Imposte

Nei trasporti internazionali non imponibilità per il mittente

Circolare Assonime: il regime compete a tutte le parti interessate dalla transazione

di Raffaele Rizzardi

L’Iva deve essere applicata in modo uniforme in tutta l’Unione europea, in base all’interpretazione delle direttive formulata dalla Corte di giustizia. Il caso esaminato dall’Assonime nella circolare 2 del 25 gennaio 2022 riguarda l’attuazione della sentenza del 29 giugno 2017, nella causa C-288/16 pronunciata in via pregiudiziale per una lite sorte in Lettonia.

Anche se ci sono voluti alcuni anni, i principi enunciati dal giudice europeo sono stati recepiti nel nostro ordinamento con la legge 215 del 17 dicembre 2021 di conversione del Dl 146, che ha aggiunto all’articolo 9 del Dpr 633/72 (legge Iva) un comma 3, che circoscrive la non imponibilità dei servizi di trasporto internazionale del primo comma n. 2) a quelli resi (cioè di cui sia committente) all’esportatore, al titolare del regime di transito, all’importatore o al destinatario dei beni (che devono far concorrere il corrispettivo del trasporto all’imponibile doganale). La non imponibilità, per il principio del ribaltamento del regime tra mandante e mandatario senza rappresentanza (articolo 3, comma 3, ultimo periodo), riguarda anche i rapporti con lo spedizioniere, come previsto dal numero 4) del comma 1 dell’articolo 9.

La circolare Assonime pone in evidenza un aspetto rilevante di questi rapporti, sottolineando come la sentenza europea parli espressamente di servizi non imponibili, solo se resi direttamente al mittente o al destinatario dei beni.

Nella nostra norma modificata non si parla di «mittente»: nelle operazioni triangolari l’esportazione può essere curata da un soggetto diverso da quello che effettua il trasporto. Opportunamente viene richiamata la risposta delle Dogane n. 17660 del 1996, secondo cui l’esportazione triangolare si configura quando il trasporto della merce sia curato direttamente dal (primo) cedente su incarico del cessionario, anche se il cedente non è titolare dell’operazione doganale.

Assonime analizza la sentenza della Corte, in cui si parla, nella motivazione, di servizi resi direttamente all’esportatore, all’importatore o al destinatario dei beni e nel dispositivo di mittente o destinatario. La nozione di «esportatore» va quindi intesa in senso ampio e atecnico, per comprendere i servizi di trasporto resi ai soggetti che sono parte della transazione commerciale, tra cui il mittente.

Deve invece ritenersi superata la non imponibilità oggettiva enunciata nella storica circolare 26 del 3 agosto 1979.

La disposizione di chiusura della norma, che fa salvi i comportamenti pregressi conformi alla nuova norma, ha lo scopo di tutelare il diritto di detrazione per chi aveva ricevuto fatture imponibili.

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