Il credito d’imposta sulla pubblicità anticipa i tempi
L’articolo 4 del Dl 148/2017 interviene a modificare la disciplina del
Inizialmente il beneficio aveva una decorrenza dal 2018, ma in sede di esame del disegno di legge di conversione del Dl 50/2017 il Governo aveva accolto l’ordine del giorno G/2853/218/5 del senatore Lai, impegnandosi a chiarire «che il credito d’imposta si attribuisce, nel 2018, relativamente agli investimenti pubblicitari effettuati a far data dall’entrata in vigore della legge di conversione» del Dl e cioè dal 24 giugno 2017. L’ impegno viene ora mantenuto, attraverso l’inserimento del comma 3-bis nell’articolo 57-bis, che, nel fornirne la relativa copertura finanziaria, riconosce la spettanza del credito per gli investimenti pubblicitari incrementali sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, effettuati dal 24 giugno al 31 dicembre 2017, purché il loro valore superi almeno dell’1% l’ammontare degli analoghi investimenti pubblicitari effettuati dai medesimi soggetti sugli stessi mezzi di informazione nel corrispondente periodo del 2016.
L’estensione al 2017 è parziale, perché non riguarda gli investimenti sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, sia analogiche sia digitali. Con riferimento agli anni 2018 e seguenti dovrà essere chiarito se il calcolo incrementale deve essere effettuato per massa, ovvero distinguendo tra i vari mezzi di comunicazione prescelti per gli investimenti pubblicitari.
Il credito d’imposta spetta nella misura:
del 75% del valore incrementale per imprese e lavoratori autonomi;
del 90% del valore incrementale per le piccole e medie imprese, le microimprese e le startup innovative.
Come per altre agevolazioni, per stabilire il
Per il 2017 e il 2018 il Dl 148/2017 fornisce già le coperture finanziarie del beneficio, al fine di permettere alle imprese di conoscere tempestivamente il reale impatto della misura, in modo da poter più consapevolmente adottare le decisioni e le strategie relative agli investimenti pubblicitari. Per gli anni seguenti si prevede un limite massimo di spesa, che sarà stabilito annualmente mediante decreto del presidente del Consiglio dei ministri.
Poiché l’articolo 57-bis del Dl 50/217 prevede che la concessione del credito d’imposta sia sottoposta agli «eventuali adempimenti europei», il decreto di attuazione dovrà anche chiarire la
Dl fiscale 148 del 16 ottobre 2017