Controlli e liti

È legittimo fatturare in base al peso «teorico» della merce definito negli accordi

Per la Ctp Forlì 38/2/2022 l’ufficio non può contestare il corrispettivo partendo dalle scritture di magazzino

Con la sentenza n. 38/2/2022 la Ctp di Forlì (presidente e relatore Gasparini) ha annullato un avviso in materia di redditi, Irap e Iva con cui le Entrate hanno rettificato i ricavi derivanti dalla cessione a titolo oneroso di tubature industriali applicando il criterio del “peso effettivo” della merce rinvenuto nelle scritture di magazzino, anziché il criterio del “peso teorico” utilizzato dalla società contribuente negli accordi commerciali.

L'ufficio ha ritenuto insufficienti le giustificazioni volte a chiarire la differenza tra il criterio impiegato ai fini di inventario, parametrato al peso effettivo della merce, e il criterio impiegato in sede di fatturazione, incentrato sul peso teorico della merce, cioè sul peso “utile” risultante a seguito della trasformazione delle merci da svolgersi in cantiere (applicazione di giunti, filettature, manicotti, etc.) e dei relativi sfridi che ne derivano.

Tuttavia, secondo la Ctp, tale differenza risulta giustificata in base agli accordi contrattuali, con riguardo al settore in cui opera la società contribuente, nell'ambito di un mercato costituito da imprese esecutrici in regime di appalto di opere pubbliche che hanno la necessità di predeterminare con certezza il prezzo finale della merce.

La pronuncia conferma l'insindacabilità, da parte dell'amministrazione finanziaria, del corrispettivo pattuito tra le parti, sia ai fini della determinazione dei ricavi rilevanti ai fini delle sui redditi sia ai fini della determinazione dell'imponibile ai fini Iva. Per determinare l'imponibile, non rilevano le scritture di magazzino, ispirate a logiche differenti, ma unicamente gli accordi commerciali, i quali non possono essere sindacati, in particolare laddove gli stessi si fondino su un criterio di formazione del prezzo che recepisce le peculiarità del processo produttivo dei beni compravenduti. Va quindi esclusa la possibilità di muovere un sindacato di antieconomicità, laddove il criterio applicato sia coerente rispetto alle esigenze commerciali del venditore e dei compratori.

Per i giudici di Forlì, inoltre, il fatto che il contribuente avesse prestato acquiescenza al rilievo con riguardo ai precedenti periodi d'imposta non assume alcuna rilevanza. Per la Commissione, infatti, il contribuente è libero di adottare la strategia più opportuna in relazione ad ogni verifica fiscale, senza che la condotta assuma efficacia vincolante con riguardo a eventuali controlli successivi. D'altra parte, ciascun periodo d'imposta assume un'autonoma rilevanza sia sul piano sostanziale che su quello formale, con la conseguenza che ad ogni periodo d'imposta corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma

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