Controlli e liti

Giudici «contromano» sulla non impugnabilità degli estratti di ruolo

In attesa delle Sezioni unite, la Ctr Sicilia 1812/5/2022 si esprime contro la retroattività

di Rosanna Acierno

Avendo carattere innovativo rispetto al preesistente impianto ordinamentale, il nuovo comma 4 bis dell’articolo 12 del Dpr 602/73 rappresenta una norma di interpretazione autentica e non sussiste alcuna ragione logico-giuridica che consente di “predicarne” la retroattività. Pertanto, i limiti di impugnazione della cartella non notificata imposti dalla norma non possono valere per i ricorsi tributari notificati prima della sua entrata in vigore.

Del resto, in virtù del principio tempus regit actum, la possibilità di impugnare o meno un atto deve essere valutata avendo riguardo alle disposizioni vigenti al momento della instaurazione del giudizio.

Sono queste le conclusioni cui è giunta la Ctr Sicilia con la sentenza n. 1812/5/22, depositata il 3 marzo 2022, contribuendo così ad alimentare l’acceso e controverso dibattito che si è venuto a creare con l’approvazione del decreto Fisco lavoro (articolo 3 del Dl 146/2021): il decreto ha introdotto, a decorrere dal 21 dicembre 2021, il nuovo comma 4-bis dell’articolo 12 del Dpr 602/73 in base al quale il ruolo e la cartella di pagamento non validamente notificati non possono essere impugnati, a meno che il contribuente dimostri che il carico può pregiudicare la partecipazione a gare di appalti pubblici o compromettere i pagamenti delle pubbliche amministrazioni mediante attivazione della procedure di blocco (che avviene per i pagamenti superiori a 5mila euro) o comportare la perdita di un beneficio nei rapporti con la Pa.

Il contribuente non può più, quindi, ricorrere contro la cartella esattoriale o il ruolo tramite l’estratto di ruolo consegnato da agenzia Entrate Riscossione, ma deve attendere e impugnare (nel termine consueto di 60 giorni) gli atti successivi che gli verranno notificati (ad esempio, la comunicazione di iscrizione ipotecaria, il preavviso di fermo di beni mobili registrati, l’intimazione di pagamento, e così via). Resta controversa l’eventuale retroattività di questa disposizione, ai ricorsi proposti prima del 21 dicembre 2021.

Alcune pronunce di merito hanno affermato il principio della retroattività, in linea con quanto confermato anche dall’Agenzia in occasione di Telefisco 2022 (tra le altre, Ctp Catania 608/12/2022 e Ctr Liguria 53/3/2022). Altre sentenze, invece, come quella in esame, hanno accolto la tesi contraria (tra le altre, Ctp Messina 483/3/2022, Ctp Reggio Emilia 19/1/2022 e Ctp Cosenza 505/3/2022).

In questo scenario, la V Sezione della Cassazione con l’ordinanza interlocutoria n. 4526/2022 ha rimesso la questione al primo presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni unite, evidenziando gli elementi di contrasto che deriverebbero da un’applicazione retroattiva con l’articolo 24 della Costituzione sotto il profilo del diritto alla difesa e con l’articolo 6 della Cedu sotto il profilo del diritto al giusto processo. Ed è in questo contesto ancora in evoluzione che la Ctr Sicilia non ha inteso avallare la tesi della applicabilità in corso di causa della nuova disposizione.

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