Imposte

La direttiva Ue consente il rimborso delle accise sul gasolio per il noleggio bus con conducente

di Ferruccio Bogetti e Filippo Cannizzaro


L’impresa esercente attività di trasporto di persone ha diritto a pagare le accise sul gasolio per autotrazione con aliquota ridotta anziché con quella ordinaria e pertanto ha diritto al rimborso se ha pagato le accise in misura maggiore. Ciò perché la direttiva Ue
2003/96/Ce ha diretta e immediata applicazione (direttiva self executing) e prevale sulla legislazione nazionale. Così la sentenza 83/4/2018 della Ctp Como ( clicca qui per consultarla ), supportata da altre pronunce di merito dello stesso segno.

La decisione
Va accolta la tesi del contribuente, secondo cui il rimborso sulle accise pagate in misura ordinaria anziché in misura ridotta è legittimo come risulta dalla seguente argomentazione. Trova infatti diretta applicazione l’articolo 7 della direttiva Ue 2003/96, in base al quale lo Stato membro può disporre l’applicazione di aliquota ridotta delle accise sul carburante alle imprese che utilizzano gasolio a uso commerciale In particolare l’agevolazione spetta alle imprese esercenti attività di trasporto merci per conto proprio o per conto terzi, ovvero attività di trasporto regolare o occasionale di passeggeri.

Per contro, va rigettata la tesi dell’agenzia delle Dogane, secondo cui la direttiva Ue richiamata dalla contribuente non è immediatamente applicabile in assenza di un esplicito recepimento ad hoc da parte del legislatore nazionale. Infatti le attività di noleggio bus con conducente non possono usufruire dell’aliquota ridotta sulle accise del carburante perché l’articolo 24-ter del Dlgs 504 del 1995 (Testo unico accise) attribuisce ai soli enti pubblici, alle imprese pubbliche nonché alle imprese esercenti autoservizi interregionali di trasporto di persone, la possibilità di beneficiare di tale agevolazione.

In altri termini, la normativa nazionale è in contrasto con quella comunitaria e va disapplicata. Il legislatore nazionale può decidere se concedere o meno l’agevolazione sulle accise, ma non può stabilire una definizione di gasolio commerciale più restrittiva di quella fornita dalla direttiva Ue. Resta fermo il fatto che il rimborso spetta solamente per le istanze presentate entro il termine di due anni antecedenti alla data di rimborso.

La vicenda
Una Snc svolge attività di servizi di noleggio bus con conducente e utilizza gasolio per autotrazione su cui paga accise in misura ordinaria. Successivamente ritiene che, in base alla direttiva 2003/96/Ce, di poter usufruire dell’aliquota sulle accise in misura ridotta, e presenta nel giugno 2017 istanza di rimborso sulle accise pagate in misura ordinaria per l’anno 2015 per oltre 20mila euro. L’agenzia delle Dogane ritiene non spettante il rimborso dato che l’attività svolta dalla società, in base alla normativa nazionale, non rientra tra quelle cui spetta l’agevolazione, ma la contribuente presenta ricorso introduttivo avverso il diniego espresso al rimborso.

Il quadro giurisprudenziale
Attualmente nella giurisprudenza nazionale, a quanto risulta, esistono pronunciamenti fermi al primo grado di giudizio. Ma, oltre alla sentenza in commento, il filone favorevole al contribuente e quindi al riconoscimento rimborso con analoghe motivazioni si sta consolidando. In questa direzione, vanno infatti registrati i seguenti pronunciamenti: Ctp Bergamo, sentenza 112/3/2018; Ctp Brescia 222/3/2018; Ctp Como, sentenza 148/4/2018; Ctp Firenze, sentenza 395/3/2018; Ctp Milano, sentenza 3008/14/2018. Di segno contrario, invece, la Ctp Varese, sentenza 227/2/2018 (si veda Il Quotidiano del Fisco del 7 novembre), secondo cui la direttiva Ue in commento non è di immediata applicazione.

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