Controlli e liti

Il market abuse aggiorna le comunicazioni alla Consob

di Lukas Plattner

In vigore da domani, 29 settembre, il Dlgs 107/2018 che aggiunge un ulteriore tassello nel recepimento del regolamento Ue 596/2014 in tema di abusi di mercato («Mar»). Si tratta di un intervento principalmente di micro regolamentazione, che ha inciso in modo limitato, e in molti casi a fini di mero coordinamento delle disposizioni esistenti, sul Tuf, vista la diretta applicabilità delle norme comunitarie.

Non mancano comunque le novità per le società quotate su un mercato regolamentato o un Mtf.

Innanzitutto, e questa è forse la modifica più rilevante del Tuf, il legislatore ha deciso di avvalersi della possibilità di limitare gli obblighi di comunicazione alla Consob in caso di attivazione del ritardo nella pubblicazione di informazioni privilegiate (articolo 17, comma 4, Mar). L’intervento, che, invero, non brilla per tecnica legislativa, ha il fine di alleggerire gli obblighi degli emittenti sottoposti a Mar, i quali dovranno unicamente notificare a Consob l’avvenuta attivazione del ritardo, mentre le condizioni che giustificano il ritardo dovranno essere trasmesse a Consob solo dietro richiesta. In altri termini, gli emittenti dovranno comunque registrare le motivazioni del ritardo, ma queste non dovranno essere trasmesse sin da subito a Consob. La formulazione della norma non risulta particolarmente felice (trasmissione della «documentazione comprovante l’assolvimento dell’obbligo»), dato che sembra alludere alla possibilità che l’esenzione riguardi ogni informazione inerente il ritardo – anche, paradossalmente, la mera attivazione dello stesso – ma questa va letta conformemente a quanto previsto dall’articolo 17, comma 4, Mar, il che implica l’esonero della trasmissione delle sole ragioni.

Merita un cenno anche una scelta conservatrice relativa all’articolo 114, comma 7, Tuf. Alla luce del primo schema di decreto predisposto dal governo, tale disposizione avrebbe dovuto essere abrogata, e dunque sarebbero stati rimossi gli obblighi di comunicazione delle operazioni sulle azioni dell’emittente effettuate da parte degli azionisti che detengono oltre il 10% del capitale o di controllo (e delle persone a esse strettamente collegate). Nel corso di una recente consultazione promossa da Consob, circa l’adeguamento del regolamento emittenti a Mar, diversi soggetti (Assonime, Abi, Assosim, Odce) si erano espressi nel senso di eliminare tali obblighi di comunicazione.

Tale disposizione, introdotta dalla legge 62/2015, giova ricordarlo, è modellata sulla base della Section 16 dello U.S. Securities Exchange Act del 1934, e trova il suo fondamento nella considerazione che gli azionisti interessati dall’obbligo di disclosure possono manipolare il mercato con massicce operazioni di acquisto o vendita, nonché interferire sulla corretta formazione dei prezzi visto che sono in grado di governare l’avveramento e la tempistica di taluni eventi societari nonché il momento della divulgazione delle informazioni circa tali eventi. Rimuovere tale disposizione avrebbe significato scegliere di diminuire gli obblighi ex Mar. Tuttavia, si è ritenuto necessario mantenerli, il che pare forse corretto, visti gli interessi di protezione del mercato sottesi alla norma in esame. Forse in sede di implementazione delle norme da parte di Consob potrebbe essere elevata all’attuale soglia di 20mila euro al fine di semplificare gli obblighi di segnalazione in capo ai soggetti interessati.

Il legislatore è poi intervenuto sull’articolo 116 Tuf, che attribuisce a Consob il potere di individuare gli emittenti diffusi tra il pubblico, prevedendo la possibilità per la stessa di stabilire i casi di esenzione dall’obbligo di divulgare informazioni che potrebbero avere un effetto significativo sul valore dei loro strumenti finanziari. Nonostante sia auspicabile un complessivo ripensamento delle norme sugli emittenti diffusi (categoria pressoché inutile, che conta solo 64 società di cui 3 quotate su Aim Italia) alle società quotate sugli Mtf, il legislatore si limita ad affermare che questi ultimi, in virtù dell’applicazione agli stessi di Mar, possano essere sottratti ai soli obblighi di informativa previsti per gli emittenti diffusi, il che pare più che auspicabile. È comunque apprezzabile la tensione alla semplificazione per evitare la duplicazione di oneri informativi.

Va infine rilevata un’omissione. Nel complessivo ridisegno delle norme in tema di informazioni price sensitive, sarebbero forse stati maturi i tempi per rimuovere l’obbligo di pubblicare a mezzo stampa talune informazioni individuate dalla Consob nel 2009, come previsto dall’articolo 113-ter, comma 3, Tuf. L’introduzione di una misura simile, peraltro auspicata da più parti e messa in soffitta in varie occasioni, semplificherebbe gli oneri informativi per gli emittenti, con un risparmio di tempi e costi. Dall’altra parte, la pubblicazione tramite Sdir sul web raggiunge oggi una amplissima platea di soggetti (43 milioni di persone nel nostro Paese). Il legislatore si è, invece, limitato a escludere la possibilità di prevedere da parte di Consob la pubblicità anche a mezzo stampa delle sole informazioni privilegiate, prima prevista dall’articolo 114, comma 1, Tuf anche se non applicata alla luce delle indicazioni della Consob stessa.

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