Imposte

La conferitaria non scomputa l’importo Irap della conferente

La conclusione della risposta a interpello 404/2021

di Giorgio Gavelli

La società conferitaria di azienda nel 2019 non ha titolo per defalcare dal calcolo dell’Irap dovuta per il 2020 l’importo corrispondente al primo acconto determinato con i dati del soggetto conferente. È questa la conclusione della risposta ad interpello 404/2021.

L’articolo 24 del Dl 34/2020 ha previsto, con alcune esclusioni, l’esonero dal versamento del saldo Irap relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019 e della prima rata di acconto relativa al periodo di imposta successivo, precisando che quest’ultimo importo è comunque escluso dal calcolo dell’imposta da versare a saldo per lo stesso periodo d’imposta.

L’interpello riguarda una società costituita nel novembre 2019 e che, con effetto dal 31 dicembre 2019, ha ricevuto il conferimento di un complesso aziendale produttivo da una società conferente che, per l’occasione, ha mutato il proprio codice di attività in quello di holding industriale.

In base alle regole ordinarie (articolo 5-bis del Dpr 322/98 e circolare 9/252/1980) il conferimento non interrompe il periodo d’imposta e ciascun soggetto mantiene i propri distinti obblighi di versamento. Pertanto, con riferimento al primo acconto 2020:

•la conferente, rientrando nell’articolo 162-bis del Tuir non ha diritto all’esonero previsto dal decreto Rilancio;

•la conferitaria, avendo presumibilmente uno “storico” Irap 2019 modesto se non nullo, non ricava alcun beneficio dalla norma, non potendo considerare il dato 2019 della conferente, come invece è stato previsto per i contributi a fondo perduto di cui al successivo articolo 25.

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