Adempimenti

Bollo sulle fatture elettroniche, fino a 250 euro versamento entro il 30 novembre

In scadenza l’adempimento per il secondo trimestre 2022: il termine ordinario è il 30 settembre

di Federico Gavioli

Entro venerdì 30 settembre occorre versare, in unica soluzione, l’imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse nel secondo trimestre dell’anno. Se l’importo dovuto complessivamente per il primo e secondo trimestre 2022 non supera 250 euro, il versamento potrà essere eseguito entro il 30 novembre.

Sono interessati a tale adempimento tutti i soggetti che hanno emesso, nel secondo trimestre precedente, fatture in formato elettronico soggette ad applicazione del bollo.

Le modifiche dell’importo indicato dalle Entrate

Il decreto del Mef del 4 dicembre 2020 dispone che, con riferimento alle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di Interscambio, a decorrere dal 1° gennaio 2021, l’agenzia delle Entrate provvederà ad integrare quei documenti che non riportano l’indicazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo ma per i quali, sulla base dei dati in possesso della stessa amministrazione finanziaria, l’imposta risulta dovuta. Entro il giorno 15 del mese successivo a ciascun trimestre, è comunicato al contribuente o all’intermediario delegato, l’integrazione effettuata sulle fatture elettroniche.

Il contribuente, ovvero l’intermediario, qualora ritenga che per una o più fatture integrate non vi sia il presupposto per l’applicazione del bollo, deve effettuare la variazione dei dati comunicati dall’agenzia delle Entrate entro l’ultimo giorno del mese successivo alla chiusura del trimestre. Per le fatture relative al secondo trimestre 2022, il termine per completare la variazione dei dati è fissato al 10 settembre.

Le integrazioni apportate dall’Agenzia si intendono confermate se il contribuente non effettua alcuna variazione entro i termini sopra indicati.

Il pagamento dell’imposta può essere effettuato mediante il servizio presente nell’area riservata del sito delle Entrate, con addebito su conto corrente bancario o postale, oppure utilizzando il modello F24 predisposto dalla stessa Agenzia. I codici tributi di versamento sono i seguenti:

• «2522» (Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – secondo trimestre);

• «2525» (Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – sanzioni);

• «2526» (Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – interessi).

Le sanzioni

In caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento, l’Agenzia trasmette al contribuente una comunicazione telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata presente nell’elenco Ini-Pec (Indice nazionale degli indirizzi di pec), nella quale indica l’ammontare dell’imposta, della sanzione del 30%, ridotta a 1/3 per effetto del ravvedimento operoso.

Le novità per il 2023

Il comma 4, dell’articolo 3, del Dl 73/2022 (decreto Semplificazioni), eleva da 250 a 5.000 euro gli importi-soglia che consentono di usufruire di modalità di pagamento semplificate e unitarie dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche. In sostanza per effetto delle modifiche introdotte dal decreto Semplificazioni, a far data dal 1° gennaio 2023:

• se l’imposta complessivamente dovuta per il primo trimestre non supera la soglia di 5mila euro, il contribuente potrà pagare entro il termine previsto per il versamento dell’imposta relativa al secondo trimestre e, quindi, entro il 30 settembre;

• se l’ammontare dell’imposta dovuta per i primi due trimestri solari risulta ancora inferiore a 5mila euro, il pagamento potrà essere effettuato entro il termine previsto per il versamento dell’imposta relativa al terzo trimestre e cioè entro il 30 novembre.

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