Per accedere al superbonus si può sostituire la caldaia installata nel 2018 con agevolazione
Sia ai fini del bonus ristrutturazioni al 50%, sia per l’ecobonus al 65% si ha diritto a continuare a detrarre le quote annuali in sede di dichiarazione dei redditi, sino alla scadenza naturale del decennio.
La risposta è affermativa. È possibile intervenire con il 110% (articoli 119 e 121 del decreto legge 34/2020, convertito in legge 77/2020, articolo 1, commi 28-36 della legge 30 dicembre 2021, n. 234), sostituendo l’attuale caldaia a condensazione sulla quale si sta beneficiando delle detrazioni del 65% con una pompa di calore, come intervento trainante, anche sul fabbricato sul quale è già stato eseguito un intervento agevolato, sempre a condizione che al termine dell'intervento, anche grazie agli interventi trainati, si consegua il miglioramento di due classi energetiche. Con la circolare 30/E del 2020, l’agenzia delle Entrate ha precisato espressamente l’applicabilità del 110% anche per la sostituzione della caldaia già agevolata, in passato, con l'Ecobonus “ordinario” al 65% (ma ciò vale anche ai fini del 50% per ristrutturazioni, articolo 16-bis del Tuir, Dpr 917/1986, e articolo 1, commi 37, della legge 30 dicembre 2021 , n. 234, di Bilancio per il 2022; si veda anche la guida al 50% su www.agenziaentrate.it). In sostanza, le due classi energetiche in miglioramento tengono conto, come Ape (attestato di prestazione energetica) iniziale, della situazione pre intervento con la caldaia sostituita nel 2018 e, come Ape finale, dei valori termici ottenuti grazie alla nuova pompa di calore e a tutti gli interventi trainati realizzati (finestre, isolamento termico e fotovoltaico). In ogni caso, sia ai fini del bonus ristrutturazioni al 50%, sia per l’ecobonus al 65%, utilizzato per il precedente intervento, si ha diritto a continuare a detrarre le quote annuali in sede di dichiarazione dei redditi, sino alla scadenza naturale del decennio.
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