Come fare perAdempimenti

Aiuti Covid, la mole di informazioni da indicare in dichiarazione

di Lorenzo Lodoli

  • Quando Entro il 30 giugno 2022 (con possibile proroga)

  • Cosa scade Presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio sui requisiti del Temporary framework degli aiuti Covid

  • Per chi Operatori economici che hanno fruito degli aiuti del “regime ombrello”

  • Come adempiere Telematicamente, direttamente o tramite soggetto intermediario

1In sintesi

Proroga in vista, non ancora formalizzata, per la presentazione del modello di dichiarazione sostitutiva di atto notorio sui requisiti del Temporary Framework, sezioni 3.1 e 3.12, degli aiuti Covid-19. Il termine potrebbe slittare al prossimo ottobre (si veda l’articolo «Dichiarazione aiuti Covid, proroga in autunno») .

Ad oggi il termine di presentazione è comunque fissato al 30 giugno 2022.

Con il provvedimento 143438/2022 del 27 aprile scorso, adottato in attuazione del Dm 11 dicembre 2021 e dall’articolo 1, commi 13-15 del Dl 41/2021, l’agenzia delle Entrate ha definito specifiche tecniche, modalità e termini di presentazione dell’autocertificazione finalizzata al monitoraggio degli aiuti di Stato Covid-19, al rispetto dei massimali stabiliti dalle sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary framework e per indicare eventuali eccedenze da dover restituire.

La dichiarazione va presentata in via telematica, utilizzando il relativo modello approvato, direttamente dal beneficiario o tramite un intermediario di cui all’articolo 3, comma 3, del Dpr 322/1998, mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia, oppure attraverso i canali telematici della stessa, nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche.

La dichiarazione potrebbe presentare numerosi problemi, vista la mole delle informazioni da dover indicare e la conoscenza richiesta sulla disciplina europea degli aiuti di Stato.

Il vero problema per coloro che saranno costretti a presentare la dichiarazione è anche rappresentato dalle conseguenze che potrebbero verificarsi in caso di erroneità o omissione dei dati da specificare all’interno del relativo modello, visto che «l’omissione e/o l’indicazione non veritiera di dati può far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali».

2I soggetti interessati

L’autocertificazione deve essere presentata da tutti gli “operatori economici” che hanno beneficiato di una o più delle misure di aiuto previste dal “regime ombrello” di cui all’articolo 1, comma 13, del Dl 41/2021.

L’obbligo ricomprende sia i soggetti esercenti in via principale o esclusiva attività economica, tipicamente le società di capitali e le società di persona, ma anche gli enti non commerciali e le persone fisiche che, durante il periodo di emergenza Covid, abbiano fruito delle predette agevolazioni.

Sono invece esonerati coloro che abbiano già presentato un modello di autocertificazione richiesto al fine di poter accedere ad una delle indicate misure di aiuto: è il caso, ad esempio, del contributo c.d. perequativo di cui all’articolo 1, commi 16-27, del Dl 73/2021.

A questa ipotesi, fanno tuttavia eccezione i seguenti casi:
• il caso in cui il beneficiario abbia successivamente fruito di altri aiuti tra quelli rientranti nel “regime ombrello” ove, in tal caso, nel modello di autocertificazione andranno indicati sia i nuovi aiuti fruiti, sia tutte le altre misure già indicate nel precedente modello di autocertificazione;
• nel caso in cui il beneficiario abbia fruito degli aiuti riconosciuti ai fini Imu, senza aver compitato nella precedente dichiarazione sostitutiva il quadro C;
• nel caso in cui il beneficiario sia tenuto a compilare il quadro D, dedicato agli “Aiuti allocati nelle sezioni 3.1 e 3.12 e aiuti da riversare”.

La compilazione del frontespizio, oltre alle informazioni del dichiarante, quali codice fiscale del beneficiario degli aiuti e del rappresentante legale, prevede anche la specificazione della “Forma giuridica” e “Dimensione dell’impresa”.

I codici di riferimento sono rinvenibili all’interno delle istruzioni per la compilazione del Modello Redditi 2022 (es. “SP” per le società per azioni; “4” per la “grande impresa”).

Tuttavia, la compilazione di queste sezioni è resa necessaria nelle ipotesi in cui risultino compilati i campi “Settore” e “Codice Attività” in corrispondenza delle misure di aiuto riportate nel quadro A.

