture civili o industriali fino al 31 marzo 2022 il fornitore emette fattura con aliquota ridotta

di Rosario Farina

Una delle misure messe in campo al fine di contenere gli effetti degli incrementi dei prezzi dell’energia elettrica e del gas è l’applicazione dell'aliquota Iva del 5% alle somministrazioni di gas metano destinato alla combustione, sia per usi civili che per usi industriali, prevista dal Dl 130/2021 (cosiddetto decreto Energia), che viene applicata ai consumi del quarto trimestre 2021 e del primo trimestre 2022.

Il contesto normativo

Il Dl 130/2021 convertito nella legge 171/2021, con riferimento al quarto trimestre del 2021, prevede, in sintesi:

• l'annullamento delle aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate nel settore elettrico alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione (articolo 1);

• la riduzione al 5 per cento dell'aliquota Iva applicabile alle somministrazioni di gas metano destinate a usi civili e industriali.

In particolare l'articolo 2, comma 1 prevede, per il contenimento degli effetti dell'aumento dei prezzi e in deroga a quanto previsto dal Dpr 633/1972, che «le somministrazioni di gas metano usato per combustione per gli usi civili e industriali (…) contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021, sono assoggettati all'aliquota Iva del 5 per cento. Qualora le somministrazioni di cui al periodo precedente siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota Iva del 5 per cento si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021».

In altri termini, viene previsto che l'applicazione dell'aliquota ridotta avvenga con il criterio della competenza; tutti i consumi addebitati in bolletta con riferimento all'ultimo trimestre 2021 (e per effetto della proroga della legge di Bilancio 2022 anche relativi al primo trimestre 2022) dovranno essere fatturati con l'aliquota Iva del 5%, anche in sede di eventuale conguaglio (a credito o a debito) fatturato nei mesi successivi.

L'applicazione di tale aliquota agevolata è stata prorogata per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022 dal comma 506 dell'articolo 1 della legge di Bilancio 2022 e, quindi, anche per i consumi relativi al primo trimestre 2022 fatturati nei mesi successivi sarà applicata l'aliquota agevolata del 5 per cento.

Le circolari delle Entrate

La recentissima circolare 3/E dell'agenzia delle Entrate (al paragrafo 3.3) ha confermato che l'ambito di applicazione dell' agevolazione – prevista dal Dl 130/2021, non è stato modificato a seguito della proroga e quindi produce identici effetti a quelli previsti in sede di prima applicazione (consumi relativi all'ultimo trimestre del 2021).

Con la circolare 17/E del 3 dicembre 2021 l'agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti con riferimento al Dl 130/2021, riepilogando in premessa le aliquote Iva applicabili a regime alle somministrazioni di gas:

• aliquota Iva del 10 per cento per il gas per uso di imprese estrattive, agricole, e manifatturiere, comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili, nonché il gas metano destinato a essere immesso direttamente nelle tubazioni delle reti di distribuzione, per essere successivamente erogati, ovvero destinati a imprese che li impiegano per la produzione di energia elettrica, come disposto ai sensi del n. 103) della Tabella A, parte III, allegata al Dpr 633/1972;

• aliquota Iva del 22 per cento per il gas metano per usi industriali diversi da quelli di cui alla fattispecie precedente;

• aliquota Iva del 10 per cento per la somministrazione di gas metano usato per combustione per usi civili, limitatamente al consumo di 480 metri cubi annui (con riferimento all'anno solare), come disposto dal n. 127-bis) della Tabella A, parte III, allegata al Dpr 633/1972.

La circolare richiamando l'articolo 26, comma 1 del Dlgs 504/1995 (Tua), evidenzia che nel contesto del sistema impositivo dell'accisa l'utilizzo del gas per autotrazione e quello per la produzione di energia elettrica «si configurano come impieghi del tutto autonomi e differenziati rispetto all'impiego per gli usi civili e industriali»; ne consegue, pertanto, che gli stessi debbono ritenersi esclusi dall'ambito applicativo della norma agevolativa.

