I temi di NT+Novità della settimana

I provvedimenti dal 15 al 22 luglio

I provvedimenti normativi e le interpretazioni ministeriali dell'ultima settimana

di Roberta Coser e Claudio Sabbatini

Iva/E-fattura

Decreto Mef 21 giugno 2021, GU 15 luglio 2021, n. 168

e-fatture anche negli scambi con San Marino

Dal 1° ottobre 2021 parte la fase che porterà all'obbligo generalizzato di fatturazione elettronica per le cessioni di beni effettuate nell'ambito dei rapporti di scambio tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino.L'emissione dei documenti – incluse le note di variazione – avverrà mediante l'utilizzo del Sistema di Interscambio (SdI).Il Decreto si applica dal 1° ottobre 2021, ma fino al 30 giugno 2022 la fattura può essere emessa e ricevuta in formato elettronico o in formato cartaceo.In ogni caso, l'emissione della fattura in formato elettronico non è obbligatoria per le ipotesi escluse da disposizioni di legge. Infatti, si prevede che gli operatori economici residenti, stabiliti o identificati in Italia, che per le cessioni di beni spediti o trasportati nella Repubblica di San Marino non sono obbligati a emettere fattura elettronica, possono emettere la fattura in formato elettronico o, in alternativa, in formato cartaceo.Le cessioni effettuate da soggetti residenti o stabiliti in Italia mediante trasporto o consegna dei beni nel territorio della Repubblica di San Marino, e i servizi connessi, da parte dei soggetti passivi dell'Iva residenti, stabiliti o identificati in Italia, nei confronti di operatori economici che abbiano comunicato il numero di identificazione agli stessi attribuito dalla Repubblica di San Marino, sono non imponibili secondo quanto previsto dal nuovo Decreto. A partire dalla data di entrata in vigore di quest'ultimo cessano di avere efficacia le disposizioni del Dm 24 dicembre 1993.E' assimilato alle cessioni l'invio di beni nel territorio della Repubblica di San Marino, mediante trasporto o spedizione a cura del soggetto passivo nel territorio dello Stato o da terzi per suo conto. L'assimilazione non opera per i beni inviati nel territorio della Repubblica di San Marino per lo svolgimento di perizie o di operazioni di perfezionamento o di manipolazioni usuali intese a garantirne la conservazione oppure a migliorarne la presentazione o la qualità commerciale o a prepararne la distribuzione o la rivendita, quando i beni sono successivamente trasportati o spediti al committente, nonché per l'introduzione nel territorio della Repubblica di San Marino di beni temporaneamente utilizzati per l'esecuzione di prestazioni.Le fatture relative a cessioni di beni spediti o trasportati nella Repubblica di San Marino, emesse in formato elettronico da soggetti passivi d'imposta residenti, stabiliti o identificati in Italia, nei confronti di operatori economici che abbiano comunicato il numero di identificazione agli stessi attribuito dalla Repubblica di San Marino, riportano il numero identificativo del cessionario sammarinese e sono trasmesse dal SdI all'ufficio tributario di San Marino (ufficio tributario), il quale, una volta verificato il regolare assolvimento dell'imposta sull'importazione, convalida la regolarità della fattura e comunica l'esito del controllo al competente ufficio dell'agenzia delle Entrate attraverso apposito canale telematico.Allo stesso modo, le fatture elettroniche emesse da operatori economici muniti di numero di identificazione agli stessi attribuito dalla Repubblica di San Marino, per le cessioni di beni spediti o trasportati nel territorio italiano accompagnate dal documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione, sono trasmesse dall'ufficio tributario al SdI, il quale le recapita al cessionario che visualizza, attraverso un apposito canale telematico messo a disposizione dall'agenzia delle Entrate, le fatture elettroniche ricevute.Come noto, l'operatore sammarinese può emettere la fattura con o senza Iva.Se la fattura elettronica indica l'ammontare dell'Iva dovuta dal cessionario, in correlazione al tipo di beni ceduti e al corrispettivo delle operazioni poste in essere, l'imposta è versata dall'operatore sammarinese all'ufficio tributario, che entro 15 giorni riversa le somme ricevute al competente ufficio dell'agenzia delle Entrate e trasmette al medesimo ufficio in formato elettronico gli elenchi riepilogativi delle fatture corrispondenti a tali versamenti.Se la fattura elettronica non indica l'ammontare dell'Iva dovuta in correlazione al tipo di beni ceduti e al corrispettivo delle operazioni poste in essere, l'operatore economico italiano al quale la fattura è stata recapitata tramite SdI assolve l'imposta, indicando l'ammontare dell'imposta dovuta con le modalità previste dall'agenzia delle Entrate per l'integrazione delle fatture elettroniche.Il Decreto interviene anche in relazione alle vendite a distanza.Le vendite di beni diversi dai mezzi di trasporto nuovi, spediti o trasportati dal fornitore o per suo conto, anche quando il fornitore interviene indirettamente nel trasporto o nella spedizione dei beni, a partire da uno Stato diverso da quello di arrivo della spedizione o del trasporto a destinazione di acquirenti che non agiscono nell'esercizio di imprese, arti e professioni, scontano l'imposta nel Paese di destinazione, quando il cedente nel corso dell'anno solare precedente ha posto in essere vendite a distanza nei confronti di soggetti dell'altro Stato per un ammontare complessivo superiore a 28.000 euro e sempreché tale limite non sia stato superato nell'anno in corso.Al di sotto della soglia, tuttavia, il cedente può optare per l'applicazione dell'imposta nel Paese di destinazione dei beni.

