Controlli e liti

L’immobile concesso in comodato a un imprenditore agricolo non paga l’Imu

La sentenza 1409/4/2022 della Cgt Toscana ricorda che l’attività agricola non deve essere necessariamente esercitata dallo stesso soggetto d’imposta

di Michela Finizio

L’immobile concesso in comodato a un imprenditore agricolo beneficia dell’esenzione Imu poiché catastalmente classato in categoria D/10 come fabbricato rurale. A dirlo è la sentenza 1409/4/2022 della Cgt Toscana depositata il 1° dicembre scorso.

La vicenda

Il Comune di Calenzano aveva contestato per l’anno 2018 l’omesso versamento dell’Imu per un fabbricato in categoria catastale D/10 (Fabbricati per funzioni produttive connesse ad attività agricole), non ritenendo spettante l’esenzione prevista per l’utilizzo strumentale all’attività agricola. Il ricorrente sosteneva che gli immobili in questione erano stati concessi in comodato gratuito a un imprenditore agricolo e che l’esenzione prevista dall’articolo 1, comma 708, della legge 147/2013, spettava sulla base del solo requisito oggettivo della destinazione ad attività agricole, a prescindere dai requisiti soggettivi, e chiedeva pertanto l’annullamento dell’avviso impugnato.

La Ctp di Firenze aveva accolto il ricorso con compensazione delle spese, ritenendo che l’esenzione avesse carattere oggettivo e non soggettivo, richiedendosi che l’utilizzatore del bene svolgesse, come nel caso di specie, l’attività agricola. Ma il Comune aveva presentato ricorso, ricordando che il requisito soggettivo può essere prsseduto anche da un soggetto diverso dal soggetto passivo, essendo le agevolazioni previste per gli immobili posseduti e utilizzati per l’esercizio delle attività agricole da parte di un imprenditore agricolo (articolo 2135 del Codice Civile).

Il giudizio

I giudici toscani respingono l’appello, compensando le spese, e ricordano che la normativa non indica in alcun modo che l’attività agricola debba essere necessariamente esercitata dallo stesso soggetto d’imposta. La disposizione si limita a richiedere che si tratti di fabbricati rurali ad uso strumentale secondo i requisiti di cui all’articolo 9, comma 3-bis, del Dl 557/93, il quale precisa che deve trattarsi di costruzioni necessarie allo svolgimento dell’attività agricola di cui all’articolo 2135 del Codice Civile, senza tuttavia esigere che la qualifica di imprenditore agricolo debba essere necessariamente esercitata dal soggetto d’imposta. Pertanto, il requisito soggettivo, quand’anche ritenuto necessario, dovrebbe essere inteso nel senso del possesso della qualifica soggettiva di imprenditore agricolo e non nel senso della predetta identità soggettiva: argomentando in senso contrario si opterebbe per una non consentita interpretazione ulteriormente restrittiva rispetto al tenore letterale della norma.

Nel caso specifico l’immobile in questione ha dunque tutte le caratteristiche necessarie per beneficiare dell’esenzione Imu:

• è catastalmente classato in categoria D/10 (Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole);

• è strumentale all’esercizio di attività agricole, in quanto detenuto e condotto da un imprenditore agricolo professionale, sulla base di un contratto di comodato.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©