Come fare perAdempimenti

Editoria, al via il bonus per i servizi digitali

di Walter Rotondaro e Claudio Sabbatini

  • Quando Tra il 20 ottobre e il 20 novembre 2021

  • Cosa scade Istanza per il contributo pari al 30% delle spese per servizi digitali

  • Per chi Imprese editrici di quotidiani e di periodici online

  • Come adempiere Domanda telematica al Dipartimento per l’Informazione e l’editoria

1In sintesi

Un sostegno al settore dell’editoria, colpito dalla crisi economica causata dalla pandemia e dal conseguente lockdown, è giunto dall’articolo 190 del decreto Rilancio, il quale ha previsto un credito d’imposta a favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici online, iscritte al registro degli operatori di comunicazione, che occupano almeno un dipendente a tempo indeterminato.

La misura agevolativa per il 2020 è stata poi estesa agli anni 2021 e 2022 dalla legge di Bilancio 2021 (articolo 1, comma 610).

Il decreto attuativo - Dpcm 4 agosto 2020 (pubblicato sulla G.U. 28 settembre 2020, n. 240) - ha fissato le modalità, i contenuti, la documentazione richiesta e i termini per la presentazione della domanda di accesso al beneficio.

Le domande di accesso per l’anno 2021 al credito di imposta per i servizi digitali potranno essere presentate dal 20 ottobre al 20 novembre 2021.

2I soggetti beneficiari

Possono accedere al credito d’imposta, per gli investimenti di cui a breve si dirà, le imprese editrici di quotidiani e periodici:
con s ede legale in uno Stato Ue o nello Spazio economico europeo;
che hanno residenza fiscale o una stabile organizzazione in Italia cui sia riconducibile l’attività commerciale agevolata;
esercenti attività con codici Ateco 58.13 (edizione di quotidiani) o 58.14 (edizione di riviste e periodici). Le agenzie di stampa, seppur editrici di testate giornalistiche in formato digitale conformi ai requisiti previsti dalla legge, non rientrano tra i beneficiari di tale misura agevolatrice, non essendo peraltro in possesso del codice Ateco specificatamente richiesto dal Dpcm;
iscritte al Registro degli operatori della comunicazione (Roc). Il requisito di iscrizione al Roc della testata deve sussistere al momento della presentazione dell’istanza e non alla data cui si riferiscono le spese per le quali l’agevolazione è richiesta;
che hanno almeno un dipendente assunto a tempo indeterminato.

Nell’istanza (si veda infra), relativamente all’elenco del personale assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato è sufficiente indicare almeno un dipendente assunto a tempo indeterminato.

Anche il c ontratto part-time è valido ai fini del possesso del requisito richiesto dalla legge per il riconoscimento del credito di imposta per i servizi digitali, purché esso sia a tempo indeterminato; l’assunzione del dipendente deve sussistere al momento della presentazione dell’istanza.

Non possono godere del bonus le imprese editrici di quotidiani e periodici che beneficiano dei contributi diretti previsti dall’articolo 2, commi 1 e 2, legge 198/2016 e dal Dlgs 70/2017.

3Gli investimenti agevolabili

Gli investimenti che danno diritto al credito d’imposta sono quelli relativi all’acquisizione dei servizi di server, hosting e manutenzione evolutiva per le testate edite in formato digitale, e per information technology di gestione della connettività.

Nell’ambito di quest’ultima categoria ricadono i costi per l’acquisto di software e hardware necessari alla gestione della connettività e costi per l’acquisto di servizi di connettività, tra cui è possibile indicare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i costi di acquisto (o di noleggio) di dispositivi di rete quali switch, modem, router oppure costi per l’acquisto di servizi di collegamento a Internet.

Pertanto, mentre il costo del collegamento ad Internet mediante fibra ottica è quindi da considerarsi ammissibile, purché tale collegamento sia effettivamente utilizzato per la gestione di una testata, quotidiano o periodico, edita in formato digitale, i costi relativi a dispositivi quali notebook, smartphone e storage non sono direttamente costi di rete, e non possono pertanto essere ricompresi nell’ambito di questa categoria.

Nelle Faq pubblicate dal Dipartimento per l'informazione e l’editoria (istituito presso la presidenza del Consiglio dei ministri) si legge:
1) nel caso dei servizi di hosting, ove i relativi costi siano sostenuti anche per altre finalità (ad es. per testate on line non registrate), al fine di individuare i soli costi ammissibili all’agevolazione fiscale, si potrà richiedere al fornitore dei servizi un’attestazione integrativa della fattura con l'indicazione della quota dei costi riferibili alle testate digitali registrate ovvero, ove ciò non sia possibile, utilizzare un criterio di ripartizione basato sulla proporzione tra i ricavi della testata digitale registrata al Roc e i ricavi complessivi. Per quanto riguarda altri servizi diversi dall’hosting (quali ad es. i servizi di Vpn), per i quali, per la loro natura di servizi condivisi, può risultare impossibile determinare la quota parte di costi riferibile a ciascuna finalità, condizione all'ammissibilità dei relativi costi è l’utilizzo di tali servizi, anche in via non esclusiva, alla produzione e gestione di testate edite in formato digitale;
2) il costo per la realizzazione di un App rientra nelle spese ammissibili all’agevolazione fiscale se è sostenuto per servizi di manutenzione evolutiva di tale App; è inoltre condizione necessaria all'ammissione delle spese che l’App sia finalizzata alla gestione di testate edite in formato digitale nelle diverse funzionalità (es. fruizione, sfoglio, distribuzione, etc.).

