Controlli e liti

Il modulo rosso prova l’incarico tra società e procuratore

Per la Ctr Lombardia, la riqualificazione delle somme non è stata provata come fringe benefit

di Massimo Romeo

Il modulo “rosso” predisposto dalla Figc prova l'incarico di consulenza con cui una società di calcio affida a un procuratore sportivo l'assistenza tecnica per il trasferimento del calciatore a un’altra società; il modulo “blu”, invece, prova che sia stato il calciatore stesso ad affidare l'incarico al procuratore. Da un punto di vista fiscale, pertanto, va annullata la ripresa fiscale che consideri, nella prima ipotesi, il compenso pagato dalla società al procuratore un accessorio del calciatore (fringe benefit) in occasione del suo trasferimento. Così si pronuncia la Commissione tributaria regionale per la Lombardia con la sentenza 4219 del 22 novembre 2021.

Una società sportiva riceveva dalle Entrate un avviso di accertamento che scaturiva da un'attività istruttoria condotta dalla Gdf dalla quale sarebbe emerso che due procuratori di calcio avrebbero solo formalmente agito per conto della società, rappresentando in realtà esclusivamente gli interessi di tre calciatori in occasione del loro trasferimento. In pratica, secondo la ricostruzione dei verificatori, il compenso pagato dalla società al procuratore sportivo in occasione dei trasferimenti dei tre calciatori doveva considerarsi come una sorta di compenso accessorio ai singoli calciatori, in quanto erano proprio loro che in realtà avrebbero dovuto provvedere a pagare il procuratore che avrebbe agito nel loro interesse. Pertanto, veniva contestata alla società l’omessa effettuazione delle ritenute d’acconto, l'indebita detrazione Iva, applicata in via di rivalsa dai procuratori per la prestazione relativa al trasferimento del calciatore professionista nonché, in materia di Irap, l'indebita deduzione dei compensi pagati dalla società ai procuratori.

La ricorrente sosteneva che si trattasse di un'effettiva attività di consulenza prestata dai procuratori in favore della società, come dimostrato dall'incarico versato in atti, documentato dal “modulo rosso” predisposto dalla Federazione italiana gioco calcio da compilare per documentare il conferimento di un mandato da una società di calcio a un procuratore: in tal senso, veniva invocata dalla difesa la violazione da parte dell'Ufficio dell’articolo 2697 del Codice civile in tema di onere della prova per non aver in alcun modo provato l’inesistenza dell’incarico conferito dalla società al procuratore sportivo.

I giudici “del riesame” decidono per l'annullamento integrale dell'avviso di accertamento impugnato proprio in applicazione dei principi che disciplinano l'onere della prova. In tal senso, i giudici osservano come i mandati di consulenza in favore della società sportiva fossero evidenze documentali mentre quelli (ipotizzati e supposti) dei calciatori apparivano essere frutto di mere supposizioni e congetture, non essendo nemmeno desunti ed avvalorati da indizi gravi univoci, precisi e concordanti, rimanendo, quindi, in quanto tali non adeguatamente comprovate. Risultava, infatti, documentato il fatto che la società sportiva avesse stipulato con i procuratori calcistici i contratti di consulenza redatti sul “modulo rosso” predisposto dalla Figc da utilizzare proprio nell’ipotesi di mandato con cui una società di calcio affida a un procuratore l’incarico di assisterla per il tesseramento di un calciatore. Non risultava, invece, prodotto alcun “modulo blu”, ossia il modulo da utilizzare nell’ipotesi opposta, sostenuta dall’Agenzia.

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