Adempimenti

Nel modello Irap distaccati gestiti in base al contratto

Rileva se il rapporto è a termine o a tempo indeterminato. La distaccataria evidenzia i premi Inail in caso di tempo determinato

di Barbara Massara e Stefano Sirocchi

Nel modello Irap 2023, la deduzione del costo del lavoratore dipendente a tempo indeterminato è integralmente esposta in un unico rigo senza ulteriori distinzioni. Al contrario, per i lavoratori a tempo determinato la deduzione spettante è esposta distinguendo la quota relativa ai contributi Inail (riconosciuta per tutti i contratti a termine), quella forfettaria di 1.850 euro (per un massimo di cinque dipendenti nelle aziende con valore della produzione fino a 400mila euro) e il costo complessivo sostenuto per i lavoratori (a termine) disabili, apprendisti e addetti alla ricerca e sviluppo.

Queste semplificate modalità espositive del cuneo fiscale sono la conseguenza della modifica normativa apportata dal decreto legge 73/2022 all’articolo 11 del Dlgs 446/1997 che, al comma 4-octies, ha inserito la nuova e unica deduzione integrale del costo dei lavoratori a tempo indeterminato dal valore della produzione netta ai fini dell’Irap.

La modifica, facoltativa per il 2022 e obbligatoria dal 2023, ha un effetto più formale che sostanziale, in quanto il costo dei dipendenti a tempo indeterminato era già integralmente deducibile, ma la deduzione a questi riservata era esposta in dichiarazione distinta tra le sue specifiche componenti, inclusa quella residuale.

Anche in tema di distacco del personale, le modalità di indicazione dei valori in dichiarazione Irap differiscono se si tratta di lavoratori a tempo determinato o indeterminato del distaccante, fermo restando il principio di carattere generale secondo cui l’indeducibilità del costo del lavoro ai fini Irap deve incidere sul soggetto presso il quale la prestazione lavorativa è effettivamente svolta (risoluzione 2/2008 del ministero delle Finanze).

Si supponga che il costo del dipendente distaccato sia complessivamente pari a 30mila euro, compresi 500 euro di premio Inail e che il medesimo ammontare sia ribaltato alla distaccataria.

Nel caso di dipendente a termine, per la distaccante sarà necessario sterilizzare la componente positiva generata dal riaddebito e contabilizzata tra gli “Altri ricavi” (voce A5 e riportata nel modello Irap al rigo IC5), con una variazione in diminuzione di pari importo, ossia 30mila euro, da indicare in IC57 (codice 3).

Secondo il principio Oic 12, gli oneri sostenuti dalla società distaccataria per il personale distaccato sono classificati tra i costi per servizi (B7) e sono dunque deducibili dal valore della produzione. La distaccataria dovrà apportare una variazione in un aumento di 30mila euro (rigo IC 51, codice 1), affinché il costo del lavoro sia indeducibile, salvo indicare le deduzioni secondo l’articolo 11, comma 1, lettera a) spettanti, che in questo esempio si ipotizzano siano solo i premi Inail (da esporre in IC66 e in IS1).

Viceversa, per i dipendenti a tempo indeterminato, l’agenzia delle Entrate richiede una diversa compilazione nei modelli Irap. Per l’impresa distaccante i costi relativi al personale distaccato devono essere indicati come deducibili dalla base imponibile Irap, mentre i componenti positivi derivanti dal rimborso delle spese del medesimo personale come imponibili (circolare delle Entrate 22/2015).

In sostanza, la distaccante potrà dedurre il costo del dipendente riportando il relativo importo nei righi IC69 e IS7 del modello (“Deduzione del costo per il personale dipendente a tempo indeterminato”), mentre la componente positiva, contabilizzata negli altri ricavi, sarà imponibile, ma di fatto completamente annullata dall’anzidetta deduzione di 30mila euro, con effetto complessivo neutro. In capo alla distaccataria, invece, il costo del personale distaccato è contabilizzato nei costi per servizi e dunque tra i componenti negativi deducibili dalla base imponibile Irap.

L’esempio

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