Controlli e liti

Iva errata, alt sanzioni senza danni all’Erario

Per la Ctp di Milano 571/5/2022 si applica la sola sanzione compresa fra 250 euro e 10mila euro per violazione formale

di Maurizio Reggi

In caso di erronea detrazione dell’Iva, se non c’è un danno all’Erario perché è già stato eseguito il ravvedimento operoso, si applica la sanzione di 250 euro per le violazioni formali, come afferma la Ctp di Milano 571/5/2022 (presidente Giucastro, relatore Chiametti).

Alcune prestazioni pubblicitarie rese nel 2014 a una società svizzera da fornitori nazionali erano state erroneamente assoggettate a Iva, poiché la società elvetico disponeva, in Italia, di un rappresentante fiscale. Quest'ultimo aveva poi detratto l’Iva relativa e l'aveva anche chiesta a rimborso.

L’amministrazione finanziaria, con un processo verbale elevato nel 2017, ha contestato l’illegittima detrazione dell’imposta che non avrebbe dovuto essere applicata ai sensi dell’articolo 7-ter del Dpr 633/72.

A seguito della contestazione, la società si è avvalsa, nel 2017, del ravvedimento operoso, ha presentato una dichiarazione integrativa indicando minore Iva detratta e ha ridotto il credito che, ancora, non era stato rimborsato.

Visto il mancato utilizzo del credito Iva, non vi era stato alcun danno per l’Erario, né erano stati impediti i controlli, per cui la società ha pagato la sanzione di 250 euro (prevista, sin dal 2001, per le violazioni formali dall'articolo 6, comma 5-bis, del Dlgs 472/97) e non la sanzione del 90% per illegittima detrazione dell’Iva (prevista, nel testo vigente nel 2014, dall’articolo 6, comma 6, del Dlgs 471/97 da ridurre ad un quinto per ravvedimento operoso ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera b-quater del Dlgs 472/97).

L’agenzia delle Entrate, pur a conoscenza del ravvedimento operoso, nel 2019 ha notificato un avviso di rettifica contestando l’illegittima detrazione dell’Iva e irrogando le sanzioni nella misura piena.

La Ctp di Milano 571/5/2022, ha accolto il ricorso della società per un vizio di motivazione dell'avviso di rettifica che non consentiva di comprendere le ragioni per le quali l’ufficio non avesse tenuto conto della dichiarazione integrativa presentata e non avesse ritenuto corretto il pagamento della sola sanzione per violazione formale. Secondo la sentenza, l’ufficio avrebbe dovuto “dimenticarsi” del Pvc e tenere conto solo della dichiarazione integrativa essendo indubitabile che, al caso di specie, trovasse applicazione la sanzione di 250 euro.

La Ctp ha anche criticato il comportamento dell’ufficio per non aver applicato il favor rei previsto dall’articolo 3, comma 3, del Dlgs 472/97 in quanto, dal 2018, l’articolo 6, comma 6, del Dlgs 471/97 prevede che, in caso di erronea applicazione dell’Iva, il cessionario o committente conservi il diritto alla detrazione dell'imposta rendendosi applicabile la sola sanzione compresa fra 250 euro e 10mila euro.

Su questo punto, però, la pronuncia in commento si pone in contrasto con la Cassazione la quale, con sentenza 24289 del 3 novembre 2020, confermata il 9 marzo con sentenza 7616, ha ritenuto che la norma di cui al citato articolo 6, comma 6, trovi applicazione ai soli casi di Iva corrisposta in base a un’aliquota superiore a quella effettivamente dovuta e non anche nel caso di operazioni non imponibili.

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