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Niente super Ace senza delibera di approvazione del bilancio

Gli incrementi derivanti dall’accantonamento di utili rilevano dall’inizio del periodo d’imposta nel corso del quale l’assemblea delibera di destinare a riserva l’utile di esercizio.

di Gianluca Dan

La domanda

Il bilancio di una srl in liquidazione con periodo d’imposta 1° aprile 2021-31 marzo 2022, al 31 marzo 2021 presenta un utile di tre milioni di euro e un patrimonio netto, comprensivo dell’utile, negativo. Il bilancio al 31 marzo 2021 non è stato approvato dall’assemblea, per cui non esiste alcuna destinazione dell’utile. Si chiede se è possibile applicare il calcolo super Ace all’utile 31 marzo 2021 data la situazione particolare: periodo a cavallo d’anno e non approvazione del bilancio chiuso al 31 marzo 2021 e, di conseguenza, non esiste nessun verbale di assemblea di destinato dell’utile dell’esercizio a riserva.
M. B. - Brescia

La super Ace è regolata dall’articolo 19, commi da 2 a 7, del Dl 73/2021. In particolare il comma 2 stabilisce che nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, per la variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo d’imposta precedente, l’aliquota percentuale di cui alla lettera b) del comma 287, articolo 1, legge 27 dicembre 2019, n. 160, è pari al 15 per cento. Nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, gli incrementi del capitale proprio rilevano a partire dal primo giorno del periodo d'imposta. Ai fini del presente comma la variazione in aumento del capitale proprio rileva per un ammontare massimo di 5 milioni di euro indipendentemente dall’importo del patrimonio netto risultante dal bilancio. Nel caso in esame, il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020 è proprio il periodo d’imposta che va dal 1° aprile 2021 al 31 marzo 2022 e in tale periodo, ai fini della super Ace, non rileva il fatto di avere un patrimonio netto negativo. Più problematica la questione della mancata approvazione del bilancio. L’articolo 5 del Dm 3 agosto 2017 fa riferimento alla variazione in aumento del capitale proprio costituita dalla somma algebrica degli elementi positivi (conferimenti in denaro e accantonamenti di utili a riserve disponibili) e negativi (distribuzioni di patrimonio a qualsiasi titolo). Il comma 5 dello stesso articolo stabilisce che gli incrementi derivanti dall’accantonamento di utili rilevano «a partire dall’inizio dell’esercizio in cui le relative riserve si sono formate» vale a dire dall’inizio del periodo d’imposta nel corso del quale l’assemblea delibera di destinare, in tutto o in parte, a riserva l’utile di esercizio. Si ritiene, pertanto, che la mancanza di delibera non consenta di fruire della super Ace.

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