A titolo esemplificativo, sono costi ammissibili:
servizi di hosting di siti internet delle testate edite in formato digitale;
servizi di protezione Vpn per gli accessi ai siti internet delle testate edite in formato digitale (condizione necessaria all'ammissibilità dei costi per l'acquisto di tali servizi è il loro utilizzo, anche se non in via esclusiva, alla produzione e gestione di testate edite in formato digitale);
servizi di connettività ad Internet (es. Adsl, fibra ottica).

Sono, invece, esempio di servizi non ammissibili ai fini del credito d’imposta:
servizi di e-commerce;
licenze per utilizzo software di grafica;
canoni per servizi di utilizzo, assistenza e supporto di app mobili.

Le spese si considerano sostenute a condizione che rispettino i requisiti di inerenza e competenza previsti dall’articolo 109 del Tuir.

Uno dei requisiti di ammissione alla misura agevolativa è l’iscrizione della testata edita in formato digitale al Registro degli operatori di comunicazione, istituito presso l’Autorità per le Garanzie nella Comunicazione.

Pertanto, le spese non danno diritto al credito d’imposta se al Roc la testata è iscritta soltanto come testata “a stampa”.

4La misura del bonus

Il beneficio spetta nella misura del 30% della spesa sostenuta (al netto dell’Iva) lo scorso anno (solare) per l’acquisizione dei beni anzidetti.

Il credito d’imposta riconosciuto per tali tipologie di spese è alternativo e non è cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con altre agevolazioni della medesima natura (es. contributi diretti di cui al Dlgs 70/2017), salvo che successive disposizioni di pari fonte normativa non prevedano espressamente la cumulabilità delle agevolazioni stesse. Inoltre, è concesso nei limiti del regolamento (Ue) n. 1407/2013 della Commissione, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”.

Il credito d’imposta è riconosciuto entro il limite delle risorse stanziate: 8 milioni di euro per l’anno 2020 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

In caso di insufficienza delle risorse disponibili, l’amministrazione procede alla ripartizione delle richieste in misura proporzionale al credito d’imposta spettante (quindi le imprese possono procedere all'invio della domanda in un arco temporale di un mese senza che la data del 20 ottobre rappresenti un click day).

Sul fronte della documentazione, il decreto attuativo ha stabilito che le spese effettuate (riguardanti, come detto, l’anno precedente) devono risultare da apposita attestazione rilasciata da uno dei soggetti abilitati a porre il visto di conformità ai fini delle dichiarazioni fiscali (articolo 35, Dlgs 241/1997) o da un revisore legale dei conti (articolo 2409-bis Codice civile).

5Presentazione della domanda

Per richiedere il beneficio, le imprese interessate devono inviare la domanda per via esclusivamente telematica al Dipartimento per l’informazione e l’editoria, tramite la procedura riservata del portale “impresainungiorno.gov.it”, tra il 20 ottobre e il 20 novembre 2021 (relativamente alle spese sostenute nel 2020).

Nell’elenco delle testate digitali edite dall’impresa è necessario indicare le sole testate digitali o digitali-cartacee in relazione alle quali l’impresa ha sostenuto le spese oggetto del credito di imposta.

All’istanza va allegata la dichiarazione sostitutiva che attesta i requisiti e le spese certificate, con visto di conformità, e le informazioni relative agli aiuti de minimis di cui si è usufruito nei due esercizi finanziari precedenti a quello in corso.

Per facilitare la compilazione della domanda il Dipartimento ha pubblicato alcune Faq aggiornate al 22 settembre 2021 per chiarire alcuni aspetti che riguardano: trattamento fiscale, modalità di presentazione della domanda, requisiti di accesso, servizi ammissibili, documentazione, modalità di fruizione del credito.

6Utilizzo del credito d’imposta

L’importo riconosciuto, sotto forma di credito d’imposta, è utilizzabile in compensazione tramite modello F24 presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’agenzia delle Entrate, pena lo scarto dell’invio (che avviene, oltre che nel caso in cui siano utilizzati servizi telematici diversi da quelli messi a disposizione dell’agenzia, anche nel caso in cui l’ammontare del credito utilizzato in compensazione risulti eccedente l’importo spettante).

Ai fini della fruizione del credito d’imposta è necessario indicare, in sede di compilazione del modello F24, il codice tributo 6919, istituito dall’agenzia delle Entrate con Rm 23 dicembre 2020, n. 81/E.

L’utilizzo può avvenire a partire dal quinto giorno successivo alla pubblicazione (che avverrà entro il 31 dicembre 2021), sul sito del Dipartimento per l’informazione e l’editoria, dell’elenco che riporta i soggetti ai quali è stato riconosciuto il contributo e la somma rispettivamente assegnata.

L’importo dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno di concessione del credito e nei successivi fino all’esaurimento del contributo.

I soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare indicano il credito d’imposta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre dell’anno di concessione del credito.

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