Iva/E-Commerce

Decreto Mef 12 luglio 2021,GU 20 luglio 2021, n. 172

Oss e iOss: nuove regole per la riscossione dell'Iva

Il Decreto ha aggiornato le modalità di riscossione dell'Iva versata dai soggetti italiani che aderiscono ai regimi speciali One Stop Shop (Oss) e Import One Stop Shop (iOss), previsti dal Dlgs 83/2021, e quelle di ripartizione tra gli Stati Ue in l'imposta è dovuta (Paese di consumo) e versata. Il Decreto modifica il precedente Dm 20 aprile 2015 alla luce dell'entrata in vigore dei nuovi regimi speciali, che hanno allargato l'operatività del precedente regime Moss.

Iva/Detrazione

R isposta Interpello, agenzia delle Entrate 20 luglio 2021, n. 495

Elicottero: l'Iva si detrae se l'uso è strumentale all'attività d'impresa

L'agenzia fornisce chiarimenti in ordine alla detraibilità dell'Iva assolta sui canoni di locazione finanziaria e su operazioni specificamente individuate relative ad un elicottero.Se l'elicottero è un bene utilizzato da una società per l'esercizio della propria attività imprenditoriale e per il raggiungimento del proprio scopo sociale, la compagine può detrarre, ai sensi dell'articolo 19-bis1, comma 1, lettere a) e d), Dpr 633/1972, l'Iva dalla stessa assolta sui canoni di leasing e sulle operazioni, specificamente individuate, relative al velivolo.Nello specifico, l'articolo 19-bis1, comma 1, lettera a) del decreto Iva stabilisce che «l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di aeromobili e dei relativi componenti e ricambi è ammessa in detrazione se i beni formano oggetto dell'attività propria dell'impresa o sono destinati ad essere esclusivamente utilizzati come strumentali nell'attività propria dell'impresa ed è, in ogni caso, esclusa per gli esercenti arti e professioni». Nel caso specifico la società istante svolge, quale attività, quella di noleggio di mezzi di trasporto, anche aerei.Quanto all'Iva sui canoni di leasing, la Cm 8/E/2008, paragrafo 6.1, ha chiarito che l'imposta relativa alle prestazioni di cui all'articolo 16, comma 3, Dpr 633/1972 - tra cui rientrano quelle dipendenti da contratti di locazione finanziaria relativi ad aeromobili - è ammessa in detrazione nella stessa misura in cui è ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di detti beni.Per effetto di tale disposizione, quindi, l'acquisto di aeromobili mediante contratti di leasing è equiparato, ai fini della detrazione Iva, all'acquisizione tramite compravendita.Per gli esercenti attività di impresa l'imposta assolta sull'acquisto di aeromobili, dei loro componenti e ricambi nonché l'Iva relativa alle prestazioni di leasing, come pure quelle di custodia, manutenzione, riparazione ed impiego, sempre riferite a tali beni, è detraibile alternativamente se detti beni o servizi: 1) formano oggetto dell'attività propria dell'impresa. Secondo l'interpretazione dell'amministrazione finanziaria, è considerata attività propria ogni attività svolta dall'imprenditore, finalizzata al raggiungimento dello scopo sociale, esercitata sistematicamente e non sporadicamente (Cm 25/1979; Cm 37/1997; Cm 48/1998; Rm 177/E/2007; risposta a interpello 165/2020). Ciò significa che non è sufficiente il mero dato formale risultante dall'atto costitutivo a qualificare una attività quale «attività propria dell'impresa», essendo necessario verificare che si è in presenza di un'attività effettivamente svolta; 2) sono destinati ad essere esclusivamente utilizzati come strumentali nell'attività propria dell'impresa (sono tali i beni senza i quali l'attività non può essere svolta, ossia quelli che consentono di conseguire i ricavi caratteristici).Tanto premesso, con riferimento al caso in esame, occorre, secondo l'agenzia, verificare se il noleggio e la locazione di mezzi di trasporto costituiscono, per la srl, un'attività propria, per il cui svolgimento paga dei canoni di locazione finanziaria che gli consentono di acquisire la disponibilità di questi mezzi, oppure se i mezzi da dare a noleggio rappresentano beni strumentali all'attività stessa.Quando, infatti, un'impresa ha per oggetto il commercio o il noleggio a terzi di aeromobili, tali beni sono l'oggetto dell'attività propria dell'impresa, mentre, se trattasi, ad esempio, di una compagnia aerea che effettua servizi di trasporto di merci o persone, quegli stessi beni rientrano nel novero di quelli utilizzati come beni strumentali.Dalla visura camerale emerge che la società istante ha per oggetto sociale, fra l'altro, il noleggio di aeromobili nonché l'esercizio di manutenzione, riparazione, revisione e collaudo di detti beni e, quindi, il commercio di materiali inerenti tali attività.Gli elicotteri e gli altri velivoli sono, dunque, beni utilizzati dalla società per l'esercizio della propria attività imprenditoriale e per il raggiungimento del proprio oggetto sociale, con conseguente possibilità per la compagine di detrarre, ai sensi dell'articolo 19-bis1, comma 1, lettere a) e d), Dpr 633/1972, l'imposta dalla stessa assolta sui canoni di leasing e sulle operazioni specificamente individuate relative all'elicottero (come acquisto di componenti, ricambi, carburante, custodia, manutenzione, riparazione e impiego).Va ricordato che la detraibilità dell'Iva assolta sugli acquisti in relazione alle operazioni sopra descritte è riconosciuta se l'attività svolta dalla società non è riconducibile fra quelle escluse da Iva, ossia fra quelle che il legislatore non considera attività commerciali con conseguente venir meno della soggettività passiva d'imposta.L'articolo 4, comma 5, lettera a), Dpr 633/1972 prevede che non sono considerate attività commerciali «(...) il possesso e la gestione di (...) aeromobili da turismo o di qualsiasi altro mezzo di trasporto ad uso privato,(...), da parte di società o enti, qualora la partecipazione ad essi consenta, gratuitamente o verso un corrispettivo inferiore al valore normale, il godimento, personale, o familiare dei beni (...), ovvero quando tale godimento sia conseguito indirettamente dai soci o partecipanti, alle suddette condizioni, anche attraverso la partecipazione ad associazioni, enti o altre organizzazioni». Così, se l'elicottero fossa acquisito dalla società per il godimento personale dei soci, l'attività svolta non rientra nel campo di applicazione dell'Iva. L'esclusione della soggettività d'imposta comporta che le operazioni effettuate dai suddetti enti e società sono fuori dal campo di applicazione dell'Iva con conseguente venir meno in capo agli stessi del diritto a detrarre l'Iva da loro assolta per l'acquisto dei beni e servizi a essi destinati (Cm 108/E/2000).

