Controlli e liti

Niente sanatoria avvisi degli bonari per il 2017

Preclusa la sanzione del 3% per la comunicazione di irregolarità sul 770/2018

di Giuseppe Morina e Tonino Morina

Il beneficio della riduzione delle sanzioni, dal 10 al 3%, sugli avvisi bonari, spetta a determinate condizioni.

Per l’agenzia delle Entrate, risposta a interpello 307/2023 del 27 aprile, non spetta alcun beneficio al contribuente la cui comunicazione di irregolarità ricevuta non è riferita ai periodi d’imposta 2019, 2020 e 2021. Ugualmente, non ricorrono i presupposti per la definizione agevolata, nei casi in cui alla data del 1° gennaio 2023 il contribuente non aveva in corso alcun pagamento rateale delle somme dovute con riferimento alla comunicazione di irregolarità della dichiarazione modello 770/2018, relativa al 2017.

Le regole da rispettare per fruire dello sconto delle sanzioni dal 10 al 3% sono le seguenti (articolo 1, commi da 153 a 159, della manovra 2023, ossia la legge 197/2022). Le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021, chieste con le comunicazioni di irregolarità, cosiddetti avvisi bonari, per le quali il termine di pagamento non è ancora scaduto al 1° gennaio 2023, o recapitate dopo tale data, possono essere definite con il pagamento delle imposte e dei contributi previdenziali, degli interessi e delle somme aggiuntive. Sono dovute le sanzioni nella misura del 3%. La norma di favore, con la mini- sanzione del 3%, è applicabile anche sulle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, il cui pagamento rateale è ancora in corso al primo gennaio 2023.

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