Adempimenti

Se non paga l’azienda una tantum dall’Inps

Per molte categorie di destinari erogazione del bonus 200 euro una tantum non prima di settembre

di Barbara Massara

Sarà l’Inps ad erogare l’una tantum di 200 euro a tutte le categorie di soggetti diversi dai lavoratori dipendenti indennizzati dal proprio datore di lavoro.

Lo prevede l’articolo 32 del Dl 50/2022, che contiene il lungo elenco di soggetti che saranno indennizzati dall’Istituto (o dal proprio ente previdenziale) e le rispettive condizioni e regole, quali i pensionati e percettori di altri trattamenti previdenziali decorrenti entro giugno 2022 aventi residenza in Italia (commi 1-7), i percettori di Naspi nel mese di giugno 2022 (comma 9) e quelli di disoccupazione agricola (comma 10), i co.co.co (comma 11), i lavoratori autonomi occasionali (comma 15), gli incaricati alle vendite a domicilio (comma 16) e i nuclei percettori del reddito di cittadinanza (comma 18).

Inoltre l’indennità è riconosciuta dall’Inps anche ad alcune categorie di lavoratori dipendenti indicate nell’articolo 32, quali i lavoratori domestici (comma 8), gli stagionali e gli intermittenti (comma 13), gli iscritti al Fondo pensione dei lavoratori dello spettacolo (comma 14), nonché a tutti quei lavoratori che hanno beneficiato delle indennità Covid previste dai commi 1-9 dell’articolo 10 del Dl 41/21 e dall’articolo 42 del Dl 73/2021 (comma 12).

A differenza dei dipendenti, che riceveranno l’indennità con la retribuzione di luglio 2022, secondo quanto disposto dall’articolo 31 del Dl 50/2022, per la quasi totalità dei soggetti non è specificato il periodo di pagamento, indicato solo come successivo all’acquisizione dei flussi Uniemens del mese di luglio.

In tale modo l’Inps potrà preventivamente accertarsi che questi soggetti non abbiano ricevuto il bonus dal proprio datore di lavoro, e pertanto l’erogazione non potrà avvenire prima del mese di settembre, cioè del mese successivo a quello di invio delle denunce di luglio. Fanno eccezione i pensionati e percettori di altri trattamenti previdenziali, i domestici e i nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza, la cui erogazione è prevista come automatica nel mese di luglio 2022. Per questi stessi soggetti, oltre che per quelli che avevano ricevuto nel 2021 le indennità Covid, l’erogazione avviene d’ufficio, mentre per tutte le altre categorie contemplate dalla norma l’erogazione è subordinata alla presentazione della specifica domanda.

Per la maggior parte delle casistiche dell’articolo 32, il diritto all’una tantum è subordinato alla condizione che il reddito dell’anno 2021 non abbia superato i 35mila euro, inteso come reddito complessivo per i pensionati e percettori di altri trattamenti e come reddito derivante dallo specifico rapporto per le altre categorie. Questa condizione non è invece prevista per i percettori di Naspi e disoccupazione agricola, per coloro che hanno beneficiato nel 2021 delle indennità connesse al Covid, per i lavoratori autonomi occasionali, gli incaricati alle vendite a domicilio, né per i nuclei percettori del reddito di cittadinanza.

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