Imposte

Bonus casa, tra 90 giorni l’obbligo di indicare il contratto collettivo per i lavori oltre 70mila euro

Il Dl 13/2022 contiene la norma che e imporrà di indicare nell’atto di affidamento e nelle fatture il riferimento alla contrattazione collettiva per interventi oltre 70mila euro

di Cristiano Dell'Oste

Una settimana dopo l’ok in Consiglio dei ministri, è arrivato sulla «Gazzetta Ufficiale» del 25 febbraio il decreto legge sulle cessioni dei bonus casa: è il Dl 13/2022, in vigore da sabato 26 febbraio. Il testo pubblicato conferma le norme già anticipate: via libera a due ulteriori cessioni nei confronti delle banche e di altri intermediari finanziari qualificati; stretta sulla responsabilità dei tecnici asseveratori; obbligo di assicurazione per i tecnici (vedi l’articolo «Superbonus e altri crediti d’imposta: possibili due cessioni alle banche dopo la prima»).

Nel testo c’è all’articolo 4 la norma che condiziona le agevolazioni fiscali al rispetto del contratto di lavoro, non presente nelle bozze circolate prima del Consiglio dei ministri.

Secondo il decreto, i benefici fiscali potranno essere riconosciuti solo se nell’atto di affidamento dei lavori sarà indicato che i lavori sono eseguiti da imprese che applicano i contratti collettivi del settore edile. Dovrà trattarsi, in particolare, dei contratti collettivi – nazionale e territoriali – stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali più rappresentative sul piano nazionale in base all’articolo 51 del Dlgs 81/2015.

L’indicazione del contratto collettivo dovrà essere riportata anche nelle fatture relative ai lavori e dovrà essere controllata dagli intermediari abilitati chiamati ad apporre il visto di conformità nei casi previsti dalla legge.

I benefici fiscali condizionati al contratto

Il nuovo obbligo riguarderà i lavori edili indicati all’ allegato X del Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro (Dlgs 81/2008) che siano di importo superiore a 70mila euro.

Inoltre, con una formulazione a dir poco ingarbugliata, il decreto precisa che la norma acquisterà efficacia decorsi 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge e si applicherà ai lavori iniziati dopo tale data. Perciò, con il decreto legge in vigore il 26 febbraio, i 90 giorni termineranno il 27 maggio e si applicherà ai lavori avviati dal 29 maggio.

Lo stesso decreto indica che il rispetto del nuovo obbligo sarà necessario per mantenere i benefici previsti da una serie di norme che vengono elencate:

articolo 119 del decreto legge 34/2020, cioè il superbonus;

articolo 119-ter dello stesso decreto, cioè la nuova detrazione del 75% per l’abbattimento delle barriere architettoniche introdotta dalla manovra 2022;

articolo 120 dello stesso decreto, cioè il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro;

articolo 121 dello stesso decreto, cioè la norma che regola la possibilità di cessione e sconto in fattura per il superbonus e gli altri bonus casa ordinari;

articolo 16, comma 2, del Dl 63/2013, cioè il bonus mobili;

comma 12 della manovra 2018 (legge 205/2017), cioè il bonus giardini;

comma 219 della manovra 2020 (legge 160/2019), cioè il bonus facciate.

I lavori coinvolti

Si può già dire fin da adesso che servirà qualche chiarimento sul richiamo dell’articolo 121 del Dl Rilancio: in pratica, bisognerà capire se l’indicazione del contratto di lavoro servirà solo in caso di cessione e sconto dei bonus lì indicati, oppure anche nei casi di utilizzo diretto delle detrazioni. Una interpretazione letterale fa pensare ai soli casi di cessione e sconto, quindi la detrazione del 50% per il recupero edilizio non richiederebbe l’indicazione del contratto in caso di uso diretto in dichiarazione dei redditi. Ma le affermazioni del ministro del Lavoro, Andrea Orlando, dopo il Consiglio dei ministri, andavano in una direzione più restrittiva. E, comunque, sarebbe un controsenso imporre il riferimento al contratto edile per l’acquisto di arredi abbinato a lavori edilizi che evitano il nuovo adempimento (oltretutto, il rivenditore dei mobili ben difficilmente applicherebbe il contratto dell’edilizia).

Peraltro, la spesa massima agevolabile dal bonus mobili è di 10mila euro, quindi bisognerebbe capire quando scatterebbe l’obbligo: in presenza di lavori presupposto di importo complessivo oltre i 70mila euro? Sommando l’importo degli arredi e dei lavori? Ancora più difficile immaginare lavori agevolati dal bonus giardini oltre la soglia: qui la spesa massima agevolabile è 5mila euro per unità residenziale e tranne grandi condomìni l’importo totale sarebbe ben al di sotto i 70mila euro.

Quanto ai lavori interessati dalla nuova norma, l’allegato X cita un insieme di interventi piuttosto ampio nella categoria «lavori edili o di ingegneria civile»:

● «i lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro»;

● «gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile».

Come già rilevato, è possibile che non tutti i datori di lavoro coinvolti in questi interventi applichino il contratto edile; alcuni potrebbero applicare, ad esempio, quello del settore metalmeccanico; altri quello del settore del legno o persino del commercio. E anche questo è un aspetto che andrà chiarito prima della piena operatività della norma.

Articolo aggiornato il 4 marzo.

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