Bollo/E-fattura

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 20 luglio 2021, n. 491

Fattura: si applica il bollo se manca l'Iva

Si applica l'imposta di bollo nella misura di 2 euro sulle fatture elettroniche recanti contemporaneamente l'addebito di corrispettivi imponibili ai fini Iva e di somme riguardanti spese anticipate (se superiori a 77,47 euro) ai sensi dell'articolo 15, Dpr 633/1972.Il notaio istante ritiene che le fatture relative a un'unica prestazione, con l'addebito sia di compensi imponibili ai fini Iva, sia di somme riguardanti spese anticipate non vadano assoggettate all'imposta di bollo in quanto le spese anticipate nel nome e per conto del cliente, sono funzionali all'operazione principale soggetta a Iva e fa presente che, in base all'articolo 6 della Tabella allegata al Dpr 642/1972, le fatture riguardanti corrispettivi assoggettati a Iva sono esenti da bollo, secondo il principio di alternatività tra imposta di bollo e Iva.L'agenzia delle Entrate, invece, osserva che l'articolo 1, Dpr 642/1972 stabilisce che «Sono soggetti all'imposta (...) gli atti, documenti e registri indicati nell'annessa tariffa»; nel caso specifico, l'articolo 13, comma 1, della tariffa, parte prima, allegata allo stesso decreto, stabilisce che è dovuta l'imposta di bollo, fin dall'origine, nella misura di 2 euro, per ogni esemplare, per le «Fatture, note conti e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti (...), ricevute e quietanze rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione pecuniaria». Tale importo non è dovuto «quando la somma non supera lire 150.000» (77,47 euro) in base alla nota 2, lettera a) dello stesso articolo 13.Questa è l regola generale, relativamente alla quale è prevista una deroga dall'articolo 6 della tabella allegata al Dpr 642/1972 che esenta dal Bollo le «Fatture ed altri documenti di cui agli articoli 19 e 20 della tariffa (n.d.a.: attualmente il riferimento deve intendersi all'articolo 13 della tariffa, parte prima) riguardanti il pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad imposta sul valore aggiunto».Il comma 2 del citato articolo stabilisce, inoltre, che «Per i suddetti documenti sui quali non risulta evidenziata l'imposta sul valore aggiunto, l'esenzione è applicabile a condizione che gli stessi contengano l'indicazione che trattasi di documenti emessi in relazione al pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad imposta sul valore aggiunto».Da quanto sopra deriva che l'articolo 6 della tabella allegata al Dpr 642/1972 prevede l'esenzione assoluta dall'imposta di bollo per le fatture e gli altri documenti indicati nell'articolo 13 della tariffa, relativi al pagamento di corrispettivi di operazioni soggette a Iva.Nel caso in esame, invece, una parte dell'importo addebitato non costituisce corrispettivo di un'operazione soggetta a Iva, ma somme percepite a titolo di spese da sostenere in nome e per conto del cliente. Di conseguenza, non trova applicazione la deroga suddetta ma va applicata la norma generale, secondo cui le fatture recanti addebitamenti sono soggette all'imposta di bollo nella misura di 2 euro.Se, però, le somme anticipate in nome e per conto del cliente riguardano tributi dovuti dal cliente stesso (imposte, tasse, concessioni governative, contributi, diritti camerali, diritti di segreteria, diritti di conservatoria, diritti di cancelleria, marche da bollo, contributo unificato), si potrà applicare l'articolo 5 della tabella B allegata al Dpr 642/1972, che esenta dall'imposta di bollo gli atti relativi alla riscossione e dal rimborso dei tributi, dei contributi e delle entrate extra-tributarie dello Stato.

