Imposte

Pmi e patent box, relazione tecnica in forma semplificata ma con dettagli analitici

La compilazione delle sezioni A e B, anche se non è d’obbligo, è utile alle verifiche

di Davide Cagnoni e Angelo D'Ugo

L’ampio contenzioso sviluppatosi intorno alla qualificazione delle attività rilevanti in materia di ricerca e sviluppo e gli esiti dei controlli avviati dall’agenzia delle Entrate impongono un’attenta analisi delle attività di R&S svolte dall’impresa beneficiaria della super-deduzione del 110 per cento.

La relazione tecnica

Tenuto conto che il provvedimento dell’agenzia delle Entrate n. 48243/2022 rinvia al decreto del Mise del 26 maggio 2020 sul credito d’imposta per le attività di R&S e innovazione, la relazione tecnica da predisporre all’interno dell’allegato A della documentazione idonea dovrà quindi adeguatamente supportare la sussistenza delle attività rilevanti (ricerca industriale e sviluppo sperimentale, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica, tutela legale dei diritti sui beni immateriali):

● sia per ciò che attiene il beneficio ordinario,

● sia per l’eventuale recupero delle spese di ricerca e sviluppo sostenute negli otto anni precedenti a quello di ottenimento della privativa, che possono ricomprendere anche la ricerca fondamentale o l’ideazione e realizzazione del software protetto da copyright.

Semplificazioni per Pmi

Per quanto facoltativa, quindi, la predisposizione della documentazione può essere utile anche per le micro, piccole e medie imprese, vista la possibilità di redigere un documento semplificato.

In base a quanto previsto dal punto 8 del citato provvedimento delle Entrate, le micro, piccole e medie imprese possono infatti predisporre le Sezioni A e B in forma sintetica, seppur fornendo informazioni equipollenti, in ragione della propria struttura organizzativa e operativa.

Ciò a maggior ragione se la Pmi non è classificabile quale impresa collegata o associata ad altre imprese in termini di partecipazioni e, quindi, svincolata da logiche di gruppo nello svolgimento della propria attività.

Nonostante le semplificazioni, il fascicolo del nuovo patent box dovrà comunque fornire le informazioni necessarie a ricostruire in maniera analitica il percorso logico e di calcolo seguito nella determinazione della maggiorazione del 110%, considerato che la finalità di tale documento è di permettere ai verificatori di riscontrare l’esistenza e la riferibilità dei costi ai singoli beni immateriali agevolabili, oltre che la correttezza delle modalità seguite nella determinazione e la variazione in diminuzione effettuata.

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