Adempimenti

Vendite a distanza da inserire nel quadro VE anche se in regime Oss

Ai fini del plafond operazioni da certificare con fattura elettronica

di Anna Abagnale

La dichiarazione annuale Iva per la prima volta si confronta con l’e-commerce e gli operatori devono sfruttare l’adempimento per ottenere i vantaggi connessi alle cessioni a distanza e, in particolare, il plafond Iva, ovvero i rimborsi connessi alle cessioni fatte tramite piattaforma e i rimborsi. Su queste opportunità si è pronunciata l’agenzia delle Entrate che, quanto al plafond, impone all’operatore, anche se in regime Oss, di certificare le operazioni con fattura elettronica e di indicare le vendite a distanza nella dichiarazione annuale.

Tale precisazione è il risultato di un ragionamento che l’Agenzia ha reso noto con la risposta n. 802 dello scorso dicembre. Le Entrate confermavano, innanzitutto, che le vendite a distanza intraUE verso consumatori finali concorrono alla formazione del plafond dell’esportatore abituale e non fanno venir meno i requisiti richiesti ai fini del rimborso/compensazione dell’Iva trimestrale. A tali fini, però, le stesse andrebbero contabilizzate e registrate secondo le regole nazionali.

Secondo le Entrate, il fatto che per assolvere l’Iva nel Paese membro del destinatario della cessione il fornitore possa ricorrere al regime speciale Oss (esteso dal 1° luglio 2021 a tutte le forniture intraUE verso consumatori finali) non implica che vengano meno le agevolazioni nazionali collegate alle cessioni intraUE di beni. Del resto, è l’articolo 41, comma 4, del Dl 331/93 a prevedere che le cessioni intraUE, comprese le vendite a distanza, sono computabili ai fini della determinazione del plafond. In altre parole, il regime speciale e i connessi adempimenti non contrastano con il riconoscimento delle agevolazioni previste sul piano nazionale.

Sul piano documentale rimane l’onere di seguire le regole interne. Sebbene il regime Oss preveda una dispensa generalizzata dall’obbligo di fatturazione e degli altri adempimenti, ciò non varrebbe in un contesto in cui sono adottati, contestualmente, strumenti connaturati da esigenze di controllo diverse, quale ad esempio la possibilità di maturare il plafond dell’esportatore abituale. Pertanto, tutti coloro che nel 2021 hanno effettuato vendite a distanza intraUE, anche tramite Oss, per poter acquistare senza pagamento dell’Iva ai sensi dell’articolo 8 del Dpr 633/1972 devono, oltre a fatturare e contabilizzare tali transazioni secondo le regole interne, indicare le stesse nella dichiarazione Iva annuale, inserendole al Quadro VE, Rigo VE30, campo 3.

Sul tema dei rimborsi collegati alle operazioni di importazione operate in IOS con cessione tramite piattaforma, l’Agenzia (risposta 205/2022) ha precisato che le operazioni esenti realizzate proprio verso la piattaforma non limitano il diritto a detrazione e aprono la strada alla compensazione ovvero al rimborso secondo le regole ordinarie.

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