Controlli e liti

Transfer pricing, giudicato utilizzabile su altre annualità

La Ctr Lombardia: va ammessa la capacità espansiva in altro giudizio come nel processo civile

di Massimo Romeo

Il giudicato che cristallizzi il principio per cui, ai fini dell’analisi di comparabilità, deve ritenersi illegittima l’utilizzazione di un software diverso da quello usato dalla società verificata rappresenta un elemento costitutivo della fattispecie a carattere (tendenzialmente) permanente, essendo applicabile anche a un periodo di imposta oggetto di altro giudizio. Così la Ctr Lombardia con la sentenza 1344/5/2022 depositata il 6 aprile.

La controversia origina da una verifica fiscale su una società circa la corretta applicazione della disciplina di transfer pricing. La Ctr ha ricordato il principio delle Sezioni Unite (sentenza 13916/06) con il quale si è limitata l’efficacia del giudicato esterno alle statuizioni della sentenza relative agli elementi costitutivi della fattispecie a carattere (tendenzialmente) permanente, con esclusione di quei fatti che non abbiano caratteristica di durata e che siano variabili da periodo a periodo.

In applicazione di tale principio si deve escludere che il giudicato esaurisca i propri effetti nel perimetro del giudizio in esito al quale si è formato e se ne deve ammettere una potenziale capacità espansiva in un altro giudizio tra le stesse parti, secondo regole non dissimili del processo civile.

Se è vero, osserva il Collegio, che l’autonomia dei periodi d’imposta comporta l’indifferenza della fattispecie costitutiva dell’obbligazione relativa ad un determinato periodo rispetto ai fatti che si siano verificati al di fuori del periodo considerato, è altrettanto vero che una tale indifferenza trova ragionevole giustificazione solo in relazione a quei fatti che non abbiano caratteristica di durata e che comunque siano variabili da periodo a periodo, laddove vi sono, peraltro, anche elementi costitutivi della fattispecie a carattere (tendenzialmente) permanente, in quanto entrano a comporre la fattispecie medesima per una pluralità di periodi di imposta.

La Commissione evidenzia che nella sentenza invocata dalla parte privata e passata in giudicato, si leggeva che in sede di verifica e sempre ai fini della rideterminazione del range di collocazione della società, l’Ufficio aveva utilizzato una versione del software Aida aggiornata al 2010 il che non risultava corretto da un punto di vista procedurale in quanto tale versione comprende evidentemente dati che in ogni caso non potevano essere in possesso della società all’epoca dei fatti contestati, poiché relativi ad un periodo diverso da quello contestato, con ciò compromettendo l’attendibilità dell’intera analisi di comparabilità: così operando l’Ufficio aveva dimostrato di aver utilizzato un criterio di verifica ex post (basato su informazioni successive alle transazioni contestate) mentre la società aveva utilizzato nella sua analisi il metodo di verifica ex ante (basato su informazioni disponibili al momento di effettuazione dell’operazione). «Si tratta evidentemente, chiosano i giudici, di un elemento costitutivo della fattispecie a carattere (tendenzialmente) permanente, nel senso indicato dalla sentenza delle Sezioni Unite, essendo chiaramente applicabile anche al periodo di imposta oggetto del contenzioso in esame».

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