Professione

Infortunio e malattia del professionista sospendono gli obblighi

di Guglielmo Saporito

Diventeranno elastici i termini per gli adempimenti tributari affidati a liberi professionisti, in caso di malattia o di infortunio del professionista stesso. Lo prevede uno degli emendamenti alla legge di Bilancio approvati ieri al Senato.

La proposta, che risente delle vicende Covid, applica ai liberi professionisti del settore fiscale (sia collegiati che iscritti in elenchi della legge 4/2013) il criterio generale della non imputabilità delle decadenze per infortunio o malattia, ritenuti “forza maggiore”.

Fino ad oggi si poteva solo sperare nella clemenza degli uffici o dei giudici in base ad una norma generale, presente nell’articolo 153 del codice di procedura civile: dimostrando cioè di essere incorsi in una decadenza per una causa a sè non imputabile, si poteva chiedere al giudice di essere rimessi in termini, cioè di poter fruire di una proroga.

Ora, anche i professionisti del settore tributario possono contare su una ragionevole elasticità. Saranno valutabili non solo gli eventi di maggior peso, ma anche l’inabilità temporanea assoluta che generi l’astensione dal lavoro per più di tre giorni: vi rientrano quindi i casi di infortunio anche se non avvenuti in occasione di lavoro, e tutte le malattie, anche non correlate al lavoro. Anche il ricovero ospedaliero per grave malattia, infortunio o intervento chirurgico, e le cure domiciliari sostitutive del ricovero ospedaliero, sono elementi validi per sospendere la decorrenza dei termini.

I termini sospesi sono quelli a carico del libero professionista e anche quelli che riguardano le prestazioni del cliente che possono essere eseguite solo attraverso un libero professionista. Quando vi è un’inabilità temporanea all’esercizio dell’attività professionale per questi motivi sia il professionista che il suo cliente fruiscono di un ulteriore periodo di 60 giorni, successivi al verificarsi dell’evento, per rispettare l’adempimento dovuto. Non vi saranno quindi sanzioni pecuniarie né penali, né per il professionista ne per il cliente. Gli adempimenti sospesi andranno eseguiti entro il giorno successivo alla scadenza del termine del periodo di sospensione.

Per evitare abusi, il prolungamento dei termini opera solo in presenza di un mandato professionale anteriore al ricovero ospedaliero (o alla cura domiciliare) del professionista: il mandato professionale e un idoneo certificato medico andranno inviati all’amministrazione.

Norme specifiche riguarderanno i parti prematuri e l’interruzione di gravidanza. Infine, in caso di decesso del professionista, gli adempimenti tributari sono sospesi per sei mesi, ma vi è onere del cliente di inviare agli uffici il mandato professionale a suo tempo conferito. Anche gli studi associati e la società potranno fruire delle norme, se hanno meno di tre soci.

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