Adempimenti

Eccedenze aiuti Covid con scomputo in Redditi

Codice 1 nelle situazioni particolari del frontespizio e indicazione in RU. Alternativa alla restituzione in F24 o con le istanze per altri bonus o contributi

di Giorgio Gavelli

Anche il quadro RU del modello Redditi 2022, nella maggior parte dei casi in scadenza il prossimo 30 novembre, può essere utilizzato per scomputare gli aiuti eccedenti rispetto ai plafond delle sezioni 3.1 e 3.12 del quadro temporaneo Covid-19 della Commissione europea, evitando così il riversamento. La nuova Faq pubblicata il 22 novembre dall’agenzia delle Entrate è sicuramente utile per le imprese anche se – per chi ha già provveduto a trasmettere il modello Redditi – ciò potrebbe comportare il ricorso ad una dichiarazione correttiva. Il comma 3 dell’articolo 4 del Dm 11 dicembre 2021 prevede la possibilità di “sistemare” l’eccedenza di aiuto fruito rispetto ai plafond comunitari sottraendola (al lordo degli interessi) «dagli aiuti di Stato successivamente ricevuti dalla medesima impresa» e, solo ove ciò non avvenga, l’importo va riversato con modello F24 (risoluzione 35/E/2022).

In entrambi i casi, il termine è quello di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021 (punto 1.5 del provvedimento 27 aprile 2022). Esaurite, quindi, tutte le possibilità concesse per riallocare l’eccedenza alla sezione 3.12 (presentando i requisiti di legge) ovvero al periodo successivo della medesima sezione 3.1, le imprese devono porsi il problema dello scomputo o del riversamento.

Le alternative all’F24

Ai fini della restituzione degli splafonamenti, in alternativa al pagamento tramite modello F24, è possibile scomputare gli importi eccedenti i massimali utilizzando, in primo luogo, le istanze per il riconoscimento dei seguenti contributi/crediti di imposta, ossia:
O bonus tessile;
O credito d’imposta per investimenti nel mezzogiorno, zes e sisma (modello Cim);
O fondo perduto wedding, intrattenimento, horeca;
O fondo perduto servizi di ristorazione collettiva;
Ofondo perduto discoteche e sale da ballo;
O credito d’imposta locazioni imprese turistiche;
O credito d’imposta per l’imu in favore del comparto del turismo;
O credito d’imposta per le imprese agricole e agroalimentari.

L’indicazione in Redditi

La Faq diffusa dall’agenzia delle Entrate aggiunge che, oltre alle istanze sopra elencate, ai fini dello scomputo, è possibile utilizzare alcuni crediti d’imposta da quadro RU elencati nella «Tabella codici aiuti di Stato» presente in calce alle istruzioni dei modelli Redditi 2022, riducendone l’importo residuo da riportare nella successiva dichiarazione dei redditi (e nei limiti di tale residuo). Sono utilizzabili allo scopo solo i crediti individuati dai codici aiuto 54, 55, 56 (si tratta del bonus pubblicità), 58, 61, 69 e 71. In tal caso occorre:
O indicare nella casella «Situazioni particolari» del frontespizio il codice 1;
O compilare la sezione I del quadro RU secondo le regole ordinarie riportando nel rigo RU5, colonna 3, l’intero importo del credito maturato;
O indicare nella colonna 2 del rigo RU12 il residuo del credito diminuito dell’importo da riversare, avendo cura di barrare la casella 1 del medesimo rigo.

Ad esempio, qualora il contribuente abbia maturato per l’anno 2021 uno dei crediti in questione per un importo pari a 10mila, utilizzato con il modello F24 entro il 31 dicembre 2021 per 2mila, e debba riversare a seguito del superamento dei massimali un importo pari a 5mila, dovrà indicare:
O nella casella «Situazioni particolari» del frontespizio il codice 1;
O nel rigo RU5, colonna 3, il credito maturato pari a 10mila;
O nel rigo RU6 la quota utilizzata in compensazione pari a 2mila;
O nel rigo R12, colonna 2, il residuo pari a 3mila (al netto, quindi, della quota utilizzata ai fini del riversamento pari a 5mila), avendo cura di barrare la casella 1.

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