Imposte

Perdite 2021 e capitale azzerato, la liquidazione rimane applicabile

La sospensione delle norme civilistiche opera finché i soci non si esprimono. L’assemblea è libera di decidere sull’applicabilità della causa di scioglimento

di Paolo Meneghetti

Il perdurare della crisi pandemica nel corso del 2021 ha indotto il legislatore a prolungare di un’annualità la norma in materia di protezione delle perdite di esercizio. Così, con il decreto legge 228/2021, si è ampliata la portata dell’articolo 6 del Dl Liquidità 23/2020, sancendo l’inoperatività di alcune norme che riguardano la sussistenza del capitale minimo per le società di capitali.
Può essere dunque utile focalizzare l’analisi su uno degli elementi della norma protettiva: cioè l’obbligo di mettere in liquidazione la società che ha visto azzerato il proprio capitale a causa di perdite di esercizio, previsto dall’articolo 2484, punto 4, del Codice civile.

Monitoraggio quinquennale
Questa norma del Codice non opera per tutte le perdite che sono maturate nel 2021. Quindi la perdita del 2021 si aggiunge a quella eventuale del 2020; e la copertura di quella del 2021 va eseguita al più tardi approvando il bilancio dell’esercizio 2026, quindi di fatto nel mese di aprile 2027. Nel corso del periodo di monitoraggio quinquennale la società sarà tenuta a controllare il rispetto del capitale minimo solo considerando le perdite emerse dopo il 2020 e dopo il 2021, quindi agendo come se le perdite di questi due esercizi non esistessero (come affermato, tra gli altri, dall’orientamento Ta 13 del Notariato Triveneto).
Restano fermi gli adempimenti informativi che l’organo amministrativo deve comunque assolvere: cioè redigere i documenti e le relazioni che illustrino ai soci la situazione in cui versa la società.

Facoltà di applicazione
Ma il vero dubbio attiene al significato di “inoperatività” delle norme citate nell’articolo 6 del decreto Liquidità 23/2020. Inoperatività significa che tali norme non si applicano mai, in nessun caso, oppure che la società detiene un diritto potestativo di non applicarle?
Letteralmente la norma citata utilizza le locuzioni «non si applica» oppure «non opera», quindi sembrerebbe stabilire un divieto assoluto e oggettivo di applicazione di tali disposizioni che, peraltro, agiscono a tutela dei terzi e in qualche modo “contro” la società che subisce la perdita. Da tale formulazione del testo non sembra emergere alcuno spazio di libera scelta nell’applicare o meno le disposizioni citate nell’articolo 6, primo comma, del Dl 23/20.
Tuttavia, sul punto vanno fatte due considerazioni:
1.
in primo luogo va detto che una norma di favore emanata per tutelare la società colpita da perdite non può trasformarsi in una disposizione che esprime un obbligo, cioè una norma con carattere coercitivo;
2.
in secondo luogo, è vero che nel primo comma dell’articolo 6 si parla di inapplicabilità e non operatività delle norme del Codice civile tra cui l’articolo 2484, punto 4. Ma è altrettanto vero che è pur sempre previsto che per non applicarle emerga, in tal senso, una volontà in un verbale di assemblea. Sul punto è chiaro il disposto del comma 3 del citato articolo che, con riferimento alla delibera dell’assemblea, afferma: «Può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura dell’esercizio di cui al comma 2».
Quel «può deliberare» indica chiaramente una facoltà che l’assemblea dei soci potrebbe anche decidere di non esercitare. E ancora, a sostegno della tesi della possibile operatività ordinaria dell’articolo 2484 del Codice civile, va segnalato un ulteriore passaggio del citato comma 3, quando sancisce che : «(...) fino alla data di tale assemblea non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4)».

Sospensione delle norme
Alla luce delle considerazioni svolte sembra di poter dire che l’inoperatività della causa di scioglimento vale se la società decide di utilizzarla, mentre non vale in caso contrario. Più precisamente: la sospensione delle norme civilistiche opera in senso assoluto fino a quando l’assemblea dei soci convocata per l’approvazione del bilancio non si esprime.
Inoltre, va sottolineato che la prassi operativa porta nella direzione sopra delineata, nel senso che si registrano casi in cui il Registro delle imprese accoglie le istanze di accertamento di causa di scioglimento per perdite che riducono il capitale al di sotto del limite legale, non opponendosi alla successiva messa in liquidazione per effetto di un atto ricognitivo dell’organo amministrativo (quindi per le Srl senza intervento notarile). Organo che, attestata l’indisponibilità dei soci alla ricapitalizzazione ed alla trasformazione societaria, convoca l’assemblea per ufficializzare lo status di liquidazione e la conseguente nomina dei liquidatori.

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