Controlli e liti

Sì alle dichiarazioni di terzi anche se non trascritte nel pvc

L’ordinanza 32024/2022 della Cassazione: sono rilevanti come fonti di conoscenza, come fatti o indizi, che spetta al giudice di merito valutare con gli altri elementi che completano il quadro probatorio

di Andrea Taglioni

Le dichiarazioni di terzi richiamate in maniera sommaria e sintetica nel corpo motivazionale dell’avviso di accertamento non possono essere ignorate come se non esistessero solo perché non sono state trascritte in un processo verbale di constatazione (pvc).

L’ordinanza 32024/2022 della Cassazione, pubblicata il 28 ottobre, ha sintetizzato, con un principio di diritto, la possibilità per l’amministrazione finanziaria di fondare la pretesa tributaria sulla base delle dichiarazioni rese da un terzo senza che le stesse risultassero contenute in un processo verbale di constatazione.

Il caso esaminato

Il caso esaminato dalla Corte è tutt’altro che infrequente e ha riguardato la legittimità e la fondatezza della pretesa fiscale basata essenzialmente sull’inesistenza oggettiva delle operazioni commerciali a seguito delle dichiarazioni rilasciate da soggetti terzi che hanno intrattenuto rapporti contrattuali con il contribuente.

In particolare, i giudici di merito avevano ritenuto l’illegittimità dell’avviso di accertamento per difetto di motivazione poiché la potestà impositiva era stata esercitata basandosi sostanzialmente estrapolando parte del contenuto delle dichiarazione rilasciate dagli amministratori delle società cedenti ritenute cartiere. Oltretutto, le informazioni raccolte dai verificatori e non trasfuse in un processo verbale di constatazione avrebbero comportato non solo l’impossibilità di verificare quando le stesse fossero state assunte da un pubblico ufficiale, ma anche di sapere l’intero contenuto originario.

La valenza probatoria

Nell’accogliere il ricorso erariale i giudici di legittimità hanno evidenziato come la valenza probatoria delle dichiarazioni dei terzi non può essere negata per il solo fatto che non siano state trascritte nel processo verbale, dotato di fede privilegiata.

Da ciò deriva che l’efficacia probatoria delle dichiarazioni poste a fondamento e motivazione dell’avviso di accertamento, insieme agli altri elementi presuntivi, devono essere valutati dal giudice di merito il quale dovrà stabilire, una volta individuati gli elementi a supporto della pretesa tributaria, se l’Ufficio ha soddisfatto il suo onere probatorio con conseguente trasferimento al contribuente dell’onere della prova contraria.

A questo punto è evidente che, se le dichiarazioni sono utilizzate dal contribuente il giudice dovrà valutarle verificando, per giurisprudenza consolidata, che rispettino i requisiti della gravità, precisione e concordanza all’articolo 2729 del Codice civile.

Ma è altrettanto evidente che le medesime valutazioni devono essere fatte quando le dichiarazioni sono poste a fondamento e motivazione dell’avviso di accertamento soprattutto se le stesse provengono dalle risultanze non riportate in un processo verbale di constatazione.

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