Contabilità

Copertura del deficit con una gerarchia rigida tra le riserve disponibili

Gli strati del patrimonio netto vanno utilizzati dal meno vincolato

di Angelo Busani

Per il ripianamento delle perdite è utilizzabile anche la riserva formata iscrivendo in bilancio le plusvalenze derivanti dall’applicazione del metodo del patrimonio netto alla valutazione delle immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate. Ma, trattandosi di una riserva indisponibile (articolo 2426, comma 1, n. 4 del Codice civile), il suo utilizzo a copertura perdite può essere effettuato «solo dopo che altre riserve prive del vincolo di non distribuibilità siano state già erose dalle perdite».

È quanto decide la Cassazione nella sentenza n. 14210 del 5 maggio 2022, nel cui ambito il giudice di legittimità ribadisce la perdurante centralità di alcuni tradizionali principi:

a) gli “strati” con i quali il patrimonio netto è formato devono essere intaccati secondo un ordine che tenga conto del grado di facilità con il quale la società potrebbe deliberarne la destinazione ai soci e, così, il capitale sociale ha «un grado di indisponibilità maggiore di quello relativo alla riserve legali, laddove le riserve statutarie e quelle facoltative create dall’assemblea sono liberamente disponibili»; pertanto, «debbono essere utilizzati, nell’ordine, prima le riserve facoltative, poi quelle statutarie, indi quelle legali e, da ultimo, il capitale sociale» (Cassazione n. 12347/1999);

b) é «preclusa ai soci la possibilità di far gravare le perdite sul netto meno vincolato, sino a quando esistono parti di netto meno vincolate o non vincolate» (Cassazione 8221/2007).

Con specifico riguardo alla riserva formata contabilizzando, con il metodo del patrimonio netto, le plusvalenze inerenti alle immobilizzazioni consistenti nella partecipazione a società controllate o collegate, la Corte di Cassazione osserva che (analogamente a quanto accade per la riserva formata con le plusvalenze da fair value) la loro appostazione in bilancio deriva dall’idea del legislatore di favorire la redazione di un bilancio dal quale emerga il reale valore del patrimonio sociale.

Tuttavia, trattandosi di una riserva formata con utili solamente “sperati” e non realizzati, la legge dispone atteggiamenti prudenziali, quali appunto quello della formazione di una riserva non distribuibile ai soci, perché, altrimenti, potrebbe verificarsi una indebita restituzione del patrimonio sociale ai soci e la lesione dell’integrità del capitale sociale.

Ne consegue, dunque, che si tratta di riserve senz’altro utilizzabili a copertura perdite, ma solo dopo che le riserve facoltative, le riserve statuarie e la riserva legale siano state a loro volta utilizzate.

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