Adempimenti

Obblighi di monitoraggio con comodato e noleggio

I beni dell’appaltatore sono riconducibili al committente; l’utilizzo occasionale o la non indispensabilità evitano i vincoli

Il comodato, il noleggio e la locazione dei beni del committente da parte dell’appaltatore non fa venir meno gli obblighi previsti in materia di appalti dall’articolo 17-bis del Dlgs 241/1997, in quanto i beni utilizzati dall’appaltatore sono comunque riconducibili al committente.

La specifica normativa della gestione delle ritenute in caso di appalti, subappalti, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, introdotta dal collegato fiscale alla legge di Bilancio del 2020 (Dl 124/2019) per contrastare i fenomeni di illecita somministrazione di manodopera torna alla ribalta con una risposta dell’agenzia delle Entrate (la numero 144/2023) che affronta una serie di temi sollevati da un’impresa operante nel settore della logistica.

Il settore della logistica è forse uno dei settori che è stato maggiormente interessato dai complessi adempimenti connessi alla specifica disciplina, in quanto in molte situazioni si realizza direttamente presso il committente.

L’Agenzia ribadisce che la riconducibilità ai committenti dei beni strumentali o delle sedi operative utilizzate dagli esecutori del servizio si realizza sulla base di qualunque titolo giuridico: proprietà, possesso e detenzione, affronta in rapida successione diverse situazioni.

La prima è relativa all’utilizzo di beni forniti in comodato dal committente. In tale caso il committente sulla base dell’articolo 1803 del Codice civile mette a disposizione gratuitamente propri beni per l’esecuzione del servizio. Proprio per questo motivo i beni sono sicuramente riconducibili al committente e quindi sono soggetti alla specifica normativa.

Analoga situazione riguarda i beni noleggiati dal committente ovvero, per quanto riguarda la sede operativa, le sedi e le strutture locate dal committente.

Al contrario, se i beni sono direttamente riconducibili agli appaltatori perché ad esempio li noleggiano o li locano da terzi la condizione viene meno e la normativa antielusiva non si applica.

Un’ulteriore considerazione che l’Agenzia fa sui beni del committente riguarda la necessità dell’utilizzo degli stessi per l’esecuzione della prestazione richiesta. In effetti, se il prestatore utilizza occasionalmente i beni del committente ovvero tali beni non sono indispensabili per l’esecuzione del servizio gli stessi non configurano la condizione prevista dalla norma che fa scattare gli obblighi di monitoraggio.

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