Agevolazioni/Contributi straordinari

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 20 luglio 2021, n. 492

Sostegni a imprese e dipendenti erogati dall'ente bilaterale: esenzione e tassazione

I contributi straordinari erogati dall'ente bilaterale ai lavoratori autonomi e alle aziende sono esenti dall'Irpef, mentre concorrono alla formazione del reddito dei loro dipendenti. Ciò in quanto la norma agevolativa prevista dal decreto Ristori (articolo 10-bis, Dl 137/2020), che esclude tali somme da tassazione, è circoscritta ai sostegni percepiti da chi esercita attività d'impresa, arte o professione e ai lavoratori autonomi.Le prestazioni assistenziali erogate dagli enti bilaterali ai dipendenti e ai loro datori di lavoro sono imponibili secondo i principi generali di tassazione, se inquadrabili in una delle categorie reddituali previste dall'articolo 6 del Tuir, comprese quelle che costituiscono erogazioni corrisposte in sostituzione di redditi. Nello specifico, il comma 2 della norma stabilisce che i «proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti». Di conseguenza, sono imponibili le retribuzioni sostitutive o integrative di redditi e non le somme percepite per risarcire una perdita patrimoniale e quelle non inquadrabili in una delle altre categorie previste dall'articolo 6 del Tuir.Questa regola è stata, però, derogata (parzialmente) con l'articolo 10-bis citato, che ha escluso da tassazione tutti i contributi erogati, in via eccezionale, da chiunque e in qualsiasi modo, ai soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione, e ai lavoratori autonomi. La disposizione agevolativa non menziona i contributi straordinari percepiti dai lavoratori dipendenti.Tra le attività svolte dall'istante dell'interpello rientra l'erogazione di contributi liberali a sostegno dei lavoratori e delle aziende aderenti in difficoltà economica determinata da situazioni eccezionali. Circostanza che si è presentata lo scorso anno a causa del Covid-19. In particolare, l'ente ha versato agli iscritti, che hanno usufruito di ammortizzatori sociali a seguito dell'emergenza, un bonus economico straordinario una tantum in denaro a valore fisso. Alle imprese che hanno dovuto utilizzare gli ammortizzatori sociali per il proprio personale ha donato dispositivi di protezione individuali e attrezzature necessarie all'apertura dell'attività per un valore economico variabile rispetto al numero dei dipendenti.Per quanto erogato alle imprese non dovrà essere indicato nulla nel modello 770.Diversamente, quanto erogato ai dipendenti concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini Irpef, con obbligo di applicazione della ritenuta da parte dell'istante e rilascio della Certificazione unica.

Immobili/Sisma bonus

Risposte Interpello, agenzia delle Entrate 15 luglio 2021, nn. 478 e 481

Sisma bonus acquisti: sì all'aumento volumetrico e all'asseverazione tardiva

La detrazione spettante agli acquirenti di case antisismiche (articolo 16, comma 1-septies, Dl 63/2013) è ammessa anche nel caso di: 1) asseverazione tardiva (l'asseverazione non è stata presentata contestualmente alla richiesta del titolo abilitativo; cfr. articolo 3, Dm 58/2017), ma solo perché alla data di inizio delle procedure autorizzatorie, il Comune era ricompreso in zona sismica 4 e, quindi, non rientrava nell'ambito applicativo dell'agevolazione (limitato alle zone sismiche 2 e 3), come già affermato dalla Rm 38/E/2020. Ai fini della detrazione, l'asseverazione potrà essere presentata dall'impresa entro la data di stipula del rogito dell'immobile oggetto degli interventi di riduzione del rischio sismico (risposta 481). Con l'occasione è stato chiarito che i lavori di demolizione e ricostruzione con ampliamento non precludono la possibilità di fruire della detrazione per la riqualificazione energetica (articolo 14, Dl 63/2013), fermo restando che tale ultima agevolazione non si applica alla parte eccedente il volume ante-operam. A tal fine occorre mantenere distinte, in termini di fatturazione, le due tipologie di intervento (ristrutturazione e ampliamento) o, in alternativa, essere in possesso di un'apposita attestazione che indichi gli importi riferibili a ciascuna tipologia di intervento, utilizzando criteri oggettivi (Cm 20/E/2016, paragrafo 10.2); 2) demolizione e ricostruzione dell'edificio con aumento volumetrico (risposta 478). Quindi la detrazione si applica anche nell'ipotesi in cui la demolizione e ricostruzione dell'edificio abbia determinato un aumento volumetrico rispetto a quello preesistente, sempreché le disposizioni normative urbanistiche in vigore permettano tale variazione. In sostanza, dunque, è consentita l'applicazione del beneficio anche nelle ipotesi che dal punto di vista della qualificazione edilizia non rientrano prettamente nella casistica della ristrutturazione edilizia. Nella fattispecie prospettata è stato ammesso alla detrazione un intervento che comporta la demolizione totale di un edificio esistente, la delocalizzazione del volume su un terreno situato nello stesso Comune ma ad alcune centinaia di metri di distanza dall'edificio demolito, la ricostruzione di un nuovo edificio avente diversa sagoma, prospetto, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica nonché un incremento di volumetria ai sensi della normativa regionale vigente.

