Adempimenti

Attività socio assistenziali, per l’Iva test-commercialità

di Walter Maria Pangherz e Michele Pannia

Con l’abrogazione della normativa sulle Onlus, a partire dall’esercizio successivo all’autorizzazione Ue e comunque non prima dell’effettiva operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, viene meno, ai fini Iva, una disposizione agevolativa di esenzione, ad oggi sempre riconosciuta, per determinate prestazioni di servizi quando erogate da soggetti con la qualifica di Onlus. Il Codice del Terzo settore, ai fini del coordinamento delle nuove disposizioni normative alla disciplina Iva (articolo 89, comma 7) sostituisce con la locuzione «Enti non commerciali del Terzo settore» la parola «Onlus», già contenuta all’interno delle disposizioni di cui all’articolo 10, nn. 15), 19), 20) e 27-ter del Dpr 633/1972.

Tale modifica, oltre a mutare la platea dei soggetti interessati dalle nuove misure, impone pure di investigare circa i possibili effetti, ai fini Iva, sulla fornitura di quelle prestazioni a carattere socio-assistenziale erogate nell’ambito dell’attività istituzionale di un ente. Si vuole fare riferimento, in particolare, a tutte quelle prestazioni di ricovero, cura, educativo-didattiche, socio-sanitarie e di assistenza domiciliare-ambulatoriale, cui il legislatore ha da sempre garantito l’esenzione dall’Iva, quando erogate da soggetti che svolgono attività di interesse generale a finalità solidaristica, ivi comprese, le Onlus.

Per effetto della riforma, l’agevolazione è oggi rivolta ai «nuovi» enti non commerciali del Terzo settore, da individuarsi secondo un parametro di “commercialità” rispetto all’attività esercitata, ben definito dall’articolo 79 del Dlgs 117/2017. Di fatto, ciò che rileva ai fini della commercialità o meno rispetto alle attività e alle prestazioni di servizi erogate dagli Enti non commerciali del Terzo settore, è un criterio di raffronto tra le entrate e i relativi costi sostenuti dall’ente in relazione alle stesse attività e prestazioni di servizi che lo stesso ente intende erogare. Ad esempio, la natura non commerciale di un ente del Terzo settore, potrebbe, così, essere messa in discussione nei casi in cui le entrate derivanti dalle attività o dalla fornitura delle prestazioni di servizi (considerate nella loro totalità) superino il totale dei costi sostenuti nel produrle.

Coerentemente con quanto tipizzato dall’articolo 79, l’esenzione (o meno) delle prestazioni socio-assistenziali che qui ci occupano, avverrà, dunque, in seguito alla verifica dello status di non commercialità (o meno) dell’ente erogatore. Vale comunque segnalare che il regime di esenzione continuerà ad operare nei confronti di tutti quei soggetti di natura non commerciale che provvederanno ad iscriversi presso il Registro unico del Terzo settore, di prossima istituzione, non prima, però, che gli stessi abbiano adempiuto agli adeguamenti statutari rispetto alle nuove disposizioni previste dal Codice del terzo settore. Diversamente, gli enti del Terzo settore che, a seguito del test di redditività, si riscoprono di natura commerciale, sconteranno, dunque, per la stessa tipologia di prestazioni, aliquota Iva ordinaria, indipendentemente dall’avvenuta iscrizione al Registro e dalle finalità socio-assistenziali-educative che gli stessi intendono perseguire. In tale contesto, il trattamento Iva delle prestazioni di servizi erogate dalle ex Onlus di cui all’articolo 10, nn. 15), 19), 20) e 27-ter) del Dpr 633/1972, seguirà il seguente regime:

esenzione, per le prestazioni erogate dalle ex Onlus di natura non commerciale e dagli Enti del Terzo settore diversi dalle società anch’essi di natura non commerciale (quali associazioni, fondazioni, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, imprese sociali non costituite in forma societaria ecc.) che adeguano i propri statuti e rivestono una veste giuridica non societaria;

Iva agevolata 5%, per le prestazioni erogate dalle cooperative sociali (articolo 1, tabella A, parte II-bis, allegata al Dpr 633/1972);

Iva ordinaria 22%, per le prestazioni erogate dalle imprese sociali costituite in forma societaria, dalle cooperative non sociali e dagli enti del Terzo settore di natura commerciale.

L’assoggettamento ad aliquota Iva ordinaria delle prestazioni, in base al rispetto di un mero requisito oggettivo quale quello della commercialità, rappresenterebbe una penalizzazione non di poco conto nei confronti di quei soggetti che operano con finalità solidaristiche, che prescinde dall’effettivo carattere socio-assistenziale che gli stessi enti intendono perseguire.

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