Adempimenti

L’integrativa libera i crediti a cascata

di Riccardo Giorgetti e Benedetto Santacroce

L’importante novità dell’integrativa a favore utilizzabile anche oltre l’anno ha certamente prodotto come effetto principale quello dell’allungamento dei termini per porre rimedio a errori e omissioni che hanno determinato il versamento di maggiori imposte o l’emersione di minori crediti. Termini che ora arrivano addirittura fino al momento dell’accertamento e del contenzioso. Tuttavia attorno a queste novità vi sono ancora degli aspetti dubbi e poco chiari, alcuni dei quali sono stati evidenziati durante Telefisco.

I nuovi termini
Le modifiche ai commi 8 e 8-bis dell’articolo 2, del Dpr 322/1998 sono entrate in vigore dal 24 ottobre 2016. Pertanto, da questa data è possibile trasmettere integrative a favore anche oltre il termine della presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, al fine di far emergere dei crediti d’imposta. La facoltà non riguarda soltanto il periodo d’imposta 2016, ma anche quelli precedenti, entro il termine per l’accertamento.

Ciò significa che attualmente i contribuenti possono far emergere errori a loro favore relativi fino al 2012. Tanto che le istruzioni hanno abrogato la sezione relativa agli errori contabili e le Entrate, durante Telefisco 2017, hanno specificato che la procedura prevista a loro riguardo nella circolare 31/E/2013 deve ritenersi superata.

La norma, quindi, ha efficacia retroattiva. Diversamente, infatti, il criterio abrogato sarebbe dovuto rimanere applicabile per i periodi cui non si potevano applicare le nuove norme sull’integrativa.

I crediti emergenti
L’attuale formulazione del comma 8 non distingue più tra dichiarazione integrativa “a favore” o “a sfavore”, in quanto il termine ora per entrambe è unico e coincide con quello per l’accertamento. L’unico limite imposto è previsto dal successivo comma 8-bis, secondo cui per le integrative presentate “oltre l’anno” il relativo credito che emerge può essere usato in compensazione a partire dal periodo d’imposta successivo e con i debiti maturati nello stesso (ai sensi dell’articolo 17, Dlgs 241/1997, la cosiddetta compensazione orizzontale in F24).

Inoltre, la norma ha imposto che del credito “ultrannuale” venga data notizia nella dichiarazione all’anno in cui è stata presentata l’integrativa.

Tuttavia, dall’analisi delle istruzioni al modello SC 2017 per le società di capitali sembrerebbe che il credito emerso, prima di poter essere utilizzato liberamente, debba essere compensato con eventuali debiti della stessa natura emergenti dal modello SC 2017. Manca, infatti, un rigo in cui indicare l’eventuale credito già utilizzato prima della presentazione della dichiarazione.

Vedi gli esempi di correzione del modello

In ogni caso, al di là delle istruzioni, l’interpretazione corretta non può che essere quella che risulta chiaramente dalla norma che consente la compensazione orizzontale a partire dall’esercizio successivo con debiti maturati nell’annualità.

Le altre vie
Accanto all’integrativa favore, il contribuente ha sempre la possibilità di far emergere l’errore commesso anche in sede di accertamento o durante il giudizio. Si pensi al caso in cui nel 2017, il contribuente riceva un avviso di accertamento per aver dimenticato di dichiarare un reddito del 2014. Allo stesso tempo, tuttavia, si accorga di aver dimenticato di dedurre un costo (interessi passivi su abitazione principale). Grazie alla nuova disposizione introdotta ha la possibilità di far valere in sede di accertamento il maggiore onere, che andrà a ridurre (oppure anche ad annullare) la maggior pretesa erariale.

In questo caso, inoltre, pur trattandosi di un credito “ultrannuale”, l’importo in questione può essere utilizzato immediatamente a differenza del caso in cui il contribuente avesse deciso di presentare l’integrativa a favore.

Le integrative «a cascata»
Coerentemente con le regole generali che ora consentono di presentare dichiarazioni integrative a favore in maniera libera (articolo 8, comma 2, Dpr 322), il contribuente che – ad esempio – rileva un errore nel calcolo delle imposte 2013 potrebbe presentare l’integrativa per Unico 2014 (2013), riportare tale credito in Unico 2015 (2014) e, infine, in Unico 2016 (2015), creando in questo modo un continuum.

Ciò, tuttavia, comporterebbe la riapertura dei termini accertativi per ogni integrativa presentata limitatamente ai soli elementi integrati. A questo punto, infine, trattandosi di integrativa entro l’anno, il credito emergente dall’ultima integrativa sarebbe immediatamente utilizzabile.

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