Controlli e liti

Lo sconto venuto meno in giudizio non fa aumentare i ricavi del periodo

Il caso riguarda riduzioni di prezzo restituite a seguito di una transazione legale: per la Ctr Calabria si tratta di sopravvenienze da riferire all’anno in cui emergono

La Ctr Calabria 1900/2021 (presidente e relatore Petrolo) ha escluso che gli importi non addebitati al committente a titolo di sconto contrattualmente previsto possano rappresentare ricavi imponibili del periodo fiscale, anche se, per effetto di vicende successive, lo “sconto” sia venuto meno a seguito di un giudizio civile conclusosi con un accordo transattivo tra le parti.
In esame è il trattamento fiscale dello sconto del 20% previsto contrattualmente dall’azienda sanitaria provinciale su indicazione della Regione Calabria, applicato nei rapporti con i laboratori di analisi cliniche convenzionati con il servizio sanitario nazionale. La società contribuente non dichiarava il reddito corrispondente a tale sconto, tuttavia a seguito di successive vicende e in esito a complessi accertamenti giudiziali, emergeva come tale sconto (articolo 1, comma 796, lettera o, legge 296/2006) fosse stato illegittimamente applicato dalla Regione, che lo aveva esteso anche agli anni successivi al triennio 2007/2009, senza base normativa. Ne seguiva un contenzioso tra la società contribuente e l’azienda sanitaria, che si definiva con un accordo transattivo del 2019 in forza del quale gli importi a titolo di sconto, o quantomeno una loro quota, venivano restituiti alla parte privata.
Tuttavia, l’agenzia delle Entrate emetteva un accertamento nei confronti della società, con il quale contestava l’omessa dichiarazione dei corrispettivi previsti a titolo di sconto (illegittimo), che secondo l’ufficio andavano dichiarati nel periodo di competenza di ultimazione delle prestazioni di servizi, trattandosi di somme conseguite (o meglio, che giuridicamente avrebbero dovuto essere conseguite) a titolo di ricavi.
L’accertamento è stato annullato in primo grado, con sentenza della Ctp di Crotone confermata in appello. Secondo i giudici regionali, la nozione di “ricavo” (articolo 85, Tuir) richiede, ai fini della sua imponibilità, il requisito della “certezza”, che non può rinvenirsi in ipotesi di somme non dovute in quanto oggetto di sconto tra le parti, ancorché successivamente rivelatosi frutto di una illegittima previsione contrattuale.
Per il collegio, le successive vicende di natura giudiziaria non assumono alcuna rilevanza: la certezza del corrispettivo si è prodotta in un’annualità successiva e, dunque, le relative somme non costituivano ricavi imponibili del periodo di riferimento. Del resto gli sconti, ancorché non menzionati dall’articolo 85, vanno portati in riduzione dei ricavi, coerentemente con le previsioni di cui all’articolo 2425-bis del Codice civile. Se gli sconti vengono meno, si tratta dunque di sopravvenienze, e non di ricavi.

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