Immobili/Bonus facciate

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 15 luglio 2021, n. 482

Bonus facciate: sì ai parapetti dei balconi, no ai corpi illuminanti

La detrazione del 90% di cui all'articolo 1, commi da 219 a 224, legge 27 dicembre 2019, n. 160 (cd. bonus facciate) spetta per le spese sostenute per la ristrutturazione delle facciate esterne degli edifici. In riferimento alle spese, la detrazione spetta per le «spese documentate, sostenute negli anni 2020 e 2021, relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del ministro dei Lavori pubblici 2 aprile 1968, numero 1444».Tra esse sono incluse quelle sostenute per gli interventi eseguiti sui parapetti dei balconi. Diversamente, circa l'installazione di corpi illuminanti – che verrebbero installati in corrispondenza dei balconi, al fine di dare risalto all'architettura dell'edificio anche nelle ore notturne - la detrazione è ammessa solo se necessari per motivi tecnici, aspetto desumibile dai documenti di progetto degli interventi nel loro complesso (quindi, la suddetta questione non può essere valutata in sede di interpello, bensì spetta al progettista esplicitare quali siano i motivi tecnici, dimostrando la necessità dell'installazione dei corpi illuminanti).

Immobili/Superbonus 110%

Provvedimento agenzia delle Entrate 20 luglio 2021

Cessione delle detrazioni: cambiano le istruzioni al modello di comunicazione

Sono state modificate le istruzioni di compilazione – e le specifiche tecniche – relative al modello per la comunicazione dell'opzione di cessione del credito da detrazioni (Superbonus 110% e altre detrazioni) e dello sconto in fattura relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica, approvato con il provvedimento dell'agenzia delle Entrate 12 ottobre 2020.L'aggiornamento, tra l'altro, consente di comunicare l'opzione anche per le detrazioni spettanti in relazione agli interventi di rimozione delle barriere architettoniche (intervento trainato), se eseguiti congiuntamente ad altri interventi trainanti che danno diritto al Superbonus 110%.Le modifiche adeguano alle novità normative le disposizioni riguardanti l'esercizio delle opzioni relative all'applicazione Superbonus (articoli 119 e 12, Dl 34/2020), contenute nel provvedimento 8 agosto 2020. Con il provvedimento 12 ottobre 2020 è stata introdotta una nuova versione del modello di comunicazione e sono state approvate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica.Il provvedimento del 20 luglio 2021 interviene a seguito delle disposizioni che hanno esteso la detrazione del 110% agli interventi di rimozione delle barriere architettoniche, nel caso in cui siano eseguiti congiuntamente (ossia trainati) ad almeno uno degli interventi per cui spetta il Superbonus o il Sisma bonus (articolo 119, commi 2 e 4, Dl 34/2020). Inoltre, sono stati fissati nuovi limiti di spesa per l'installazione delle colonnine di ricarica dei veicoli elettrici negli edifici (articolo 119, comma 8, Dl 34/2020).Quanto alle istruzioni di compilazione del modello si segnala che: a) diventa facoltativo, nel caso in cui siano state barrate le caselle Superbonus o Sisma bonus, per gli interventi trainati n. 19, 20 e 28, la compilazione della sezione «Asseverazione efficienza energetica», se l'intervento trainante riguarda il Sisma bonus. Resta necessario, invece, il visto di conformità; b) nel quadro A «Intervento», all'espressione «colonnine di ricarica» sono aggiunte le parole «ovvero di eliminazione delle barriere architettoniche»;c) nella tabella degli interventi è inserito il n. 28, «Eliminazione delle barriere architettoniche (solo interventi trainati dal 2021)».

Immobili/Sisma bonus

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 20 luglio 2021, n. 494

Sisma bonus acquisti: asseverazione anche con il vecchio modulo

L'articolo 16, comma 1-septies, Dl 63/2013 prevede una detrazione per gli acquirenti delle unità immobiliari vendute da imprese che abbiano realizzato interventi di ristrutturazione, tramite demolizione e ricostruzione di interi edifici anche con variazione volumetrica, dai quali derivi una riduzione del rischio sismico asseverata, se le stesse imprese provvedano, entro diciotto mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla vendita dell'immobile. Inoltre, a seguito del rinvio operato nell'articolo 119, comma 4, Dl 34/2020 all'articolo 16, Dl 63/2013, agli acquirenti delle case antisismiche, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022, si applica la maggiore aliquota prevista dal citato comma 4 (Superbonus 110%).La detrazione spetta a favore degli acquirenti di unità ubicate nelle zone antisismiche 2 e 3, oggetto di interventi le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo il 1° gennaio 2017 ma prima del 1° maggio 2019, data di entrata in vigore delle nuove disposizioni, anche se l'asseverazione di cui al Dm 58/2017 non è stata presentata contestualmente alla richiesta del titolo abilitativo, a patto che tale adempimento avvenga, però, entro la data del rogito (Rm 38/E/2020).Nel caso sottoposto con l'interpello, una società ha acquistato il 1° settembre 2020 una parte dell'unità immobiliare demolita e ricostruita, con ampliamento rispetto alla metratura preesistente. A tale data si applicava il Dm 9 gennaio 2020, che ha sostituito il Dm 58/2017.Nonostante ciò, l'agenzia ritiene si possa fruire comunque del Super-sisma bonus, in quanto non rileva il fatto che l'asseverazione del progettista per la riduzione del rischio sismico e l'attestazione del direttore dei lavori siano state predisposte sulla base del previgente Dm 58/2017 del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.Si aggiunga che il Dm 6 agosto 2020, n. 329 del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha integrato le norme relative all'asseverazione del rischio sismico, al fine di prevedere anche la dichiarazione relativa alla congruità delle spese, nel rispetto delle disposizioni in materia contenute ai commi 13 e13-bis dell'articolo 119, Dl 34/2020.Nel caso in questione, però, non va attestata ai fini della maxi-detrazione la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati, in quanto l'agevolazione di cui al comma 1-septies dell'articolo 16, Dl 63/2013 è commisurata al prezzo della singola unità immobiliare risultante nell'atto pubblico di compravendita e non alle spese sostenute dall'impresa in relazione gli interventi agevolati.