Il riferimento al Tua rimanda agli usi di gas naturale per autotrazione, per combustione per usi industriali, per combustione per usi civili, per la produzione diretta o indiretta di energia elettrica: pertanto, l'aliquota Iva del 5% è applicabile a tutte le somministrazioni per usi civili e industriali, seppure in via temporanea, sia alle somministrazioni di gas metano per usi civili e industriali ordinariamente assoggettate all'aliquota del 10%, sia a quelle per usi civili (che superano il limite annuo di 480 metri cubi) e industriali ordinariamente assoggettate all'aliquota del 22%. Usufruiscono, inoltre, dell'agevolazione Iva anche eventuali impieghi di gas naturale che beneficiano di esenzione da accisa (articolo 17 Tua) o di aliquote accisa ridotte (articolo 24 Tua).

In caso di generazione combinata di energia elettrica e calore destinato ai soli usi civili e industriali, sarà necessario determinare i consumi specifici convenzionali destinati alla produzione di energia elettrica, ai sensi del comma 9 ter dell'articolo 21 Tua e calcolare, per differenza, il quantitativo di gas impiegato per la sola generazione di calore da assoggettare ad aliquota del 5%.

Partendo dai consumi specifici convenzionali per determinare il quantitativo di combustibile impiegato per la produzione di energia elettrica (fissato, in particolare, per il gas naturale a 0,220 mc per kWh), sarà possibile determinare per differenza il quantitativo di gas naturale utilizzato per la sola produzione di calore utile. In tale ipotesi, l'anzidetto quantitativo, beneficia dell'aliquota Iva agevolata, in misura pari al 5 per cento, a differenza del quantitativo di gas naturale utilizzato per la produzione di energia elettrica, che sconta l'aliquota Iva in misura ordinaria. Sempre la circolare 17/E riporta anche le indicazioni in merito alla distinzione tra uso civile e uso industriale del gas.

Cessioni al mero rivenditore

Per quanto riguarda le cessioni di gas che vengono effettuate nei confronti di un «soggetto passivo-rivenditore», intendendosi per tale il soggetto passivo la cui principale attività in relazione all'acquisto di gas, energia elettrica, calore o freddo è quella di rivendita di tali prodotti con consumo dei medesimi a livello trascurabile, l'Agenzia ricorda che esse rientrano nell'ambito applicativo del regime di inversione contabile, detto anche reverse charge, di cui alla lettera d-quater dell'articolo 17 del Dpr 633/1972 e che non rientrano nell'agevolazione Iva di cui si è detto in precedenza.

Con riferimento, pertanto, alle ipotesi nelle quali il soggetto passivo-rivenditore acquisti il gas in tale veste, al fine della successiva rivendita dello stesso, si evidenzia che il gas da esso acquistato non prevede immissione in consumo e, in particolare, che lo stesso venga utilizzato per combustione.

Conseguentemente, l'ipotesi di cessione di gas a un mero rivenditore, nel senso anzidetto, non accede al beneficio fiscale in commento, in quanto applicabile esclusivamente alle ipotesi di utilizzo di gas metano per combustione per uso civile e industriale, disciplinati dall'articolo 26 Tua, che non possono ricorrere in capo al soggetto passivo-rivenditore per gli acquisti effettuati in quanto tale.

Split payment

Diverso è il caso dei soggetti a split payment, status che non incide sul carattere della fornitura che, se civile o industriale, sarà assoggettata all'aliquota Iva del 5% da parte del cedente e versamento all'erario direttamente da parte del committente.

Pertanto, laddove i soggetti sopra indicati acquistino il gas metano per combustione per uso civile o industriale, il fornitore, ricorrendone i requisiti, emetterà fattura con applicazione dell'aliquota Iva del 5 per cento e riceverà regolarmente il pagamento dell'imponibile da parte dei committenti; sono questi ultimi, poi, a versare direttamente all'Erario l'imposta dovuta sulla prestazione.

Resta inteso che l'aliquota Iva del 5 per cento è applicabile, per la cessione di gas, fatte salve le esclusioni previste, solo per i consumi relativi al quarto trimestre 2021 e al primo trimestre 2022 e che quindi dal 1° aprile 2022, le operazioni in questione torneranno a essere soggette alle aliquote Iva ordinariamente vigenti.

Questo articolo fa parte del Modulo24 Iva del Gruppo 24 Ore.

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