Contabilità

Scissioni, sull’Ace il nodo del ragguaglio ad anno

Dopo la circolare delle Entrate restano i dubbi soprattutto per le newco. Base Ace attribuile a scissa e beneficiarie in proporzione al patrimonio netto rimasto

di Paolo Mandarino

La circolare n. 31/E dell’agenzia delle Entrate del 1° agosto scorso in tema di scissioni ribadisce che le eccedenze Ace sono posizioni soggettive delle partecipanti potendo essere portate in diminuzione dal reddito delle beneficiarie (si veda anche la risposta a interpello n. 129/2021).

Tuttavia la stessa base Ace è relegabile a posizione soggettiva generica della scissa, attribuibile in caso di scissione parziale alla stessa scissa e alle beneficiarie in proporzione al patrimonio netto contabile rimasto o trasferito ai sensi dell’articolo 173, comma 4, del Tuir.

Il tema è di interesse per le scissioni a favore di newco nel vigore del previgente articolo 1 del decreto legge 201/2011 per le quali diversi periodi d’imposta sono ancora accertabili. Sebbene l’articolo 2, comma 1, secondo capoverso, del decreto attuativo Ace del 14 marzo 2012 stabilisse che per periodi di imposta superiori o inferiori a un anno la variazione in aumento andava ragguagliata alla durata del periodo, una soluzione plasmata ai principi di neutralità e continuità fiscale avrebbe richiesto l’attribuzione alla newco della base Ace della scissa, maturata al momento della scissione, esclusivamente in proporzione al patrimonio netto contabile trasferito, senza alcun ragguaglio.

Il citato secondo capoverso appariva peraltro in contrasto con la stessa relazione al decreto attuativo secondo cui nessuna specifica disposizione in tema Ace era stata prevista per le operazioni straordinarie in quanto applicabili i ««principi generali» caratterizzanti le stesse. E mentre si dichiarava la similarità del meccanismo Ace con quello della dual income tax, già l’agenzia delle Entrate in tema Dit aveva chiarito che nella scissione la ripartizione della variazione in aumento del capitale investito doveva avvenire ex articolo 123-bis, comma 4 (oggi articolo 173, comma 4), del Tuir «esclusivamente» in proporzione al patrimonio netto contabile trasferito o rimasto alla scissa (circolare ministeriale n. 76/E/1998, § 15); chiarimenti successivamente ritenuti «attuali» ai fini Ace per fattispecie assimilabili (circolare ministeriale n. 12/E/2014).

Un calcolo con ragguaglio avrebbe del resto comportato la perdita di parte dell’agevolazione (per una soluzione forzata si veda Odcec Roma, ottobre 2016) in contrasto con il fine legislativo (teso alla premiazione della patrimonializzazione), con la teoria modificativo-evolutiva della scissione e con i citati principi di neutralità e continuità fiscale, mentre il rischio di elusione legato alla compensazione intersoggettiva si sarebbe eventualmente avuto in caso di beneficiarie preesistenti. Stante l’impossibilità di retrodatazione (articolo 173, comma 11, del Tuir) la newco avrebbe al limite potuto superare la penalizzazione da ragguaglio con l’allungamento del primo periodo d’imposta all’anno successivo. Sebbene il tema sia ancora discusso, la rara giurisprudenza di merito pare conforme alle suindicate argomentazioni (si veda Ctp Genova 140/2/2020 inedita).

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