Controlli e liti

Restituzione di somme sottratte al pegno con prelievo del 3%

Non rileva che il contratto di leasing garantito fosse soggetto a Iva

di Marco Nessi e Roberto Torelli

La sentenza con la quale l’autorità giudiziaria, a seguito dell’avvenuta escussione della garanzia, condanna il debitore a restituire alla banca depositaria del pegno la somma indebitamente sottratta dal conto corrente, è soggetta all’imposta di registro con aliquota proporzionale del 3% in base all’articolo 8, lettera b) della Tariffa allegata al Dpr 131/86. Si tratta, infatti, di una decisione che impone la restituzione di un indebito oggettivo e, come tale, fuori campo Iva. È questo il principio enunciato dalla Ctr Lombardia nella sentenza 3907/3/2021 (presidente Rollero, relatore Chiametti).

Nel caso esaminato:

- a garanzia dell’esecuzione di un contratto di leasing, una Srl costituiva in pegno a favore del locatore il saldo presente su un proprio conto corrente fino alla concorrenza di una determinata somma;

- successivamente tale somma veniva sottratta dalla medesima società dal conto corrente gravato dalla garanzia reale;

- in base a quanto stabilito da una clausola contrattuale, la società di leasing provvedeva ad escutere la garanzia, chiedendo alla banca depositaria il pagamento del pegno;

- la banca depositaria agiva quindi in giudizio contro la società per ottenere la restituzione dell’importo che era stato indebitamente sottratto dal conto corrente;

- il tribunale civile condannava la società alla restituzione delle somme indebitamente sottratte dal conto intestato alla stessa.

A seguito della sentenza emessa dal tribunale civile, l’agenzia delle Entrate notificava alla banca depositaria un avviso di liquidazione, richiedendo il pagamento dell’imposta di registro in misura pari a 3% sulla somma sottratta a garanzia.

Visto che il rapporto principale (ovvero il contratto di leasing) risultava essere soggetto ad Iva, la banca depositaria invocava però l’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa, in virtù del generale principio di alternatività Iva/registro stabilito dall’articolo 40 del Dpr 131/86.

Nel confermare la sentenza di primo grado, richiamando anche precedenti orientamenti espressi dalla Cassazione (19247/2012 e 15917/2011), i giudici d’appello hanno ribadito la legittimità dell’avviso di liquidazione (e quindi e dell’imposta di registro al 3%), in quanto giustificato da un provvedimento (ovvero la sentenza emessa dal del tribunale civile) che aveva espressamente condannato la società a alla restituzione di somme indebitamente sottratte.

Per le medesime motivazioni, è stata ribadita la legittima applicazione dell’imposta di registro in misura proporzionale anche sulle somme dovute a titolo di interesse (Cassazione 12906/2007).

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