I temi di NT+Le massime di Cassazione

Cassazione, le sentenze su sanzioni per omessi versamenti, valori Omi e Iva sulla formazione

di Luca Benigni e Ferruccio Bogetti

Sanzione attenuata se l’immobile ha pagato meno Ici su più anni

Nel caso di omesso o insufficiente versamento dell’Ici, per lo stesso immobile e su più annualità successive, le sanzioni devono essere irrogate in base al principio della continuazione attenuata. In tal caso trova infatti applicazione il quinto comma dell’articolo 12 del Dlgs 472 del 1997, che consente di irrogare un’unica sanzione, pari alla sanzione base aumentata dalla metà al triplo.

Cassazione, sentenza 11432/2022

I valori Omi non provano il valore commerciale dell’immobile per il registro

L’avviso di liquidazione della maggiore imposta di registro non può essere fondato sullo scostamento tra il corrispettivo dichiarato nell’atto di compravendita ed il valore dell’immobile risultante dai valori Omi. Tale atto deve sempre essere fondato su presunzioni gravi, precise e concordanti quando i valori Omi non rappresentano fonte di prova del valore venale in comune commercio dell’immobile. Quest’ultimo può variare in base a molteplici parametri, quali, a livello esemplificativo, l’ubicazione, la superficie e la collocazione nello strumento urbanistico.

Cassazione, ordinanza 11476/2022

Casistica limitata per l’accertamento della mancata registrazione delle donazioni indirette

Non vi è un obbligo generalizzato del contribuente di registrare tutte le donazioni indirette risultanti, anche solo per via di enunciazione, per liberalità diverse dalla donazione formale. Salva la facoltà del contribuente di procedere volontariamente alla registrazione, infatti, le liberalità indirette non risultanti da atti soggetti a registrazione, ovvero le cosiddette liberalità indirette non formalizzate, sono accertabili dall’Amministrazione ai sensi del primo comma dell’articolo 56-bis del Dlgs 346 del 1990. Vale a dire quando esse risultino da dichiarazioni rese dal soggetto interessato nell’ambito di un procedimento diretto all’accertamento di tributi e/o quando hanno determinato, da sole o insieme ad altre, un incremento per il soggetto beneficiario superiore all’importo di 350 milioni (delle vecchie lire).

Cassazione, sentenza 11831/2022

La rinuncia all’eredità stoppa la liquidazione resasi definitiva dell’imposta di successione

Ai fini dell’imposta di successione il chiamato all’eredità che, presentata la denuncia di successione e ricevuto l’avviso di liquidazione riferito al defunto, ometta l’impugnazione facendolo diventare così definitivo, non è tenuto al pagamento dell’imposta di successione se successivamente rinuncia all’eredità. Questo in quanto l’efficacia retroattiva della rinuncia, se legittimamente esercitata, determina il venir meno, con effetto retroattivo, anche del relativo presupposto impositivo invocato dall’Amministrazione nei confronti del defunto.

Cassazione, sentenza 11832/2022

Vettovagliamento senza Iva se consegnato all’intermediario a bordo della nave dalla provveditoria marittima

Le cessioni di beni destinatati al vettovagliamento a bordo delle navi da parte di una società di provveditoria marittima sono non imponibili ai fini Iva, anche se non state effettuate direttamente nei confronti dell’armatore, bensì nei confronti di un intermediario che dopo averli acquistati li abbia poi ceduti all’armatore. Ancorché non si tratti propriamente di cessioni finali di beni esportati dalla società di provveditoria marittima direttamente all’armatore, per il mantenimento del regime di non imponibilità Iva previsto dall’articolo 8-bis del Dpr 633 del 1972, rileva infatti l’avvenuto caricamento degli stessi beni a bordo della nave. Attraverso la consegna tale caricamento si traduce così nella possibilità per chi li riceve di disporre degli stessi come se ne fosse il proprietario pur nel rispetto della definizione unionale di cessione in base all’articolo 148 della direttiva Iva.

Cassazione, sentenza 12140/2022

Studiare inglese all’estero non è viaggio vacanza ma attività didattica senza Iva

I viaggi di istruzione all’estero, organizzati dalla scuola di lingue autorizzata ad impartire lezioni di inglese, godono dell’esenzione Iva prevista dal primo comma, n. 20 dell’articolo 10 del Dpr 633 del 1972, perché non possono considerarsi viaggi vacanza. Al fine di usufruire dell’esenzione Iva ci vogliono il requisito soggettivo consistente nel riconoscimento della scuola da parte del ministero dell’Istruzione e il requisito oggettivo consistente nell’esercizio dell’attività didattica. Quest’ultima deve sempre ritenersi sussistente laddove trattasi di lingua straniera, il cui insegnamento è pacificamente più efficace laddove svolto nel Paese dove essa è parlata quale lingua madre.

• Cassazione, ordinanza 12219/2022

Anche con immobile ristrutturato dal conduttore in dichiarazione gli affitti non percepiti

Il canone riferito all’immobile dove viene esercitata l’attività di ristorazione deve comunque, ai fini delle imposte dirette, essere dichiarato dal proprietario, anche se viene pattuito il differimento del pagamento al secondo anno di locazione in considerazione dell’impegno del conduttore ad eseguire, nel primo anno di locazione, lavori di ristrutturazione sull’immobile. Infatti il reddito degli immobili locati per fini diversi da quelli abitativi è sempre individuato in relazione al reddito locativo fin da quando è in vita il relativo contratto di locazione. Pertanto il criterio di imputazione è costituito dalla titolarità del diritto reale, a prescindere dalla sua effettiva percezione.

Cassazione, ordinanza 12254/2022