In questo caso, il dichiarante è esonerato dalla compilazione del prospetto RS della dichiarazione dedicata agli aiuti di Stato, solo in relazione a quegli aiuti per i quali risultano essere stati compilati i predetti campi dell’autocertificazione.

Resta invece fermo l’obbligo di compilare il quadro RS per le altre misure che non prevedano la compilazione dei campi “Settore” e “Codice attività”.Per il monitoraggio dei massimali rileva il concetto di “impresa unica”, come prevista dal regolamento 1407/2013 («de minimis»).

Se il dichiarante si trova in un una relazione di controllo con altre imprese, ne dovrà dare evidenza nell’apposito Quadro B, con l’indicazione dei codici fiscali di tutti gli altri soggetti appartenenti all’impresa unica.

In questi casi, all’interno del quadro A dedicato alle misure rientranti nel regime “ombrello”, dovranno comunque essere indicate le sole misure “personali” del beneficiario.

3I requisiti

La dichiarazione sostitutiva ha ad oggetto il monitoraggio dei requisiti previsti dalla sezione 3.1 del Temporary framework.

Per gli aiuti di cui il beneficiario intenda fruire dei massimali della sezione 3.12, occorre certificare il rispetto dei limiti e delle condizioni previste da questa sezione.

Ai fini della verifica dei massimali, occorre tenere conto delle misure elencate nel quadro A della dichiarazione (si tratta, cioè, di tutte le misure elencate dall’art. 1, comma 13, del Dl 41/2021), e di tutte le altre agevolazioni che, pur non essendo soggetti al monitoraggio del c.d. “regime a ombrello”, incidono sui calcoli del rispetto dei limiti (per le quali è dedicata la Sezione II “Altri aiuti”).

Le istruzioni forniscono solo alcune esemplificazioni non certo esaustive, limitate ad alcuni bonus fiscali, quali quello per il rafforzamento patrimoniale (articolo 26 del Dl 34/2020) e il bonus “tessile/moda” sulle rimanenze (articolo 48-bis del medesimo decreto).

4Il rilevamento dei massimali

Il rilevamento dei massimali delle sezioni 3.1 e 3.12, sia per le misure rientranti nel “regime ombrello” che per gli “altri aiuti”, è limitato ai massimali previsti dalla V modifica del Temporary framework:
• fino a 800mila euro per la sezione 3.1, e fino a 3 mln di euro per la sezione 3.12, in relazione agli aiuti concessi fino al 27 gennaio 2022;
• fino a 1,8 mln di euro per la sezione 3.1, e fino a 10 mln di euro per la sezione 3.12, in relazione agli aiuti concessi a partire dal 28 gennaio 2022 fino al 30 giugno 2022, tenuto conto di tutte le agevolazioni fruite nel periodo precedente.

Ai fini del rispetto dei massimali rileva la data di concessione, riportata nella Tabella Aiuti in relazione a ciascuna misura ivi elencata:
• per i contributi a fondo perduto, data di erogazione;
• per i crediti d’imposta, a scelta del contribuente, la data di presentazione della dichiarazione dei redditi (purché effettuata entro il 30 giugno 2022), ovvero nella data di compensazione (maturazione, rilascio ricevuta di presa in carico, presentazione F24);
• per le altre agevolazioni (es. esenzioni fiscali), la data di entrata in vigore della norma.

Qualora il massimale della sezione 3.1 risulti superato, il beneficiario potrà allocare una delle misure indicate nel quadro A all’interno della sezione 3.12, attestandone le relative condizioni:
• riduzione di fatturato di almeno il 30% nel c.d. “periodo ammissibile”, scelto dal beneficiario tra l’1 marzo e il 31 dicembre 2021;
• copertura parziale del 70% (o 90% per piccole o micro imprese) dei costi fissi non coperti sostenuti nel periodo ammissibile prescelto, calcolati secondo i parametri indicati nell’Allegato I del modello.

5La restituzione delle eccedenze

Il provvedimento dell’agenzia delle Entrate ha definito anche le modalità di restituzione volontaria delle eccedenze i massimali, confermando l’assenza di un regime sanzionatorio.

l beneficiario potrà infatti:
• procedere a restituire volontariamente le eccedenze degli aiuti, comprensivi degli interessi da recupero;
• compensare le eccedenze, comprensive degli interessi da recupero, con ulteriori aiuti di Stato successivamente fruiti dal beneficiario.

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