Imposte

Horizon 2020, il nuovo contratto di finanziamento apre ai lavoratori a progetto

di Alberto Bonifazi

Il Model Grant Agreement (G.A.) di Horizon 2020 (H2020) costituisce il contratto di finanziamento tra l’Unione europea ed il beneficiario e, tra gli aspetti più importanti che lo caratterizzano, vi sono la struttura dei costi (budget) e le regole per l’eleggibilità delle spese. Le ultime versioni del G.A. riflettono un percorso di semplificazione avviato dalla Commissione europea e del quale stanno usufruendo sia le imprese, con criteri di valutazione delle domande di facile comprensione ed una pluralità di forme di finanziamento dedicate (incentivi, prestiti e strumenti di capitale), che i professionisti impegnati con le attività di rendicontazione dei progetti europei: regole più semplici per la rilevazione contabile dei costi diretti, importo forfettario per i costi indiretti, gestione finanziaria più lineare e destrutturata. L’ultimo step di questo aggiornamento in chiave di «deregulation» risale al 27 febbraio scorso, quando la Commissione europea ha adottato la versione 4.0 del Model Grant Agreement. Ma andiamo per ordine.

Il progetto e la sua finanziabilità. Un progetto europeo, da un punto di vista finanziario, può essere descritto come una o più serie di attività finalizzate, organicamente, al raggiungimento di un obiettivo verificabile in un tempo determinato e con risorse (finanziarie) definite. Il budget, che è un documento (predisposto su file excel) fondamentale nell’ambito del G.A. ed incluso in uno dei suoi Annessi, descrive sinteticamente ed integralmente l’insieme dei flussi economici e finanziari, in entrata e in uscita, che interessano un progetto candidato al finanziamento europeo. Per redigere un budget dettagliato è necessario partire dall’action plan, ossia il piano che contiene il dettaglio delle azioni e delle attività, che saranno realizzate per raggiungere gli obiettivi. Il costo delle attività da riportare deve essere la somma di tutte le voci di costo ammissibili.
I costi ammissibili, a loro volta, si dividono in costi diretti e indiretti. I costi diretti rientrano tra i costi direttamente conducibili alle attività del progetto. I costi indiretti, invece, sono costi per la “struttura”, per i quali non è possibile individuare un rapporto diretto con le attività del progetto (overheads) e vengono solitamente calcolati come percentuale sul totale dei costi ammissibili diretti.

I costi eleggibili generali. L’articolo 6 del Grant Agreement di H2020 definisce le condizioni generali di eleggibilità di un costo. Esistono delle regole fondamentali a cui devono rispondere i costi per essere eleggibili:
1) attualità: i costi devono essere attuali (reali), ossia corrispondere a quelli registrati nelle scritture contabili e nei documenti fiscali, identificabili e controllabili. Tale regola impone che si evitino valutazioni fittizie dei costi;
2) costi unitari: devono essere calcolati secondo le abituali pratiche di contabilità del beneficiario;
3) flat rate cost: il modello di imputazione dei costi «Full cost flat rate» (a costo pieno e spese generali a forfait), a cui fa riferimento il G.A., prevede che vengono esplicitati i soli costi diretti mentre i costi generali (indiretti) sono imputati sul budget per una quota forfettaria definita dal programma stesso (una percentuale - variabile tra il 5% e il 20% - calcolata sul totale dei costi diretti oppure sul costo del personale di progetto). Il costo totale risulta dunque dalla somma dei costi diretti e dalla quota in percentuale di costi generali, adatto a un sistema contabile incapace di identificare con certezza i costi generali del progetto. Questo è il criterio di imputazione dei costi che premia le strutture con costi generali bassi.

Costi eleggibili specifici. Le voci di costo ammissibili nel budget per progetti europei sono sempre riportate all’interno della manualistica del bando di riferimento, tuttavia il G.A. H2020 fissa, oltre che delle condizioni generali, anche delle condizioni specifiche di elegibilità di un costo. In particolare i costi sono eleggibili se rispettano le condizioni, più avanti illustrate, riguardanti le seguenti categorie: spese dirette per il personale, subcontratti, altri costi diretti e costi indiretti.

I subappalti. Per quanto concerne i subappalti è opportuno specificare che il beneficiario finale deve essere in grado di svolgere autonomamente le attività relative al progetto. Tuttavia, è possibile subappaltare parzialmente o integralmente alcune attività ad esclusione dei compiti relativi alla gestione complessiva del progetto. Esempi di attività subappaltabili sono: servizi di traduzione ed interpretariato; impaginazione e stampa di manuali / brochure / locandine etc; organizzazione di corsi di formazione; servizio catering per eventi quali seminari o conferenze; onorari per la consulenza legale; onorari di esperti tecnici o finanziari.

Le novità. Il 27 febbraio scorso è stata adottata la versione 4.0 dell’H2020 Model Grant Agreement. Le novità più rilevanti afferiscono all’ammissibilità (o meno) dei costi inerenti il progetto presentato al contributo a fondo perduto di H2020 e sono riconducibili all’articolo 6 del G.A..
Le spese dirette del personale (costo aziendale) sono ammissibili se si riferiscono a personale assunto dal beneficiario secondo un regolare contratto di lavoro ed impiegato nelle attività progettuali. Rimborsi aggiuntivi sono previsti nei seguenti casi: fino ad 8 mila euro pro capite se il personale è impiegato full time per tutto l’anno sulle attività del progetto; pro quota di 8 mila euro per il personale che è sì impiegato esclusivamente sulle attività progettuali ma non full time e non per l’intera annualità. Analogamente con il meccanismo pro rata nell’ipotesi di personale non impiegato esclusivamente sulle attività progettuali (articolo 6.2. A G.A. «Direct personnel costs»).
I costi di prodotti o servizi forniti internamente dall’organizzazione per le attività del progetto sono ammissibili laddove siano calcolati secondo criteri obiettivi ed in conformità alle prassi contabili ed amministrative dell’impresa beneficiaria (articolo 6.2.D.5 G.A. «Direct costs internally invoiced»). Inoltre sull’ammissibilità dei costi indiretti (articolo 6.2.E G.A. «Indirect costs»): sono eleggibili se calcolati sulla base del «flat rate» (sopra descritto) pari al 25% del totale dei costi diretti elegibili, da cui sono esclusi i subcontratti ed i contributi in natura.

Internazionalizzazione. Infine un nuovo articolo (articolo 14a G.A. «Implementation of action tasks by International partners») che prevede un significativo segnale di apertura verso l’esterno. La previsione contempla la possibilità che un partner internazionale (persona giuridica costituita in un Paese terzo non associato Horizon) possa essere coinvolto nello svolgimento di attività ai sensi di quanto previsto nella documentazione annessa al Model Grant Agreement .

L’attuale Model Grant Agreement 4.0 può essere scaricato qui .

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