Accertamento delle imposte/Isa

Provvedimento agenzia delle Entrate 20 luglio 2021

Anomalie dei dati Isa: messe a disposizione le informazioni ai fini della compliance

Sono state definite le modalità con cui l'agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti tenuti alla applicazione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa) - di cui all'articolo 9-bis, Dl 24 aprile 2017, n. 50 - o dei loro intermediari, elementi e informazioni da cui emergono irregolarità nei dati dichiarati ai fini degli Isa e degli studi settore.Queste nuove e più avanzate forme di comunicazione tra il contribuente e l'amministrazione fiscale, anche in termini preventivi rispetto alle scadenze fiscali, sono finalizzate a semplificare gli adempimenti e a stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari e favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili (in attuazione dell'articolo 1, commi da 634 a 636, legge 23 dicembre 2014, n. 190).Segnalando per tempo i possibili errori (cd. alert), l'agenzia da un lato invita il contribuente a regolarizzare omissioni o violazioni beneficiando del ravvedimento operoso oppure a spiegare le proprie ragioni, e dall'altro lato consente di non perpetrare i medesimi errori nelle successive dichiarazioni.Con il provvedimento in esame sono definite anche le anomalie rilevanti per gli anni 2017 (studi di settore) e 2018-2019 (Isa), contenute nella specifica tecnica dell'allegato 1.Le suddette informazioni sono disponibili nel cassetto fiscale dell'interessato accessibile al contribuente stesso o all'intermediario incaricato, mediante i servizi telematici dell'agenzia delle Entrate.Le incongruenze sono comunicate anche via Entratel all'intermediario se il contribuente ha effettuato questa scelta al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi e se il professionista ha accettato, nella stessa dichiarazione, di riceverle. Chi è abilitato ai servizi telematici delle Entrate, potrà visualizzare un avviso personalizzato nell'area autenticata e un messaggio di posta elettronica e/o tramite Short message service, con cui l'amministrazione comunica la pubblicazione dell'avviso nel cassetto fiscale del contribuente interessato.Nel caso in cui il Fisco non conosca gli elementi utili a spiegare le omissioni o le violazioni riscontrate, i contribuenti (e i loro intermediari) possono fornire chiarimenti e precisazioni attraverso lo specifico software «Comunicazioni anomalie 2021», disponibile gratuitamente sul sito dell'agenzia nella sezione Isa. L'applicazione consente di descrivere, anche in modalità testuale, le informazioni ritenute valide.Confermati, rispetto al passato, i criteri di esclusione. Tra i contribuenti non coinvolti ritroviamo, quindi, ad esempio, i soggetti cessati o deceduti, falliti; inoltre, in caso di più violazioni, al contribuente è segnalata soltanto quella ritenuta più grave in termini di rischio.

Accertamento delle imposte/Compliance

Risoluzione agenzia delle Entrate 22 luglio 2021, n. 49/E

Regime di adempimento collaborativo: gestione delle interlocuzioni costanti e preventive

