Finanza

Dl Ristori, contributo a fondo perduto anche con fatturato a zero

La Cgt Lombardia ammette il sostegno purché sia stata svolta in via prevalente una delle attività dei codici Ateco

di Massimo Romeo

Il contributo a fondo perduto a sostegno delle imprese, adottato dal Governo con il decreto Ristori durante il periodo emergenziale, spetta anche in assenza dei requisiti di fatturato previsti purché sia stato dichiarato lo svolgimento in via prevalente di una delle attività riferite ai codici Ateco indicati nell'allegato al decreto e che abbiano attivato la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019. Pertanto, in presenza di entrambi requisiti, va riconosciuto al richiedente il contributo in parola anche qualora abbia avuto un fatturato pari a zero. Così si pronuncia la Cgt Lombardia di 2° grado con la sentenza n. 1421 del 18 aprile 2023.

La controversia concerneva il diniego espresso dall'agenzia delle Entrate rispetto alla richiesta del contributo Covid a fondo perduto da parte di un'associazione del terzo settore ai sensi dell'articolo Dl 137/2020 (Ristori).

In particolare, secondo l'Ufficio, mancava alla richiedente sia il requisito del possesso della partita Iva alla data del 25 ottobre 2020 nonché quello del fatturato previsto dal comma 3 del medesimo decreto ovvero che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 fosse inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile dell'anno precedente (2019).

I giudici di primo convalidavano in toto l'operato dell'Amministrazione in assenza dei requisiti richiesti.

I giudici del riesame riconoscono, invece, il diritto dell'associazione a percepire il contributo in parola. La Corte ha considerato dirimente il tenore letterale del successivo comma (4) dell'articolo 1 della norma de qua il quale ha, infatti, previsto “il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti di fatturato di cui al comma 3 ai soggetti che dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici Ateco riportati nell’Allegato 1 che hanno attivato la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019”.

Pertanto, considerato che nel corso dell'anno precedente a quello di apertura della partita Iva (2020) l'associazione aveva avuto un fatturato pari a zero, non risultava applicabile al caso di specie il comma terzo dell'articolo in commento, bensì il quarto comma.

In definitiva, in presenza dei due requisiti indicati dalla norma, entrambi presenti nel caso di specie essendo stata aperta la partita Iva in data successiva al 1° gennaio 2019 e svolgendo l'associazione una attività ricompresa tra quelle specificate dall'allegato 1 al medesimo decreto, la Corte ha concluso per il riconoscimento del diritto della contribuente al ristoro in questione.

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