Controlli e liti

Sui diritti di proprietà passaggi «senza frontiere»

di Angelo Busani

Se uno Stato Ue non conosce il legato a effetti reali ( che vige in Italia) ma solo quello a effetti obbligatori , l’apparato giuridico di quello Stato non può impedire l’effetto reale discendente da un legato disposto ai sensi della legislazione di altro Stato Ue che invece riconosca il legato “a effetti reali”(Corte di Giustizia Ue sentenza C-218/16 del 12 ottobre ).

Il legato “a effetti reali”(detto anche “per rivendicazione” o per vindicationem) è la disposizione testamentaria a titolo particolare (relativa a un singolo diritto e non una quota o l’intera eredità) per effetto della quale il legatario consegue la proprietà del legato per l’apertura della successione, senza espletare altra attività. Il legato a effetti obbligatori è invece la disposizione testamentaria che obbliga l’erede a trasmettere al legatario la proprietà del bene oggetto del legato con contratto.

La Germania non riconosce il legato per vindicationem, mentre la Polonia (e l’Italia) lo ammettono. In Italia il testatore può esprimersi sia con legati a effetti reali che a effetti obbligatori.

Una signora polacca, residente in Germania e proprietaria di un immobile nel territorio, si reca dal notaio tedesco per dettare un testamento. Ella sceglie di applicare alla successione la legge polacca, come consentito dall’articolo 22 del Regolamento Ue 650/2012, il quale sancisce che il testatore può disciplinare la successione con la legge dello Stato di cui ha la cittadinanza al momento dell’optio legis o della morte (regola unitariamente la trasmissione del patrimonio ereditario, dovunque sia collocato).

La signora chiede poi al notaio di inserire nel testamento un legato per rivendicazione avente a oggetto l’immobile di sua proprietà in Germania. Il notaio si oppone, adducendo che il Regolamento UE 650/2012 non permette di travolgere il principio del “numero chiuso” dei diritti reali, e cioè di originare, in un dato ordinamento giuridico, diritti reali nuovi rispetto a quelli riconosciuti dalla legge vigente in quell’ordinamento e, inoltre, il Regolamento nemmeno può contrastare con la legislazione interna degli Stati Ue sull’ effettuazione della pubblicità nei registri immobiliari.

Il giudice interno adito dalla signora rimette la questione alla Corte Ue, chiedendo se il Regolamento consenta all’apparato giuridico di uno Stato Ue, che non riconosce il legato per rivendicazione, di impedire l’operatività in tale Stato di un legato per rivendicazione disposto ai sensi della legislazione di altro Stato Ue che lo permetta.

La Corte Ue osserva che sia il legato per rivendicazione del diritto polacco, sia il legato obbligatorio tedesco sono dettati al fine di realizzare la trasmissione (diretta, secondo il legato polacco; per il tramite di un contratto tra erede e legatario, secondo il legato tedesco) del diritto di proprietà del bene oggetto del legato dal de cuius al legatario.

La Corte Ue rileva che la questione oggetto del giudizio non era attinente allo scardinamento del numero chiuso dei diritti reali (vietato dal Regolamento Ue 650/2012), ma alla trasmissione mortis causa del diritto di proprietà. Il Regolamento non osta a che la trasmissione di un diritto di proprietà avvenga, in uno Stato che non riconosce il legato a efficacia reale, ai sensi di un legato per rivendicazione disposto in un testamento nel quale il testatore ha applicato la legge dello Stato Ue che consente di disporre legati per rivendicazione.

Corte Ue, sentenza C-218/16

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