Nell'ottica dell'aumento del livello di compliance sotteso all'istituto dell'adempimento collaborativo (Dlgs 128/2015), l'agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in relazione ad alcuni aspetti del Provvedimento 26 maggio 2017, inerenti, in particolare, alle modalità di formalizzazione delle posizioni assunte nel corso della procedura, alla disciplina delle cd. «posizioni rinviate» e alla portata e all'ambito applicativo della disciplina, con specifico riferimento ai rischi esposti nella cd. «Mappa dei rischi».I temi oggetto di chiarimento riguardano: a) interlocuzioni costanti e preventive di cui al punto 4 del Provvedimento citato e formalizzazione delle posizioni assunte nel corso della procedura. Tramite l'interlocuzione costante e preventiva, il regime di adempimento collaborativo si pone la finalità di instaurare un rapporto di fiducia tra amministrazione e contribuente che miri a un aumento del livello di certezza su questioni fiscali rilevanti. Ad esempio, ai contribuenti che aderiscono al regime è data la possibilità di avviare interlocuzioni con l'ufficio, anche attraverso strumenti alternativi alla presentazione dell'interpello abbreviato (articolo 6, comma 2, Dlgs 128/2015 e Dm 15 giugno 2016). Tale procedura, non essendo soggette alla più rigida disciplina dell'interpello abbreviato, possono anche non essere preventive e possono anche riguardare fattispecie non connotate da «obiettive condizioni di incertezza», come pure non sono soggette ai termini perentori di risposta previsti per le istanze di interpello, pena la formazione del silenzio assenso, pur restando l'impegno dell'Ufficio a formalizzare il parere nel minor tempo possibile; b) adempimenti di chiusura del periodo d'imposta di cui al punto 6 del Provvedimento. A volte, le lunghe procedure, dovute alla complessità delle tematiche trattate, spostano i tempi di conclusione dell'accordo al periodo d'imposta successivo, in tal caso (posizioni rinviate) non è prevista l'applicazione di sanzioni. ciò che determina il rinvio di una posizione è la circostanza che l'ufficio si attivi con specifici atti istruttori, quali l'invito al contradditorio o la comunicazione formale di avvio di un approfondimento istruttorio di iniziativa; c) riduzione sanzionatoria ai sensi dell'articolo 6, comma 3, Dlgs 5 agosto 2015, n. 128. Per accedere agli effetti premiali, tra cui la riduzione del 50% delle sanzioni amministrative per i rischi di natura fiscale comunicati tempestivamente all'agenzia è necessario indicare – in maniera tempestiva ed esauriente - il rischio fiscale associato ad un'operazione. Sul punto viene precisato che la riduzione spetta solo per quelle violazioni relative ai periodi di imposta inclusi nel regime di adempimento collaborativo, vale a dire sul «periodo di imposta nel corso del quale la richiesta di adesione è trasmessa all'agenzia delle Entrate» (articolo 7, comma 2, Dlgs 128/2015) e quelli successivi e non anche per le violazioni compiute al di fuori di tale regime. Infine se le violazioni da sanare sono comunicate all'Ufficio prima del ravvedimento operoso, quest'ultimo ha la facoltà di accertare, in sede di controllo sostanziale, la presenza dei presupposti per l'applicazione degli istituti che consentono di graduare il carico sanzionatorio in funzione dell'effettiva gravità della condotta. In tali casi, la sanzione base cui applicare le riduzioni sarà costituita dalla sanzione minima prevista per ciascuna violazione, ridotta della metà e ulteriormente ridotta per effetto dell'applicazione degli istituti che differenziano le sanzioni in base all'illecito commesso.

Dichiarazione dei redditi/Oneri detraibili

Risposta scritta interrogazione parlamentare 21 luglio 2021, n. 5-06450

Oneri detraibili: come verificare l'utilizzo di strumenti tracciabili

A partire dall'anno d'imposta 2020, la detrazione del 19% di taluni oneri sostenuti dal contribuente (di cui all'articolo 15 del Tuir e ad altre disposizioni normative) è riconosciuta solo qualora le spese siano effettuate con strumenti di pagamento tracciabili (versamento bancario o postale ovvero mediante i sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 , Dlgs 241/1997, vale a dire carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari ovvero «altri sistemi di pagamento»). Per «altri sistemi di pagamento» devono intendersi gli strumenti che garantiscano la tracciabilità e l'identificazione dell'autore del pagamento al fine di facilitare gli eventuali controlli da parte dell'Amministrazione finanziaria.Ad esempio, si può far riferimento al pagamento effettuato tramite un Istituto di moneta elettronica autorizzato mediante applicazione via smartphone che, tramite l'inserimento di codice IBAN e numero di cellulare, permette all'utente di effettuare transazioni di denaro senza carta di credito o di debito e senza necessità di un dispositivo dotato di tecnologia NFC. Tale sistema di pagamento può infatti essere definito «tracciabile» essendo collegato a conti correnti bancari che individuano univocamente sia i soggetti che prelevano il denaro sia i soggetti a cui il denaro viene accreditato.Fanno eccezione – sottraendosi all'obbligo di utilizzare pagamenti tracciabili - le spese sostenute per l'acquisto di medicinali, dispositivi medici e prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o da strutture private accreditate dal SSN (articolo 1, commi 679 e 680, legge 160/2019).Conseguentemente, molti CAF e professionisti, ai fini dell'apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni dei redditi 2021, chiedono ai contribuenti di fornire la documentazione comprovante il pagamento secondo modalità tracciabile introducendo, così, un ulteriore onere a loro carico.Come già precisato dalla Cm 25 giugno 2021, n. 7/E, il contribuente dimostra l'utilizzo di sistemi di pagamento «tracciabili» mediante la relativa annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che cede il bene o effettua la prestazione di servizio. In alternativa, l'utilizzo di sistemi di pagamento «tracciabili» può essere dimostrato mediante prova cartacea della transazione (ovvero tramite ricevuta della carta di debito o della carta di credito, copia bollettino postale, MAV, dei pagamenti con PagoPA, estratto conto, ecc.).L'estratto conto costituisce una possibile prova del sistema di pagamento «tracciabile», opzionale, residuale e non aggiuntiva, che il contribuente può utilizzare a proprio vantaggio nel caso non abbia disponibili altre prove dell'utilizzo di sistemi di pagamento «tracciabili».In caso di pagamento con applicazioni via smartphone tramite Istituti di moneta elettronica autorizzati, il contribuente deve esibire il documento fiscale che attesti l'onere sostenuto e la documentazione che attesti che il pagamento è avvenuto per il tramite delle predette applicazioni che può essere rappresentata anche dalla e-mail di conferma dell'istituto di moneta elettronica o della piattaforma su cui si sta effettuando l'operazione. Nei casi in cui il contribuente non ha la possibilità di dare con altro mezzo prova del pagamento, può esibire l'estratto del conto corrente della banca a cui il predetto istituto si è collegato, se riporta tutte le informazioni circa il beneficiario del pagamento e, nel caso da tale documento non si evincano tutte le informazioni necessarie, anche la copia delle ricevute dei pagamenti presenti nell'app.I CAF e i professionisti abilitati all'apposizione del visto di conformità, nonché gli uffici dell'Amministrazione finanziaria nello svolgimento dell'attività di assistenza e di controllo documentale, nel caso in cui l'utilizzo di sistemi di pagamento «tracciabili» sia dimostrato mediante documenti ulteriori rispetto alla fattura, alla ricevuta fiscale o al documento commerciale, come ad esempio, l'estratto conto della carta di credito, acquisiscono e verificano esclusivamente le informazioni necessarie all'apposizione del visto di conformità o al controllo, avendo cura di eliminare e/o cancellare ogni altra eventuale informazione non pertinente.

