Imposte

Bonus bollette alle imprese: corsa contro il tempo in F24

La prima finestra utile per le compensazioni scade a fine anno ma pesano le limitazioni sulla cessione dei crediti

di Giuseppe Latour e Giovanni Parente

Una corsa contro il tempo per utilizzare in compensazione i crediti d’imposta concessi alle imprese per fronteggiare i rincari di energia elettrica e gas. La prima finestra utile di utilizzo è destinata a chiudersi tra poco più di un mese. Entro il 31 dicembre vanno, infatti, utilizzati i bonus riferiti al primo e al secondo trimestre 2022. In una sorta di scala priotaria, le aziende beneficiarie di queste agevolazioni della prima parte dell’anno (nei mesi da gennaio a marzo i crediti d’imposta erano stati concessi solo per energivori e gasivori) dovranno dare la “preferenza” ai rispettivi codici tributo nel modello F24.

Tradizionalmente, la fine dell’anno riserva scadenze “pesanti” in termini di versamento. Basti pensare all’acconto delle imposte sui redditi (o delle sostituitive) e dell’Irap entro mercoledì 30 novembre, alla seconda rata dell’Imu il 16 dicembre o ancora all’acconto Iva del 27 dicembre. Senza dimenticare poi le scadenze “ordinarie” di Iva, ritenute e contributi.

Grazie all’intervento nel decreto Aiuti quater, ci sarà più tempo per “spendere” i crediti d’imposta del terzo e quarto trimestre 2022, visto che la scadenza è stata spostata al 30 giugno 2023. Mentre il testo della manovra fissa al 31 dicembre 2023 l’impiego in compensazione dei bonus (maggiorati nelle percentuali) relativi al primo trimestre del prossimo anno.

LE SCADENZE

Ma il vincolo temporale sui crediti finisce per tradursi in un’ulteriore limitazione, considerando che i margini di cessione sono estremamente ridotti, per non dire inesistenti. Per i gruppi di imprese c’è la chance di cessione interna. Nel caso del passaggio nel consolidato il credito può essere ceduto alla capogruppo senza particolari adempimenti ma può essere utilizzato solo in compensazione dell’Ires. Quando, invece, il passaggio avviene da una società all’altra del gruppo, scattano tutti gli adempimenti: con il visto di conformità sulla documentazione e la comunicazione alle Entrate. Un’opportunità che chiaramente non è disponibile per le imprese singole, che non hanno lo sbocco delle “sorelle” di gruppo.

Anche la cessione esterna sconta, poi, diversi ostacoli: sono tanti i limiti che gravano su un meccanismo che, nei fatti, è stato esteso a questi crediti in maniera solo virtuale.

Il primo vincolo è la non frazionabilità (ulteriormente ribadita anche dalla manovra) su cui le imprese hanno chiesto una modifica normativa (si veda l’articolo «I bonus bollette alle imprese rischiano di restare sulla carta»). Una modifica per la quale c’è già un riferimento: per i bonus edilizi è stata introdotta, nei mesi scorsi, una sorta di frazionamento limitato, consentito solo per singola annualità, con l’ausilio dei codici identificativi delle Entrate emessi a partire dal primo maggio 2022, che consentono di isolare una quota del credito.

Questo limite, rispetto ad altri crediti simili, rischia di pesare molto, soprattutto se combinato a un altro vincolo relativo anch’esso alla cedibilità. I bonus energia, infatti, possono essere trasferiti una prima volta liberamente e, poi, due volte in ambiente controllato: cioè, a soggetti come banche, gruppi bancari e assicurazioni. In questo, sono esattamente identici ai bonus casa.

Manca, però, per questi crediti la quarta cessione al correntista partita Iva: le banche, una volta incamerati i bonus, non possono più liberarsene. Un limite che li differenzia e li penalizza molto rispetto alle agevolazioni casa, rendendo poco convenienti queste operazioni di acquisto. Non a caso molte banche hanno scelto di non entrare in questo mercato.

A penalizzare ulteriormente questi crediti c’è, poi, una tagliola relativa alle coperture, confermata dall’ultima legge di Bilancio e ripresa in modo identico dalle precedenti versioni della misura: non riguarda, se non in casi molto limitati, le compensazioni per i crediti collegati a ristrutturazioni (il decreto Aiuti quater l’ha inserita per la prima volta nel cosiddetto “spalma crediti”).

Il ministero dell’Economia, infatti, ha il compito di effettuare un monitoraggio sull’andamento della fruizione di questi crediti di imposta, facendo scattare in caso di necessità la clausola prevista dall’articolo 17, comma 13 della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196/2009): qualora riscontri che «l’attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, assume tempestivamente le conseguenti iniziative legislative».Con effetti tutti da valutare su congelamento o rinvio della compensazione di questi crediti.

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