Professionisti/Studio associato

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 20 luglio 2021, n. 489

Professionista associato docente all'estero

Un commercialista, socio di uno studio legale associato di cui alla legge 1815/1939 (equiparato a una società semplice ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettera c) del Tuir; cfr. Rm 142/E/2008), non possiede partita Iva a titolo personale e svolge la propria attività professionale esclusivamente a favore dello studio associato. Egli è tenuto a riversare a quest'ultimo tutti i redditi da lui percepiti, tra i quali le docenze nelle materie correlate alla attività professionale.Il professionista svolge attività di docenza presso una università estera. Le clausole del contratto stipulato con l'università extraeuropea appaiono caratterizzare la prestazione oggetto delle pattuizioni contrattuali in senso spiccatamente personale e riferibile unicamente al professionista, diretto ed unico destinatario del compenso accreditato nel conto corrente aperto dal medesimo nello Stato estero. In particolare, sono evidenti la personalità delle mansioni di docenza erogate, la rispondenza a determinati standard sottoposti a controllo, la riferibilità delle stesse alla figura del contribuente con cui l'università estera ha sottoscritto direttamente il contratto, nonché l'erogazione diretta del compenso all'istante attraverso l'accredito nel conto corrente aperto nello Stato esteroSecondo l'agenzia delle Entrate, sulla base della documentazione prodotta dall'istante, la docenza resa presso un'università estera (ancorché con compenso riversato allo studio associato) non può qualificarsi come prestazione di lavoro autonomo resa dallo studio in forma associata: il compenso va inquadrato tra le «somme ... valori in genere ... percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo» quali redditi assimilati al lavoro dipendente di cui all'articolo 50, comma 1, lettera c), del Tuir, assoggettati a tassazione in capo all'istante secondo le regole proprie di cui all'articolo 52 del Tuir.L'attribuzione degli emolumenti si traduce nel materiale ingresso degli stessi nella reale disponibilità del docente, integrando in tal senso il presupposto per l'applicazione dell'Irpef. L'obbligo di riversamento allo studio assume rilievo esclusivamente nei rapporti interni tra l'istante e lo studio professionale di cui è parte.

Riscossione/Codici tributo

Risoluzione agenzia delle Entrate 19 luglio 2021, n. 48/E

Contributo a fondo perduto del Decreto Sostegni bis: codici tributo per utilizzo e riversamento spontaneo

Sono stati istituiti i codici tributo per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del contributo a fondo perduto (Cfp) di cui all'articolo 1, comma 5, Dl 25 maggio 2021, n. 73, e per la restituzione spontanea, tramite il modello F24 Elide (ossia, con elementi identificativi), del contributo non spettante.Per l'utilizzo in compensazione è stato creato il codice 6946 per consentire, nei casi in cui il contribuente abbia scelto tale modalità di fruizione (in luogo di quella che prevede l'accredito su conto corrente bancario), la fruizione del bonus.In sede di compilazione del modello F24, il codice tributo è esposto nella sezione «Erario», esclusivamente in corrispondenza della colonna «importi a credito compensati». Il campo «anno di riferimento» è valorizzato con l'anno in cui è stato riconosciuto il contributo a fondo perduto, nel formato «AAAA».L'ammontare del contributo utilizzabile in compensazione può essere consultato nella sezione «Cassetto fiscale», accessibile dall'area riservata del sito internet dell'agenzia. Nel caso in cui l'ammontare del contributo utilizzato in compensazione, anche tenendo conto di precedenti fruizioni, risulti superiore all'importo riconosciuto, il modello F24 è scartato.Sono stati istituiti anche i codici tributo 8131, 8132, 8133 per la restituzione spontanea, tramite il modello del contributo non spettante, erogato mediante accredito su conto corrente o utilizzato in compensazione, nonché il versamento dei relativi interessi e sanzioni.